Il Segretario Generale ha, nella sua relazione, approvata all'unanimità dal Congresso, illustrato il ruolo del lavoro alla luce degli eventi storici occorsi quali la pandemia ed il conflitto che sta sconvolgendo l’Ucraina. Il tessuto produttivo nazionale è chiaramente scosso per non dire declinante ed il lavoro deve trovare all’interno di questo contesto un nuovo ruolo ed un nuovo significato, anche con riferimento all’Europa. Infortuni sul lavoro, precarizzazione, quarta rivoluzione industriale, globalizzazione sono questioni fondamentali. Il sindacato dovrà fare pesare le istanze sociali, ma ancora una volta ribadisce il Segretario Generale, occorre avere una prospettiva europea. I sindacati tradizionali e organizzati non sono in grado di ovviare a molti problemi del mondo del lavoro. La situazione politica non aiuta, in particolare per la perenne litigiosità dei partiti e lo stato di continua campagna elettorale in cui versa la politica nazionale. Il Governo Draghi aveva un mandato limitato, siamo in una fase di passaggio. Le forze sociali devono proporsi costruttivamente. Ma la continua dinamica politica non consente di risolvere i problemi perché non esistono forze stabili di riferimento. Sono state attuate misure valide quali il reddito di cittadinanza ma tale misura non ha risposto alle esigenze di lavoro e produttive. La situazione economica si sta aggravando con l’inflazione, il caro vita, la scarsità energetica. Come sindacato l’AGL, deve essere conflittuale ma anche capace di utilizzare a beneficio dei lavoratori le situazioni favorevoli dal punto di vista contrattuale. Non esistono in Italia politiche del lavoro ed industriali ed il mondo dell’imprenditoria è in crisi. Alcune questioni nazionali sono ancora irrisolte: la crisi del mezzogiorno, ad esempio. L’Italia deve operare una svolta in questioni essenziali: l’ambiente, le fonti dell’energia, l’investimento su formazione ed istruzione, sul lavoro femminile. Occorre maggiore impegno nel sindacato, ma l’organizzazione si è mossa bene in particolare attraverso il patronato ed il centro di assistenza fiscale. Stiamo lavorando bene rispetto alle forze ed alle dimensioni dell’organizzazione. A Milano e in diverse zone del Paese il sindacato inizia ad essere conosciuto. L’obiettivo però è diffondere capillarmente l’organizzazione su tutto il territorio nazionale. Importante è tenere presente che numerosi soggetti si sono rivolti all’organizzazione ed hanno trovato ascolto e competenza.
AGL SICUREZZA SUL LAVORO
domenica 26 giugno 2022
mercoledì 29 aprile 2020
Avv. Andrea Ferrario: COVID19 E RESPONSABILITA' DATORIALE
Avv. Andrea Ferrario
studio legale avvocato Andrea Ferrario
via Emilio Morosini n. 24 - 20135 Milano
tel 02 5454378 fax 025460549
Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
www.giuslavoristi.it
La norma base in tema di sicurezza sul lavoro è, come noto, la previsione di cui all'articolo 2087 c.c.. La disposizione, che riflette fondamentali principi costituzionali tra i quali, in particolare, il diritto alla salute (art. 32) e la necessità che l'iniziativa economica privata preservi la sicurezza, la libertà e la dignità della persona umana (art. 41), con speciale riguardo alla condizione del lavoro femminile e dei minori (art. 37), ha una portata semantica e precettiva molto ampia. Essa esprime in primo luogo un enunciato generale, che si articola poi in concreto nell'ambito della complessa disciplina speciale antinfortunistica, di cui rappresenta uno dei principali capisaldi il d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro). L'art. 2087 c.c. svolge però, al tempo stesso, una fondamentale funzione di chiusura del sistema di sicurezza e prevenzione, imponendo all'imprenditore il rispetto, non soltanto delle misure espressamente imposte dal sistema positivo, ma anche di quelle dettate dalle buone prassi, dall'esperienza e dalla tecnica nonché dalla comune prudenza (v., ex multis, Cass. civ., 4 giugno 2019, n. 15167). E, ancora più in generale, di quelle che si rendono “necessarie” in vista dei rischi potenziali o in atto nell'ambito dello specifico contesto lavorativo. Con l'esplosione dell'emergenza epidemiologica a questa disciplina si è quindi aggiunta una nutrita serie di provvedimenti legislativi di vario rango finalizzati al suo contrasto, contenenti anche svariate disposizioni prevenzionistiche, completate poi da accordi collettivi tra le Parti Sociali. Questi ultimi, pur dotati di diversa valenza e con l'efficacia propria del relativo strumento, hanno ulteriormente corredato il dispositivo con specifico riferimento alla sicurezza degli ambienti lavorativi. Profilo questo peraltro già ampiamente disciplinato anche da disposti normativi precedenti, benché in una prospettiva differente (si veda, ad esempio, in tema di dispositivi di protezione individuale, l'art. 18, comma1, lett. d del citato d.lgs. 81/2008). Di particolare rilievo, tra i provvedimenti dell'esecutivo, i successivi DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, i D.L. n. 9 del 23 febbraio 2020, n. 18 del 17 febbraio 2020, n. 18 del 17 marzo 2020, oltre ad ulteriori misure contingenti o di dettaglio emanate sia dallo stesso governo centrale che dalle amministrazioni locali. In ambito confederale merita invece una specifica menzione il Protocollo del 14 marzo 2020 condiviso tra organizzazioni datoriali e sindacali e inteso a regolare in concreto le “misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Tale ultimo documento, la cui cogenza è stata correttamente revocata in dubbio (cfr. sul punto, P. Pascucci, “Sistema di prevenzioni aziendale, emergenza coronavirus ed effettività”, in Giustizia Civile.com, 17 marzo 2020) appare peraltro di grande rilievo pratico, rappresentando una sorta di ampio e assai dettagliato decalogo operativo che, unitamente ad altri strumenti analoghi “generalisti” elaborati nel corso dell'emergenza (tra i tanti, il “Decalogo”del 24 febbraio 2020, curato dall'ISS e dal Ministero della Salute) potrà forse utilmente affiancare le disposizioni legislative e regolamentari, come autorevole - ancorché non direttamente impegnativo - parametro esterno per l'individuazione di un livello minimo e standardizzato di sicurezza dell'ambiente di lavoro.
L'emergenza epidemiologica e i nuovi possibili scenari
Come si accennava dianzi, il dilagare dell'epidemia e la eventualità che essa si converta, dopo la fase di picco, in un rischio biologico generico con un trend ridimensionato ma anche più duraturo, pone talune prime questioni incidenti sul quadro complessivo dei doveri e della responsabilità dei datori di lavoro. Ma solleva anche taluni e in parte inediti interrogativi circa il possibile impatto concreto che la stessa emergenza avrà sul sistema di garanzie a tutela dei lavoratori. Entrambe le tematiche non possono all'evidenza, almeno in questa prima fase, che essere abbozzate in un'ottica necessariamente ipotetica o teorica, di prima lettura. Alla messa a punto di una più efficace e rigorosa valutazione di impatto del fenomeno manca infatti per ora l'imprescindibile complemento di quelle verifiche “sul campo” alle quali assisteremo nei mesi a venire e che, con ogni probabilità, daranno corpo al futuro dibattito scientifico e tecnico. Pur in vista di questa doverosa premessa metodologica, veniamo dunque al primo dei temi di riflessione in evidenza, afferente cioè alla posizione datoriale.
La prospettiva datoriale
Sotto questo primo profilo è ragionevole attendersi che l'emergenza epidemiologica e le sue verosimili sequele amplieranno in modo tutt'altro che trascurabile il sistema dei doveri di sicurezza incombenti sui datori di lavoro a tutela dei propri dipendenti. In questa prospettiva vanno intanto annoverati gli obblighi meramente formali (a tale riguardo sembra opportuno ricordare incidentalmente che non sembra ad oggi definitivamente risolta la questione in ordine alla sussistenza di un obbligo di aggiornamento del DVR ex art. 29, comma 3,d.lgs.n. 81/2008, cfr. sul tema A. Rossi, Al lavoro in sicurezza ai tempi del Covid-19, ne ilgiuslavorista.it, 23 marzo 2020) ai quali si aggiungono quelli operativi di comportamento attivo, adattamento e compliance con i vari obblighi prevenzionistici posti dalla disciplina emergenziale e non. Ma a prescindere dall'assolvimento di questi obblighi e in considerazione della natura alquanto subdola e pervasiva di questo particolare rischio biologico, bisogna soprattutto chiedersi in presenza di quali condizioni il dovere datoriale di prevenzione possa dirsi davvero - in questo mobile e del tutto inedito scenario - compiutamente assolto e ragionevolmente pretensibile e fino che punto e con quali implicazioni possa esser individuata una posizione di effettiva responsabilità datoriale. Come si accennava in premessa, anche talune recenti decisioni di legittimità hanno declinato l'obbligo di prevenzione e sicurezza datoriale in termini di particolare rigore ed ampiezza. Secondo la recente pronuncia della Suprema Corte, (Cass. civ., n. 30679/2019 cit.), l'assetto della colpa andrebbe collocato “all'interno di un quadro di fondo secondo cui chi organizza e pone in essere un'attività rischiosa, è tenuto a predisporre quanto necessario per evitare pregiudizi a terzi”. Da qui, tenuto anche conto che l'organizzazione lavorativa è espressione di un “interesse proprio del datore di lavoro”, la necessità che i presidi di sicurezza risalgano alla “responsabilità primaria datoriale” e che dunque l'obbligo datoriale di protezione rivesta in questo ambito una “portata pervasiva”.
Gli estensori del dictum dianzi menzionato e un'ancora più recente decisione di legittimità (Casss. civ., sez. lav., sent. 11 febbraio 2020, n. 3282) nel riconoscere all'art. 2087 c.c. una fondamentale funzione “dinamica” rispetto alla tutela della sicurezza, escludono nel contempo a chiare lettere che tutto ciò valga ad annunciare un superamento del dogma della responsabilità per colpa (e ancor meno, si potrebbe aggiungere, che ciò equivalga ad un'adesione alle note teoriche anglosassoni sul c.d. rischio di impresa). Ciò nondimeno, la eccezionalità e la non ancora compiuta conoscenza scientifica del nuovo rischio epidemiologico impongono forse una riflessione sulla effettiva sostenibilità, quanto meno rispetto alle specifiche sfide poste da una tale emergenza, di un modello di responsabilità datoriale colposa, ma “pervasiva” o “dinamica” che dir si voglia. E che rischia tuttavia, soprattutto in realtà organizzative medio-piccole, di produrre effetti assai gravosi e forse indesiderabili. Una delle principali criticità, di cui si darà conto anche nella diversa prospettiva del lavoratore, discende ad avviso di chi scrive dalla estrema difficoltà, già sul piano eziologico, di ricollegare con accettabile grado di certezza l'eventuale contrazione della patologia ad un'effettiva occasione di lavoro. Secondo i primi approdi della ricerca scientifica, l'agente patogeno Covid-19 è caratterizzato da un accentuato grado di infettività e dunque potrebbe risultare difficoltoso in concreto ricondurne la effettiva insorgenza ad una precisa fonte di contagio. La questione epidemiologica e eziopatogenetica verrà evidentemente dissodata in futuro negli ambiti clinici e medico-legali pertinenti. Resta però il fatto che - che come vedremo anche più avanti - la riconduzione della patologia ad uno specifico vettore infettivo e dunque ad una possibile “occasione di lavoro”, se forse più agevole in presenza di un rischio specifico, come ad esempio in relazione ad una professione sanitaria, potrebbe diventare assai più aleatoria in presenza di un assetto lavorativo connotato da rischio generico. Vale a dire di un rischio assimilabile a quello proprio di una qualsiasi altra interazione sociale in contesto familiare, ludico, associativo, relazionale etc. A questa prima considerazione si potrebbe aggiungere un ulteriore spunto problematico, in questo caso connesso più da vicino al tema della latitudine dei doveri prevenzionistici propri del datore di lavoro. La particolare insidiosità che sembra connotare questa affezione virale potrebbe non essere sufficientemente contrastata financo dalla più diligente adozione dello specifico pacchetto di misure “nominate” imposte dai protocolli dianzi citati, lasciando residuare possibili aree di rischio e di responsabilità oggi ancora non esaurientemente mappate. Si inserisce altresì in questa stessa prospettiva la oggettiva difficoltà di monitoraggio costante delle condotte degli operatori (sul punto cfr. Cass. civ., n. 3282/2020 cit.) e dunque il punto della valenza che potrebbe assumere in questo contesto (si pensi banalmente all'obbligo di distanziamento o di lavaggio delle mani) il principio di autoresponsabilità del lavoratore e dell'incidenza dell'istituto del concorso di colpa di cui all'art. 1227 c.c.. Ricordiamo infine, per completare il quadro anche attraverso il prisma processuale, il particolare assetto del riparto degli oneri probatori in tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. Costituisce ormai ius receptum il principio secondo il quale, mentre spetta al lavoratore provare la nocività dell'ambiente di lavoro e la ascrivibilità a questa e ad un particolare fattore di rischio del danno alla salute, incombe invece sul datore l'onere di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di prevenzione avendo adottato “… non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore … ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio” (Cass. civ., 6 novembre 2019, n. 28516). Ed è proprio in relazione a tali “altre misure”, non determinate, che in un contesto così sfuggente potrebbe risultare particolarmente gravoso il carico probatorio dell'imprenditore. Questi messo a confronto con una tipologia di rischio inusuale, quanto impalpabile e generalizzata, che rischia di convertire il relativo onere processuale in una vera e propria probatio diabolica.
La posizione del lavoratore
Come in una sorta di immaginario gioco di specchi, le principali criticità dianzi riassunte potrebbero ritorcersi anche in danno del lavoratore, evidenziando in particolare il rischio – parallelo – di possibili vuoti di tutela. Occorre a tale riguardo premettere che, assai opportunamente, il Legislatore ha voluto chiarire (art. 42, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. decreto “Cura Italia”), in riferimento sia al lavoro privato che pubblico, che l'infezione da Covid-19 di cui sia accertata la riconducibilità ad “occasione di lavoro” deve intendersi equiparata ad un normale infortunio sul lavoro e dunque essere sussumibile nella medesima disciplina. In questa prima prospettiva la copertura assicurativa antinfortunistica e la relativa garanzia indennitaria sembrerebbero assoggettate ad un regime tendenzialmente meno rigoroso rispetto a quello civilistico generale. Un recente documento di INAIL (nota 17 marzo 2020, n. 3675) con particolare riguardo, peraltro, agli operatori sanitari chiarisce come la tutela assicurativa si estenda anche alle ipotesi “… in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica”, discendendone che “… ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga”. Ma questo apparente favor, potrebbe però essere – appunto – solo tendenziale e correlato all'esposizione del rischio tipico, specifico proprio degli operatori sanitari. Ciò può dunque dirsi anche in relazione alle altre tipologie di addetti, esposti ad un rischio generalizzato e dunque di assai più complessa individuazione, in un'ottica anche solo probabilistica? Il quesito appare tanto più stringente se, dal campo del meccanismo assicurativo, ci spostiamo nell'ambito della colpa civile, il cui attuale statuto – con particolare riguardo alla sua proiezione processuale – abbiamo dianzi tratteggiato nei suoi momenti essenziali. Così come per il datore, potrebbe infatti risultare in concreto quanto mai arduo anche per il lavoratore assolvere alla parte di onere probatorio posta a proprio carico. L'universalità del relativo rischio biologico, potenzialmente disseminato in ogni ambito di interazione sociale, potrebbe rendere assai difficile ricollegare causalmente l'eventuale evento avverso ad una specifica fonte di rischio, così dimostrando la effettiva nocività dell'ambiente lavorativo. Come evidenziato nel documento INAIL testé citato l'identificazione della fonte di contagio potrebbe in sostanza risultare in un numero verosimilmente ampio di casi un'operazione alquanto “problematica” se non addirittura impossibile. Ciò che escluderebbe il lavoratore infortunato (e i propri superstiti) da quella più ampia tutela garantita, in particolare, dallo strumento risarcitorio civile. Vero è che, come ampiamente riconosciuto, un'inadeguata struttura di prevenzione del rischio o la carenza di idonei comportamenti attivi del datore di lavoro potrebbe legittimare il lavoratore ad avvalersi dello strumento di autotutela di cui all'art. 1460 c.c. e dunque rifiutare la propria prestazione lavorativa. E ciò soprattutto in realtà aziendali rispetto alle quali, per dimensioni, capacità economica ed organizzativa, non sia in concreto esigibile un livello di sicurezza di altissimo standard.
Ma è parimenti difficile negare che la straordinaria diffusività e le caratteristiche epidemiologiche di questa affezione renderanno alquanto complesso ogni procedimento di rigorosa ricostruzione causale. Mettendo - anche da questo lato della barricata - a dura prova l'efficienza del noto principio del “più probabile che non”, soprattutto in una prima fase di comprensione e mappatura scientifica del fenomeno e delle relative leggi di copertura.
Conclusioni
Come accennato dianzi le peculiari caratteristiche di questa emergenza epidemiologica, senza precedenti per diffusione e insidiosità, potranno verosimilmente mettere in tensione anche i termini ad oggi noti della responsabilità datoriale, allargando in modo importante e in larga parte inedito la già ampia sfera di operatività degli obblighi di sicurezza e prevenzione incombenti sull'imprenditore. Allo stesso tempo le presumibili difficoltà di ricostruzione causale del supposto evento infortunistico renderanno meno facilmente attingibile e talora forse impossibile per il lavoratore la prova di una effettiva nocività dell'ambiente di lavoro. Sarà dunque imprescindibile, almeno in una fase iniziale e di assestamento, individuare soluzioni di grande equilibrio e oculatezza. Non potendosi, da un lato, esigere dal datore di lavoro la predisposizione di un ambiente “a rischio zero”, né pretendersi, in questo momento storico attraversato da una pandemia di dimensioni universali “l'adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo” (Cass. civ., n. 3282/2020 cit.). Ma non potendosi neppure, per altro verso, indebolire i meccanismi acquisiti di tutela del lavoratore sacrificandoli agli interessi economici e della produzione. L'eventuale danno, dunque, non potrà - come si diceva - essere lasciato in alcun caso là dove è caduto.
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studio legale avvocato Andrea Ferrario
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La “portata pervasiva” dell'obbligo di protezione dei lavoratori alla prova del Covid-19 |
24 Aprile 2020 | Andrea FerrarioResponsabilità
del datore di lavoro
SOMMARIO |
Premessa | La disciplina di riferimento | L'emergenza epidemiologica e i nuovi possibili scenari | La prospettiva datoriale | La posizione del lavoratore | Conclusioni |
Premessa
La recente emergenza sanitaria legata alla diffusione pandemica del c.d. coronavirus sollecita, oltre al resto, un ampio spettro di spunti problematici e operativi riguardanti il tema della sicurezza dei lavoratori e dei connessi - stringenti - obblighi di prevenzione del rischio biologico generalizzato incombenti sul datore di lavoro. Più in particolare, i nodi critici e di discussione fin qui emersi con maggiore ricorrenza attengono alle specifiche strategie formali e pratiche da adottarsi a cura della figura datoriale. Ciò sia in relazione al rafforzamento delle condotte prevenzionistiche e al loro coordinamento con quelle già in atto, sia con riguardo all'adozione di nuovi presidi di sicurezza e metodologie di lavoro commisurati all'emergenza, con particolare riferimento allo strumento già da tempo espressamente disciplinato nel nostro ordinamento (artt. 18-23, l. 22 maggio 2017, n. 81) del c.d. smartworking (su tale ultimo punto, cfr., in particolare, L. Pazienza, “Il lavoro agile, c.d. smartworking, nel periodo di emergenza da coronavirus: forme di tutela del lavoratore dipendente”, in questa Rivista, 25 marzo 2020). L'insidiosità dell'urgenza epidemiologica e la eventualità che essa possa dilatarsi nel tempo, schiudono tuttavia anche ulteriori interrogativi e piani di analisi.
La sussistenza di un grave rischio biologico incombente in modo diffuso e pressoché indifferenziato su qualunque organizzazione di lavoro, renderà invero opportuno un attento scrutinio circa l'impatto di questa nuova tipologia di rischio sul vigente sistema della colpa datoriale e sul correlato sistema risarcitorio e di tutela del lavoratore. In questa ottica l'attuale latitudine, già molto ampia, degli obblighi datoriali di prevenzione e sicurezza e, per contro, la necessità che un eventuale danno a carico del lavoratore non venga comunque lasciato là dove è caduto, imporranno forse soluzioni nuove o comunque ispirate a grande prudenza e equilibrio. Con il duplice obiettivo di non amplificare in misura insostenibile i doveri datoriali di protezione, la cui portata è stata plasticamente definita “pervasiva” (Cass. civ., sez. Lav., 25 novembre 2019, n. 30679) e di assicurare nel contempo, e se del caso ampliare, l'effettività degli strumenti di tutela a beneficio del lavoratore.
La disciplina di riferimentoLa recente emergenza sanitaria legata alla diffusione pandemica del c.d. coronavirus sollecita, oltre al resto, un ampio spettro di spunti problematici e operativi riguardanti il tema della sicurezza dei lavoratori e dei connessi - stringenti - obblighi di prevenzione del rischio biologico generalizzato incombenti sul datore di lavoro. Più in particolare, i nodi critici e di discussione fin qui emersi con maggiore ricorrenza attengono alle specifiche strategie formali e pratiche da adottarsi a cura della figura datoriale. Ciò sia in relazione al rafforzamento delle condotte prevenzionistiche e al loro coordinamento con quelle già in atto, sia con riguardo all'adozione di nuovi presidi di sicurezza e metodologie di lavoro commisurati all'emergenza, con particolare riferimento allo strumento già da tempo espressamente disciplinato nel nostro ordinamento (artt. 18-23, l. 22 maggio 2017, n. 81) del c.d. smartworking (su tale ultimo punto, cfr., in particolare, L. Pazienza, “Il lavoro agile, c.d. smartworking, nel periodo di emergenza da coronavirus: forme di tutela del lavoratore dipendente”, in questa Rivista, 25 marzo 2020). L'insidiosità dell'urgenza epidemiologica e la eventualità che essa possa dilatarsi nel tempo, schiudono tuttavia anche ulteriori interrogativi e piani di analisi.
La sussistenza di un grave rischio biologico incombente in modo diffuso e pressoché indifferenziato su qualunque organizzazione di lavoro, renderà invero opportuno un attento scrutinio circa l'impatto di questa nuova tipologia di rischio sul vigente sistema della colpa datoriale e sul correlato sistema risarcitorio e di tutela del lavoratore. In questa ottica l'attuale latitudine, già molto ampia, degli obblighi datoriali di prevenzione e sicurezza e, per contro, la necessità che un eventuale danno a carico del lavoratore non venga comunque lasciato là dove è caduto, imporranno forse soluzioni nuove o comunque ispirate a grande prudenza e equilibrio. Con il duplice obiettivo di non amplificare in misura insostenibile i doveri datoriali di protezione, la cui portata è stata plasticamente definita “pervasiva” (Cass. civ., sez. Lav., 25 novembre 2019, n. 30679) e di assicurare nel contempo, e se del caso ampliare, l'effettività degli strumenti di tutela a beneficio del lavoratore.
La norma base in tema di sicurezza sul lavoro è, come noto, la previsione di cui all'articolo 2087 c.c.. La disposizione, che riflette fondamentali principi costituzionali tra i quali, in particolare, il diritto alla salute (art. 32) e la necessità che l'iniziativa economica privata preservi la sicurezza, la libertà e la dignità della persona umana (art. 41), con speciale riguardo alla condizione del lavoro femminile e dei minori (art. 37), ha una portata semantica e precettiva molto ampia. Essa esprime in primo luogo un enunciato generale, che si articola poi in concreto nell'ambito della complessa disciplina speciale antinfortunistica, di cui rappresenta uno dei principali capisaldi il d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro). L'art. 2087 c.c. svolge però, al tempo stesso, una fondamentale funzione di chiusura del sistema di sicurezza e prevenzione, imponendo all'imprenditore il rispetto, non soltanto delle misure espressamente imposte dal sistema positivo, ma anche di quelle dettate dalle buone prassi, dall'esperienza e dalla tecnica nonché dalla comune prudenza (v., ex multis, Cass. civ., 4 giugno 2019, n. 15167). E, ancora più in generale, di quelle che si rendono “necessarie” in vista dei rischi potenziali o in atto nell'ambito dello specifico contesto lavorativo. Con l'esplosione dell'emergenza epidemiologica a questa disciplina si è quindi aggiunta una nutrita serie di provvedimenti legislativi di vario rango finalizzati al suo contrasto, contenenti anche svariate disposizioni prevenzionistiche, completate poi da accordi collettivi tra le Parti Sociali. Questi ultimi, pur dotati di diversa valenza e con l'efficacia propria del relativo strumento, hanno ulteriormente corredato il dispositivo con specifico riferimento alla sicurezza degli ambienti lavorativi. Profilo questo peraltro già ampiamente disciplinato anche da disposti normativi precedenti, benché in una prospettiva differente (si veda, ad esempio, in tema di dispositivi di protezione individuale, l'art. 18, comma1, lett. d del citato d.lgs. 81/2008). Di particolare rilievo, tra i provvedimenti dell'esecutivo, i successivi DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, i D.L. n. 9 del 23 febbraio 2020, n. 18 del 17 febbraio 2020, n. 18 del 17 marzo 2020, oltre ad ulteriori misure contingenti o di dettaglio emanate sia dallo stesso governo centrale che dalle amministrazioni locali. In ambito confederale merita invece una specifica menzione il Protocollo del 14 marzo 2020 condiviso tra organizzazioni datoriali e sindacali e inteso a regolare in concreto le “misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Tale ultimo documento, la cui cogenza è stata correttamente revocata in dubbio (cfr. sul punto, P. Pascucci, “Sistema di prevenzioni aziendale, emergenza coronavirus ed effettività”, in Giustizia Civile.com, 17 marzo 2020) appare peraltro di grande rilievo pratico, rappresentando una sorta di ampio e assai dettagliato decalogo operativo che, unitamente ad altri strumenti analoghi “generalisti” elaborati nel corso dell'emergenza (tra i tanti, il “Decalogo”del 24 febbraio 2020, curato dall'ISS e dal Ministero della Salute) potrà forse utilmente affiancare le disposizioni legislative e regolamentari, come autorevole - ancorché non direttamente impegnativo - parametro esterno per l'individuazione di un livello minimo e standardizzato di sicurezza dell'ambiente di lavoro.
L'emergenza epidemiologica e i nuovi possibili scenari
Come si accennava dianzi, il dilagare dell'epidemia e la eventualità che essa si converta, dopo la fase di picco, in un rischio biologico generico con un trend ridimensionato ma anche più duraturo, pone talune prime questioni incidenti sul quadro complessivo dei doveri e della responsabilità dei datori di lavoro. Ma solleva anche taluni e in parte inediti interrogativi circa il possibile impatto concreto che la stessa emergenza avrà sul sistema di garanzie a tutela dei lavoratori. Entrambe le tematiche non possono all'evidenza, almeno in questa prima fase, che essere abbozzate in un'ottica necessariamente ipotetica o teorica, di prima lettura. Alla messa a punto di una più efficace e rigorosa valutazione di impatto del fenomeno manca infatti per ora l'imprescindibile complemento di quelle verifiche “sul campo” alle quali assisteremo nei mesi a venire e che, con ogni probabilità, daranno corpo al futuro dibattito scientifico e tecnico. Pur in vista di questa doverosa premessa metodologica, veniamo dunque al primo dei temi di riflessione in evidenza, afferente cioè alla posizione datoriale.
La prospettiva datoriale
Sotto questo primo profilo è ragionevole attendersi che l'emergenza epidemiologica e le sue verosimili sequele amplieranno in modo tutt'altro che trascurabile il sistema dei doveri di sicurezza incombenti sui datori di lavoro a tutela dei propri dipendenti. In questa prospettiva vanno intanto annoverati gli obblighi meramente formali (a tale riguardo sembra opportuno ricordare incidentalmente che non sembra ad oggi definitivamente risolta la questione in ordine alla sussistenza di un obbligo di aggiornamento del DVR ex art. 29, comma 3,d.lgs.n. 81/2008, cfr. sul tema A. Rossi, Al lavoro in sicurezza ai tempi del Covid-19, ne ilgiuslavorista.it, 23 marzo 2020) ai quali si aggiungono quelli operativi di comportamento attivo, adattamento e compliance con i vari obblighi prevenzionistici posti dalla disciplina emergenziale e non. Ma a prescindere dall'assolvimento di questi obblighi e in considerazione della natura alquanto subdola e pervasiva di questo particolare rischio biologico, bisogna soprattutto chiedersi in presenza di quali condizioni il dovere datoriale di prevenzione possa dirsi davvero - in questo mobile e del tutto inedito scenario - compiutamente assolto e ragionevolmente pretensibile e fino che punto e con quali implicazioni possa esser individuata una posizione di effettiva responsabilità datoriale. Come si accennava in premessa, anche talune recenti decisioni di legittimità hanno declinato l'obbligo di prevenzione e sicurezza datoriale in termini di particolare rigore ed ampiezza. Secondo la recente pronuncia della Suprema Corte, (Cass. civ., n. 30679/2019 cit.), l'assetto della colpa andrebbe collocato “all'interno di un quadro di fondo secondo cui chi organizza e pone in essere un'attività rischiosa, è tenuto a predisporre quanto necessario per evitare pregiudizi a terzi”. Da qui, tenuto anche conto che l'organizzazione lavorativa è espressione di un “interesse proprio del datore di lavoro”, la necessità che i presidi di sicurezza risalgano alla “responsabilità primaria datoriale” e che dunque l'obbligo datoriale di protezione rivesta in questo ambito una “portata pervasiva”.
Gli estensori del dictum dianzi menzionato e un'ancora più recente decisione di legittimità (Casss. civ., sez. lav., sent. 11 febbraio 2020, n. 3282) nel riconoscere all'art. 2087 c.c. una fondamentale funzione “dinamica” rispetto alla tutela della sicurezza, escludono nel contempo a chiare lettere che tutto ciò valga ad annunciare un superamento del dogma della responsabilità per colpa (e ancor meno, si potrebbe aggiungere, che ciò equivalga ad un'adesione alle note teoriche anglosassoni sul c.d. rischio di impresa). Ciò nondimeno, la eccezionalità e la non ancora compiuta conoscenza scientifica del nuovo rischio epidemiologico impongono forse una riflessione sulla effettiva sostenibilità, quanto meno rispetto alle specifiche sfide poste da una tale emergenza, di un modello di responsabilità datoriale colposa, ma “pervasiva” o “dinamica” che dir si voglia. E che rischia tuttavia, soprattutto in realtà organizzative medio-piccole, di produrre effetti assai gravosi e forse indesiderabili. Una delle principali criticità, di cui si darà conto anche nella diversa prospettiva del lavoratore, discende ad avviso di chi scrive dalla estrema difficoltà, già sul piano eziologico, di ricollegare con accettabile grado di certezza l'eventuale contrazione della patologia ad un'effettiva occasione di lavoro. Secondo i primi approdi della ricerca scientifica, l'agente patogeno Covid-19 è caratterizzato da un accentuato grado di infettività e dunque potrebbe risultare difficoltoso in concreto ricondurne la effettiva insorgenza ad una precisa fonte di contagio. La questione epidemiologica e eziopatogenetica verrà evidentemente dissodata in futuro negli ambiti clinici e medico-legali pertinenti. Resta però il fatto che - che come vedremo anche più avanti - la riconduzione della patologia ad uno specifico vettore infettivo e dunque ad una possibile “occasione di lavoro”, se forse più agevole in presenza di un rischio specifico, come ad esempio in relazione ad una professione sanitaria, potrebbe diventare assai più aleatoria in presenza di un assetto lavorativo connotato da rischio generico. Vale a dire di un rischio assimilabile a quello proprio di una qualsiasi altra interazione sociale in contesto familiare, ludico, associativo, relazionale etc. A questa prima considerazione si potrebbe aggiungere un ulteriore spunto problematico, in questo caso connesso più da vicino al tema della latitudine dei doveri prevenzionistici propri del datore di lavoro. La particolare insidiosità che sembra connotare questa affezione virale potrebbe non essere sufficientemente contrastata financo dalla più diligente adozione dello specifico pacchetto di misure “nominate” imposte dai protocolli dianzi citati, lasciando residuare possibili aree di rischio e di responsabilità oggi ancora non esaurientemente mappate. Si inserisce altresì in questa stessa prospettiva la oggettiva difficoltà di monitoraggio costante delle condotte degli operatori (sul punto cfr. Cass. civ., n. 3282/2020 cit.) e dunque il punto della valenza che potrebbe assumere in questo contesto (si pensi banalmente all'obbligo di distanziamento o di lavaggio delle mani) il principio di autoresponsabilità del lavoratore e dell'incidenza dell'istituto del concorso di colpa di cui all'art. 1227 c.c.. Ricordiamo infine, per completare il quadro anche attraverso il prisma processuale, il particolare assetto del riparto degli oneri probatori in tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. Costituisce ormai ius receptum il principio secondo il quale, mentre spetta al lavoratore provare la nocività dell'ambiente di lavoro e la ascrivibilità a questa e ad un particolare fattore di rischio del danno alla salute, incombe invece sul datore l'onere di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di prevenzione avendo adottato “… non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore … ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio” (Cass. civ., 6 novembre 2019, n. 28516). Ed è proprio in relazione a tali “altre misure”, non determinate, che in un contesto così sfuggente potrebbe risultare particolarmente gravoso il carico probatorio dell'imprenditore. Questi messo a confronto con una tipologia di rischio inusuale, quanto impalpabile e generalizzata, che rischia di convertire il relativo onere processuale in una vera e propria probatio diabolica.
La posizione del lavoratore
Come in una sorta di immaginario gioco di specchi, le principali criticità dianzi riassunte potrebbero ritorcersi anche in danno del lavoratore, evidenziando in particolare il rischio – parallelo – di possibili vuoti di tutela. Occorre a tale riguardo premettere che, assai opportunamente, il Legislatore ha voluto chiarire (art. 42, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. decreto “Cura Italia”), in riferimento sia al lavoro privato che pubblico, che l'infezione da Covid-19 di cui sia accertata la riconducibilità ad “occasione di lavoro” deve intendersi equiparata ad un normale infortunio sul lavoro e dunque essere sussumibile nella medesima disciplina. In questa prima prospettiva la copertura assicurativa antinfortunistica e la relativa garanzia indennitaria sembrerebbero assoggettate ad un regime tendenzialmente meno rigoroso rispetto a quello civilistico generale. Un recente documento di INAIL (nota 17 marzo 2020, n. 3675) con particolare riguardo, peraltro, agli operatori sanitari chiarisce come la tutela assicurativa si estenda anche alle ipotesi “… in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica”, discendendone che “… ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga”. Ma questo apparente favor, potrebbe però essere – appunto – solo tendenziale e correlato all'esposizione del rischio tipico, specifico proprio degli operatori sanitari. Ciò può dunque dirsi anche in relazione alle altre tipologie di addetti, esposti ad un rischio generalizzato e dunque di assai più complessa individuazione, in un'ottica anche solo probabilistica? Il quesito appare tanto più stringente se, dal campo del meccanismo assicurativo, ci spostiamo nell'ambito della colpa civile, il cui attuale statuto – con particolare riguardo alla sua proiezione processuale – abbiamo dianzi tratteggiato nei suoi momenti essenziali. Così come per il datore, potrebbe infatti risultare in concreto quanto mai arduo anche per il lavoratore assolvere alla parte di onere probatorio posta a proprio carico. L'universalità del relativo rischio biologico, potenzialmente disseminato in ogni ambito di interazione sociale, potrebbe rendere assai difficile ricollegare causalmente l'eventuale evento avverso ad una specifica fonte di rischio, così dimostrando la effettiva nocività dell'ambiente lavorativo. Come evidenziato nel documento INAIL testé citato l'identificazione della fonte di contagio potrebbe in sostanza risultare in un numero verosimilmente ampio di casi un'operazione alquanto “problematica” se non addirittura impossibile. Ciò che escluderebbe il lavoratore infortunato (e i propri superstiti) da quella più ampia tutela garantita, in particolare, dallo strumento risarcitorio civile. Vero è che, come ampiamente riconosciuto, un'inadeguata struttura di prevenzione del rischio o la carenza di idonei comportamenti attivi del datore di lavoro potrebbe legittimare il lavoratore ad avvalersi dello strumento di autotutela di cui all'art. 1460 c.c. e dunque rifiutare la propria prestazione lavorativa. E ciò soprattutto in realtà aziendali rispetto alle quali, per dimensioni, capacità economica ed organizzativa, non sia in concreto esigibile un livello di sicurezza di altissimo standard.
Ma è parimenti difficile negare che la straordinaria diffusività e le caratteristiche epidemiologiche di questa affezione renderanno alquanto complesso ogni procedimento di rigorosa ricostruzione causale. Mettendo - anche da questo lato della barricata - a dura prova l'efficienza del noto principio del “più probabile che non”, soprattutto in una prima fase di comprensione e mappatura scientifica del fenomeno e delle relative leggi di copertura.
Conclusioni
Come accennato dianzi le peculiari caratteristiche di questa emergenza epidemiologica, senza precedenti per diffusione e insidiosità, potranno verosimilmente mettere in tensione anche i termini ad oggi noti della responsabilità datoriale, allargando in modo importante e in larga parte inedito la già ampia sfera di operatività degli obblighi di sicurezza e prevenzione incombenti sull'imprenditore. Allo stesso tempo le presumibili difficoltà di ricostruzione causale del supposto evento infortunistico renderanno meno facilmente attingibile e talora forse impossibile per il lavoratore la prova di una effettiva nocività dell'ambiente di lavoro. Sarà dunque imprescindibile, almeno in una fase iniziale e di assestamento, individuare soluzioni di grande equilibrio e oculatezza. Non potendosi, da un lato, esigere dal datore di lavoro la predisposizione di un ambiente “a rischio zero”, né pretendersi, in questo momento storico attraversato da una pandemia di dimensioni universali “l'adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo” (Cass. civ., n. 3282/2020 cit.). Ma non potendosi neppure, per altro verso, indebolire i meccanismi acquisiti di tutela del lavoratore sacrificandoli agli interessi economici e della produzione. L'eventuale danno, dunque, non potrà - come si diceva - essere lasciato in alcun caso là dove è caduto.
Avv. Andrea Ferrario
studio legale avvocato Andrea Ferrariovia Emilio Morosini n. 24 - 20135 Milano
tel 02 5454378 fax 025460549
Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
www.giuslavoristi.it
mercoledì 21 settembre 2016
ROBERTO FASCIANI DIRETTORE DI EUROPE CHINESE NEWS
a destra, la Presidente di MILAN HUAXIA GROUP, Angela Zhou
Roberto Fasciani è il nuovo Direttore di EUROPE CHINESE NEWS.
Roberto Fasciani è il nuovo Direttore di EUROPE CHINESE NEWS.
“EUROPE CHINESE NEWS” secondo il Sole 24 Ore (21. 3.2012), è “la più importante testata in ideogrammi scritta e stampata in Italia”. Fondata nel 2004, distribuita in Italia e in Europa, la pubblicazione ha anche una versione online in cinese sul sito http://www.ozhrb.eu e in inglese sul sito http://www.ihuarenbao.com/en/ . La Presidente della Società editrice è Angela Zhou, imprenditrice ben conosciuta, anche fondatrice e Presidente di MILAN HUAXIA GROUP, società a capo del gruppo HUAXIA, una delle più importanti imprese cinesi in Italia. Il suo gruppo ha interessi in molti settori fra cui: media on e offline, media center, e-commerce globale, organizzazione di eventi, studi di consulenza, import ed export di beni di lusso e di prodotti alimentari, hotel, enoteche, ristoranti cinesi e occidentali, food & beverage, catering e ospitalità, agenzie di viaggi, società di consulenza per investimenti , promotore di mostre, studi legali, società di assicurazione, centri culturali e altri modelli multi-business. MILAN HUAXIA GROUP è una delle aziende di proprietà di imprenditori cinesi più influenti in Italia e una tra le più importanti società cinesi a livello internazionale.
lunedì 3 febbraio 2014
AGL - SERVIZI PER MALATTIE PROFESSIONALI
AGL
Alleanza
Generale del Lavoro
Via Privata Duccio di Boninsegna 21, 20145 Milano, presso A.N.V.G. Associazione Nazionale Volontari di Guerra-Federazione di Milano
per
appuntamento: tel. 3886296743
Assistenza
al lavoratore che voglia farsi riconoscere la malattia professionale:
- accertamento che la malattia sia connessa alla attività lavorativa
- indirizzamento a medico legale a condizioni agevolate
- avviamento della domanda per ottenere l'indennizzo o il risarcimento
- azioni per impedire che il datore di lavoro faccia di tutto per nascondere la malattia professionale
- qualora le decisioni dell'INAIL fossero insufficienti o inadeguate, preparazione ricorsi amministrativi e indirizzamento a legali per ricorsi a condizioni agevolate
- monitoraggio dell'evoluzione della malattia professionale e, se necessario, assistenza per chiedere una revisione per aggravamento delle condizioni di salute
- sostenere, tramite avvocati convenzionati, la causa davanti al Tribunale qualora la salute non consenta di continuare a svolgere la mansione
- richiesta al datore di lavoro del risarcimento di quanto non indennizzato dall'INAIL
mercoledì 4 dicembre 2013
7 LAVORATORI CINESI MORTI: I MAGISTRATI: “4 INDAGATI CINESI,PER ORA, MA LE INDAGINI POTREBBERO ALLARGARSI AD ALTRI SOGGETTI...”. SPERIAMO!
(foto da www.ansa.it)
GIOVANNINI (Ministro del Lavoro): "MAI
PIU' SIMILI EPISODI" -"Simili episodi non possono e non
debbono ripetersi". Lo ha detto oggi il ministro del
Lavoro Enrico Giovannini, rifererendo alla Camera
sulla strage di Prato . Purtroppo è un'ulteriore dimostrazione delle
conseguenze di condotte volte a negare tutele legali ai lavoratori".
"Non si può abbassare la guardia nell'opera di prevenzione e
controllo sulla normativa di settore". A Prato, ha aggiunto il
ministro, che è "un importante distretto tessile", risulta
difficile "l'operazione di controllo e prevenzione".
Giovannini ha poi spiegato che c'è una "programmazione a
cadenza settimanale di interventi mirati e coordinati con gruppo
interforze". Resta comunque una "condizione di
insostenibile e illegale sfruttamento".
29 NOVEMBRE 2013: ECCO QUANTO AVEVA
APPENA RESO NOTO IL MINISTERO DEL LAVORO (NON SI CAPISCE BENE
RELATIVAMENTE A QUALE PIANETA) :
“Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Ufficio Stampa
Lavoro, irregolari metà delle aziende
ispezionate, in aumento lavoro nero, finte collaborazioni e partite
IVA
Lavoro irregolare sotto la lente degli ispettori. Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica i risultati
del l'attività di vigilanza sulla mancata applicazione delle norme
previdenziali e della prevenzione e sicurezza del lavoro.
Nel periodo gennaio-settembre 2013 sono state
ispezionate 101.912 aziende, in lieve aumento (0,1%) rispetto allo
stesso periodo nell'anno precedente; in 56.003 aziende, pari al 55%
di quelle controllate, sono stare riscontrate delle irregolarità. La
costanza del numero delle aziende ispezionate scaturisce da una
specifica strategia del Ministero, mirata a concentrare le verifiche
verso obiettivi significativi in relazione a fenomeni irregolari di
rilevanza sociale: lavoro nero, tutela dei minori, sfruttamento
extracomunitari clandestini, elusione contributiva e sicurezza sul
lavoro.
Le ispezioni hanno consentito di verificare 202.379
posizioni lavorative (in diminuzione del 29,3% rispetto a
gennaio-settembre 2012) con l'individuazione di 91.109 lavoratori
irregolari, di cui 32.548 totalmente in nero (pari al 36% dei
lavoratori irregolari, con un aumento di 5 punti percentuali rispetto
allo scorso anno). In 439 casi è stata riscontrata una violazione
penale per impiego di lavoratori minori, mentre è stato individuato
l'impiego di 816 lavoratori extracomunitari clandestini, circa il
2,5% dei lavoratori in nero, in lieve diminuzione rispetto allo
stesso periodo del 2012.
Il lavoro irregolare è diffuso in tutti i settori
di attività economica, tuttavia la quota del lavoro nero si annida
maggiormente in agricoltura (58% degli irregolari) e nell'edilizia
(43%).
Tutti gli altri fenomeni, quali ad esempio appalti
illeciti, l'uso non corretto del contratto di somministrazione (7.548
numero di lavoratori coinvolti) e le violazioni della disciplina in
materia di orario di lavoro (10.082 lavoratori) subiscono una decisa
riduzione.
Violazioni rispetto alle norme di prevenzione e
sicurezza del lavoro sono state riscontrate in 24.316 aziende, pari
al 25,8% delle aziende ispezionate, con una diminuzione di 5 punti
percentuali rispetto allo stesso periodo del 2012.
Infine, nonostante gli irrigidimenti previsti dalla
legge 92 del 2012, si riscontra un aumento del le "riqualificazioni"
dei rapporti di lavoro, che avvengono nel caso in cui l'ispettore
giudica diversamente un rapporto di lavoro, sia dipendente sia
autonomo, come nel caso delle collaborazioni a progetto non genuine e
delle false partite Iva. Le riqualificazioni nel periodo
gennaio-settembre 2013 sono complessivamente 14.520, corrispondenti a
circa il 26% dei lavoratori irregolari, con un aumento di 6 punti
percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Dal punto di vista finanziario, le sanzioni per le
irregolarità riscontrate ammontano complessivamente a 78,1 milioni
di euro, con una diminuzione di circa 13 milioni di euro (-14,2%)
rispetto all'anno precedente.
Si allega la tabella
dei dati
Roma 29 novembre 2013”
Domanda: visto che sono scattate le indagini,
gradiremmo sapere nome e cognome di chi sapeva e non ha adempiuto ai
suoi doveri di ufficio. E di chi, dall'alto, o non ha controllato se
determinate attività ispettive venivano svolte con la dovuta
incisività o si è adoperato, dati i rilevanti interessi economici
italiani alla presenza di queste realtà apparentemente solo cinesi,
affinchè veri controlli non venissero fatti.
E poi: in Italia gira la voce che quando viene
denunciato qualcosa che non va nei luoghi di lavoro è vero che le
ispezioni vengono disposte ma molte volte avvisando, da parte di
funzionari e dirigenti pubblici infedeli, i datori di lavoro
interessati con congruo anticipo in modo che possano salvarsi.
Domandiamo alle Forze dell'Ordine e alla
Magistratura: sono mai state fatte indagini e intercettazioni sulla
reale consistenza di questo fenomeno? E se si trattasse di una
pratica corrente, in quali reali condizioni di sicurezza opererebbero
milioni di lavoratori italiani e stranieri?
Se questi sono i risultati dell'attività di
vigilanza non sarebbe meglio che le relative funzioni venissero tolte
a chi non le sa esercitare da decenni e, nell'ambito di una spending
review, fossero affidate a soggetti più seri, ad esempio alle Forze
dell'Ordine, direttamente? Chiudendo rami della Pubblica
Amministrazione che da anni dimostrano di non servire a nulla
(ovviamente salvaguardando il posto di lavoro solo per coloro che
fino ad oggi vi hanno lavorato seriamente)?
E infine non sappiamo se chi di dovere in Italia
riuscirà a perseguire gli eventuali responsabili nostri connazionali
di questa sciagura ma se ciò avvenisse ci piacerebbe che venissero,
per scontare la pena, affidati , per una volta, alle Autorità
Cinesi......
AGL
AGL
martedì 3 dicembre 2013
COOPERATIVE: IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETA LA FINE DELL'UNCI E DEL FONDO MUTUALISTICO PROMOCOOP
pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.275 del 23 nov.2013
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 45, comma 1, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
18 luglio 1975, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana n. 211 dell'8 agosto 1975, con il quale
l'Unione nazionale cooperative italiane (U.N.C.I.) e' stata
riconosciuta quale associazione nazionale di rappresentanza
assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, e ne e' stato altresi'
approvato il relativo statuto;
Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con i quali si
attribuiscono al Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed
i compiti gia' di competenza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in materia di cooperazione;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
l'articolo 1, comma 12, il quale dispone che la denominazione
«Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita'
produttive» in relazione alle funzioni gia' conferite a tale
Dicastero;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ed
in particolare il comma 7, in forza del quale il Ministro delle
attivita' produttive puo' revocare il riconoscimento alle
Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere
efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico;
Vista la relazione del Direttore Generale per le piccole medie
imprese e gli enti cooperativi, allegata alla nota prot. n. 121080 in
data 17 luglio 2013, con la quale sono state segnalate perduranti
problematiche ed inefficienze nell'attivita' di vigilanza
dell'U.N.C.I. nei confronti delle cooperative associate, stante il
persistere di una conflittualita' interna circa il soggetto titolato
all'effettiva rappresentanza dell'associazione, manifestata dalla
nomina di rappresentanti legali eletti in adunanze separate, indette
di volta in volta da organi oggetto di contestazione, con
deliberazioni impugnate in sede giurisdizionale che hanno determinato
pronunce difformi e non definitive, rese in sede cautelare;
Vista la relazione dei Sindaci dell'U.N.C.I. i quali nel mese di
dicembre 2010 avevano segnalato un perdurante stato di immobilita'
dell'attivita' amministrativa dell'Associazione di rappresentanza, a
seguito del conflitto insorto in seno ai relativi organi statutari,
il quale non consentiva un andamento ordinato della gestione
amministrativa e associativa, con conseguente mancata approvazione
del bilancio consuntivo 2009 e del bilancio preventivo 2010 nonche'
delle quote associative per l'anno 2010, atti indispensabili per il
corretto svolgimento della vita associativa;
Viste le risultanze dell'attivita' di vigilanza svolta dal
Ministero nei confronti dell'Associazione nell'anno 2011, che ha
confermato irregolarita' gestionali consistenti nella mancata
approvazione di bilanci, nelle intervenute modifiche statutarie in
contrasto con le indicazioni ministeriali, nelle ricorrenti carenze
nella redazione dei verbali di revisione da parte dei revisori
incaricati dall'U.N.C.I.;
Viste le diffide rivolte all'U.N.C.I. a disporre specifici
correttivi nell'organizzazione dell'attivita' revisionale, da
attuarsi mediante programmazione e realizzazione di attivita'
formativa e di aggiornamento dei revisori, in esito alle quali sono
pervenute risposte contrastanti dai diversi soggetti che
rivendicavano, contemporaneamente ed in conflitto tra di loro, la
titolarita' della qualita' di legale rappresentante
dell'Associazione;
Preso atto della corrispondenza intercorsa con la Prefettura di
Roma - Ufficio territoriale del Governo, la quale attesta il
perpetuarsi della situazione di forte conflitto, dovuto alle
contrapposte richieste di iscrizione, quale rappresentante legale,
nel registro prefettizio delle persone giuridiche, da parte di
soggetti diversi, legittimati a seguito di successive pronunce, non
definitive e non univoche, rese dal Tribunale Civile di Roma. In
particolare, nel solo ultimo anno risulta che sulla base di
successive assemblee congressuali e di distinti provvedimenti
giudiziali la Prefettura di Roma ha proceduto ad iscrivere quale
presidente legale rappresentante prima il Cav. Pasquale Amico, poi il
Sig. Cosimo Mignogna, successivamente il Cav. Pasquale Amico e, da
ultimo, in data 29 settembre 2013, il Sig. Cosimo Mignogna;
Vista la nota del Sindacato FE.S.I.C.A., pervenuta in data 13
settembre 2012, con la quale si segnala al Ministero l'assenza di
certezze circa l'effettiva titolarita' della rappresentanza legale
dell'U.N.C.I., ribadita con successiva nota dello stesso Sindacato
del 15 marzo 2013, con la quale si rinnova la richiesta di
chiarimenti sul soggetto titolato a rappresentare l'Associazione in
giudizio, nel procedimento di opposizione al licenziamento di
dipendenti in servizio presso la sede nazionale di U.N.C.I.;
Tenuto conto delle segnalazioni e richieste di chiarimenti rivolte
al Ministero, provenienti da enti di natura pubblica e privata presso
i quali l'U.N.C.I. ha designato propri rappresentanti, circa
l'effettivita' della carica di rappresentante legale
dell'Associazione medesima, stanti le contrastanti affermazioni
provenienti da soggetti che assumono di essere titolati;
Preso atto delle numerose pronunce rese dal Tribunale di Roma,
dalle quali emerge un insanabile conflitto e la non univoca
individuazione del rappresentante legale dell'U.N.C.I. ed in
particolare:
- ordinanza 27 aprile 2012, la quale rinvia alla inevitabile
convocazione dell'assemblea degli associati l'adozione delle
decisioni necessarie per risolvere le problematiche verificatesi e
ripristinare un regolare sistema amministrativo;
- ordinanza collegiale 19 giugno 2012 la quale riconosce la
validita' della costituzione in giudizio dell'UNCI nella persona del
rappresentante legale p.t. Pasquale Amico;
- ordinanza 27 luglio 2012, giudice dott.ssa Buonocore, con la
quale e' stato ingiunto al prof. Paolo Galligioni di "immettere Amico
Pasquale, quale neo nominato presidente dell'U.N.C.I. nella
disponibilita' della documentazione e dei beni di pertinenza della
predetta associazione e di consentire allo stesso il libero accesso
alla sede dell'Ente, per l'espletamento delle funzioni di pertinenza;
astenersi dal compimento di atti ed attivita' riservate, per legge o
per statuto, al Presidente dell'U.N.C.I. o ad altro diverso organo
dell'Associazione; astenersi dalla spendita della qualita' di
presidente dell'U.N.C.I. nei rapporti con gli associati ed i terzi";
- ordinanza 16 novembre 2012, giudice dott. Scerrato, con la quale
e' stata rigettata l'istanza di sospensione della delibera
congressuale del 24 marzo 2012 che ha eletto il Cav. Amico a
Presidente dell'U.N.C.I., confermata con successiva ordinanza
collegiale del 6 febbraio 2013;
- ordinanza del 10 gennaio 2013, giudice dott.ssa Dell'Orfano, che
ha dichiarato la piena regolarita' di tutti gli atti prodromici al
congresso del 24 marzo 2012, riguardante l'elezione del Cav. Pasquale
Amico quale presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.;
- sentenza n. 16217 dell'11 giugno 2013, depositata in data 22
luglio 2013, con la quale il Tribunale di Roma - III Sezione Civile,
ha accertato che lo statuto dell'U.N.C.I. da applicare e' quello del
2000, dichiarando altresi' nulla la deliberazione del Consiglio
Generale U.N.C.I. del 23 giugno 2010 con cui venne fissata la
convocazione del Congresso nazionale straordinario dell'Associazione
ed approvato il relativo regolamento congressuale. Sulla base di
detto provvedimento giudiziale e del congresso straordinario del 15
luglio 2013, la Prefettura di Roma ha provveduto ad iscrivere nel
registro delle persone giuridiche il signor Mignogna Cosimo quale
presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.;
- ordinanza del Tribunale Civile di Roma, Sezione III, giudice
dott.ssa Libri, del 29 luglio 2013 con la quale e' stata in via
preliminare rilevata l'infondatezza della eccezione di difetto di
legittimazione passiva dell'U.N.C.I., rappresentata dal Cav. Amico,
sul presupposto della spettanza a costui della carica di presidente
dell'U.N.C.I., a seguito dell'elezione del 24 marzo 2012;
Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca di cui
alla nota prot. n. 145274 in data 6 settembre 2013;
Valutate le argomentazioni formulate mediante deposito di
documentazione prodotta nel corso della accordata audizione delle
parti controinteressate svoltasi in data 18 settembre 2013;
Vista la successiva nota prot. n. 161545 in data 3 ottobre 2013 con
la quale l'Amministrazione ha comunicato la sospensione per trenta
giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 del termine finale del procedimento di revoca;
Preso atto altresi' che, successivamente alla comunicazione del 3
ottobre 2013, inerente la sospensione del termine finale del
procedimento di revoca, in data 18 ottobre 2013 veniva richiesto
all'U.N.C.I. un aggiornamento di notizie circa l'attivita' di
vigilanza svolta;
Preso atto che nel corso del procedimento di verifica dei
presupposti per la revoca, il Cav. Amico ha ribadito l'avvenuta
assegnazione di 3.403 incarichi di revisione cooperativa nell'anno
2013, con la conclusione di solo 296 di essi, ed il Sig. Mignogna ha
dichiarato di aver autonomamente disposto l'effettuazione di circa
1.500 revisioni cooperative dietro segnalazione degli uffici
regionali dell'Associazione, restando dunque acclarata l'incertezza
sulla individuazione della carica di presidente e di soggetto
legittimato all'attribuzione degli incarichi di revisione;
Ritenuto che la predetta incertezza sulla individuazione della
carica di presidente e di soggetto legittimato all'attribuzione degli
incarichi di revisione incide sul corretto svolgimento dell'attivita'
revisionale con possibili ripercussioni sugli esiti della stessa;
Valutate le dichiarazioni e le osservazioni che le due parti hanno
reso negli incontri tenuti presso la Direzione generale per le
piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, attraverso le quali
e' stata ribadita da un lato l'impossibilita' di una soluzione
stragiudiziale del perdurante conflitto, dall'altra la riproposizione
dello sdoppiamento delle strutture sociali ed amministrative, fatti
questi che rappresentano un evidente ostacolo alla corretta e serena
gestione del rapporto associativo e revisionale con le cooperative
aderenti;
Considerato che tale perdurante incertezza nella titolarita' della
"governance" associativa ostacola l'efficace svolgimento della
attivita' revisionale nei confronti degli enti cooperativi associati
e le relazioni con i soggetti istituzionali che hanno rapporti con
l'U.N.C.I.;
Preso atto che a causa della conflittualita' interna sono state
fissate due distinte sedi sociali, ubicate in luoghi diversi, con
conseguente indeterminatezza ai fini delle comunicazioni, notifiche e
rapporti istituzionali;
Considerato che la revoca del riconoscimento costituisce l'unico
provvedimento previsto dalla legge come adottabile da parte della
Amministrazione, in presenza di presupposti incidenti sullo
svolgimento corretto ed efficiente della attivita' revisionale nei
confronti delle societa' cooperative aderenti;
Ritenuto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per
l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 2 agosto 2002 n. 220, del provvedimento di revoca del
riconoscimento dell'associazione U.N.C.I., atteso che la medesima
Associazione non risulta essere piu' in grado di assolvere
efficacemente alle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati, ad essa demandate;
Considerato che il suddetto riconoscimento e' intervenuto con
decreto ministeriale 18 luglio 1975, adottato ai sensi e per gli
effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, rilevando dunque
sia ai fini della legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza sia ai fini dell'acquisto della personalita' giuridica;
Considerate le sopravvenute modifiche normative (articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e articolo 3 del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220) le quali circoscrivono il
riconoscimento da parte di questo Ministero alla sola legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza;
Considerato che il presente provvedimento di revoca incide su di un
riconoscimento, avvenuto in epoca antecedente alle suddette modifiche
normative, che ha rivestito la duplice inscindibile valenza di
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di
acquisto della personalita' giuridica, e dunque deve valere per ogni
effetto conseguente allo stesso riconoscimento;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
il quale prevede che le associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e
quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto
speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, i quali possono essere gestiti senza
scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni e sono
alimentati ed incrementati ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo
articolo 11;
Considerato che l'U.N.C.I. ha costituito un fondo mutualistico
gestito da Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione -
Promocoop S.p.A.;
Ritenuto di dover disporre circa gli aspetti conseguenziali alla
revoca del riconoscimento dell'U.N.C.I.;
Decreta
Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220, e' revocato ad ogni effetto il riconoscimento
dell'Unione nazionale cooperative italiane (U.N.C.I.), quale
associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento
cooperativo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 18 luglio 1975, adottato ai sensi degli articoli 4
e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577.
Art. 2
1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'U.N.C.I.
non e' piu' legittimato a ricevere alcun versamento di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 1947, a titolo di contributo per l'attivita'
revisionale da parte delle cooperative e degli enti mutualistici,
quali individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.
220 del 2002.
2. A far data dalla suddetta pubblicazione, all'associazione
U.N.C.I. e' fatto divieto di accettare versamenti relativi alle
fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilita' configurabili
alla stregua della normativa vigente.
3. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri e
modalita' per la definizione dei rapporti pendenti e per la
individuazione delle risorse residue, acquisite per le attivita'
revisionali, da versare al Bilancio entrata dello Stato, Capo XVIII,
Capitolo 3592.
Art. 3
1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto, cessa la
legittimazione della societa' Fondo per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione - Promocoop S.p.A., che gestisce il fondo
mutualistico costituito dall'U.N.C.I. ai sensi dell'articolo 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad accettare versamenti e devoluzioni
di cui al medesimo articolo 11, commi 4 e 5, rivenienti dalle
societa' cooperative e dagli enti mutualistici quali individuati ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002.
2. A far data dalla suddetta pubblicazione, alla societa' Fondo per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Promocoop S.p.A. e'
fatto divieto di accettare versamenti e devoluzioni relativi alle
fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilita' configurabili
alla stregua della normativa vigente.
3. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri e
modalita' per la definizione dei rapporti pendenti e per la
individuazione delle risorse residue, acquisite per le finalita' di
cui al citato articolo 11, da versare al Bilancio entrata dello
Stato, Capo XVIII, Capitolo 3592.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso, entro 60 giorni,
ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1199 del 1971.
Roma, 22 novembre 2013
Il Ministro: Zanonato
giovedì 12 settembre 2013
ILVA: ORA BASTA. ESPROPRIARE L'AZIENDA E I RIVA. LO STATO SI ASSUMA LE SUE RESPONSABILITA'. LETTA DIA DIMOSTRAZIONE DI SERVIRE A QUALCOSA.
“””””””””Economia
12/09/2013
Caos Ilva, l’annuncio del gruppo Riva
“1500
esuberi dopo i sequestri del Gip”
LAPRESSE
Il commissario dell’Ilva Enrico
Bondi
Sospese tutte le attività in tutti
gli stabilimenti italiani del gruppo
Ira dei sindacati: «Inaccettabile,
ennesima beffa per i lavoratori»
taranto
gli stabilimenti italiani del gruppo
Ira dei sindacati: «Inaccettabile,
ennesima beffa per i lavoratori»
Il gruppo Riva ha annunciato che da domani metterà in libertà circa 1.500 addetti che operano nelle 13 società riconducibili alla famiglia e oggetto del sequestro di beni e conti correnti per 916 milioni di euro operato dalla Guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta tarantina per disastro ambientale. Lo rende noto la Uilm nazionale.
La messa in libertà riguarderebbe vari siti produttivi che il gruppo Riva possiede in tutta Italia. Nel capoluogo ionico l’unica società interessata sarebbe “Taranto Energia”, che conta 114 dipendenti. L’azienda ha già convocato per domani i sindacati di categoria, pare prospettando problemi per il pagamento degli stipendi.
Riva Acciaio conferma in una nota la cessazione da oggi di tutte le attività dell’azienda, esterne al perimetro gestionale dell’Ilva, e relative a sette stabilimenti in cui sono impiegati circa 1.400 persone. La decisione viene motivata con il sequestro preventivo penale del Gip di Taranto. Riva Acciaio spiega nel dettaglio che da oggi cesseranno tutte le attività dell’azienda, tra cui quelle produttive degli stabilimenti di Verona, Caronno Pertusella (Varese), Lesegno (Cuneo), Malegno, Sellero, Cerveno (Brescia) e Annone Brianza (Lecco) e di servizi e trasporti (Riva Energia e Muzzana Trasporti). «Tali attività non rientrano nel perimetro gestionale dell’Ilva - afferma l’azienda - e non hanno quindi alcun legame con le vicende giudiziarie che hanno interessato lo stabilimento Ilva di Taranto».
«La decisione - afferma la società -, comunicata al custode dei beni cautelari, Mario Tagarelli, e illustrata alle rappresentanze sindacali dei diversi stabilimenti coinvolti, si è resa purtroppo necessaria poiché il provvedimento di sequestro preventivo penale del Gip di Taranto, datato 22 maggio e 17 luglio 2013 e comunicato il 9 settembre, in base al quale vengono sottratti a Riva Acciaio i cespiti aziendali, tra cui gli stabilimenti produttivi, e vengono sequestrati i saldi attivi di conto corrente e si attua di conseguenza il blocco delle attività bancarie, impedendo il normale ciclo di pagamenti aziendali, fa sì che non esistano più le condizioni operative ed economiche per la prosecuzione della normale attività».
«Riva Acciaio impugnerà naturalmente nelle sedi competenti il provvedimento di sequestro, già attuato nei confronti della controllante Riva Forni Elettrici e inopinatamente esteso al patrimonio dell’azienda - conclude l’azienda -, in lesione della sua autonomia giuridica, ma nel frattempo deve procedere alla sospensione delle attività e alla messa in sicurezza degli impianti cui seguirà, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, la sospensione delle prestazioni lavorative del personale (circa 1.400 unità), a esclusione degli addetti alla messa in sicurezza, conservazione e guardiani degli stabilimenti e dei beni aziendali».
Durissima la replica dei sindacati dopo l’annuncio dell’azienda: «Siamo di fronte a un ennesimo epilogo inaccettabile - tuona la Fim-Cisl - Diffidiamo l’azienda ad avviare la messa libertà dei lavoratori e la invitiamo a ricorrere immediatamente all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Invitiamo altresì la procura in tempi rapidi, a scorporare dal provvedimento di confisca tutto ciò che impedisce la normale prosecuzione dell’attività produttiva e lavorativa. Non accetteremo questa ennesima beffa ai danni dei lavoratori che non hanno nessuna responsabilità». “””””””””
COMMENTO ALM-AGL:
Come era prevedibile , questa vicenda
dell'ILVA si sta trasformando in una farsa per il popolo italiano e
in una tragedia per i lavoratori dell'ILVA e dell'indotto.
Non è accettabile che Stato e Governo
lascino soli Magistratura e Guardia di Finanza e non si schierino con
decisione in questa guerra tra la famiglia Riva (ma non erano stati
messi tutti in galera?) e quella parte delle istituzioni che sta
facendo il proprio dovere.
Che sta facendo il super commissario? E
i suoi collaboratori? Come mai tutta questa “timidezza” da parte
loro nel mettere mano alla situazione? Perchè ancora i dirigenti
dell'ILVA hanno così tanta mano libera?Perchè Letta, Alfano,
Zanonato, Giovannini, Vendola sono così evanescenti? A suo tempo
denunciammo i finanziamenti dei Riva ai vertici dei massimi
schieramenti politici. Ne chiedemmo la restituzione, mai avvenuta.
Dobbiamo pensare male? Erano solo la punta di un iceberg? Forse i
Riva sono così tutelati dalla politica perchè si teme che rivelino
cose sconvenienti?
Se lo strumento commissariale si sta
rivelando inconsistente, si abbia il coraggio si andare oltre.
SUBITO! Si espropri l'ILVA, venga incamerata dallo Stato, metta a
capo di essa dei veri imprenditori e non dei pirati, si chieda la
collaborazione internazionale (il recente G20 non aveva decretato la
fine dei paradisi fiscali?) per recuperare anche all'estero i beni
dei Riva e metterli al servizio della collettività. E, per favore,
i sindacati “rappresentativi”, che si sono rivelati marionette,
in questa vicenda, la finiscano di interporsi tra l'ira dei
lavoratori e la famiglia Riva. Perchè tante attenzione a quei
“Signori” da parte loro? Anche in questo caso dobbiamo pensare
male?
In altri momenti abbiamo espresso il
nostro parere sul futuro dell'industria siderurgica italiana e su
quelle che avrebbero già dovuto essere vere scelte strategiche,
altro che il campare alla giornata in questo tragicomico ping pong.
Ma qui , in questo specifico caso, è
diverso. Va assicurata la sopravvivenza di questi lavoratori, va
risanato l'ambiente, va recuperata la potenzialità produttiva, va
respinto il ricatto criminale. E poi ne sta andando di mezzo la
dignità nazionale, messa in discussione da un manipolo di
imbroglioni. Spesso si parla a vanvera di ruolo regolatore dello
Stato nell'economia. Se questo Governo e questa Maggioranza ritengono
di essere così utili al Paese ce lo dimostrino in questa occasione,
espropriando l'ILVA e i Riva, affidando questa azienda ad altri
imprenditori che abbiano a cuore l'interesse nazionale (per carità,
lasciamo perdere le nazionalizzazioni, non per pregiudizio ma per
evitare che rientrino dalla finestra personaggi impresentabili legati
a doppia fila con certa politica).IMMEDIATAMENTE!
ALM Alleanza Lavoratori
Metalmeccanici aderente all'AGL
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