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mercoledì 26 dicembre 2012

LICENZIAMENTO MEDICO ASL PER ANSIA: SENTENZA CASSAZIONE

Cassazione: va reintegrato il medico della Asl licenziato per un disturbo da ansia se non si dimostra la sua totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23330 del 18 dicembre 2012, ha accolto il ricorso di un medico radiologo licenziato dalla Asl presso cui prestava servizio per inidoneità al lavoro perché affetto da una sintomatologia ansiosa ...
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12892.asp

RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE: COME ANALIZZARLO, CASO PER CASO, PER BONIFICARE

In Italia i siti contaminati sono rappresentati per la stragrande maggioranza da impianti industriali, in attività o dismessi, discariche e punti vendita carburanti. Quindi, in questi casi, i lavoratori e/o i residenti sono potenzialmente a rischio per esposizione (inalazione, ingestione e/o contatto dermico) ad agenti chimici pericolosi presenti nel suolo insaturo o nelle acque di falda su cui insistono tali attività.
La Banca Dati "ISS-INAIL" per l’Analisi di Rischio sanitario ambientale è stata elaborata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
L'importanza e l'utilità di questa banca dati consiste nel rendere uniformi a livello nazionale i valori dei parametri caratteristici di tali sostanze, necessari per l'applicazione della procedura di analisi di rischio. Questo strumento ha, quindi, permesso di superare il problema legato alla mancata uniformità delle banche dati implementate nei software comunemente utilizzati a livello nazionale, che spesso contengono valori dei parametri chimico-fisici e tossicologici molto diversi tra di loro. Inoltre, la sua precedente versione conteneva delle incongruenze relative alla classificazione di cancerogenicità delle sostanze che, con la presente edizione, si ritengono superate.
VAI AL SITO INAIL PER L'ARTICOLO:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Prodotti/News/2012/Ricerca_e_tecnologie_della_sicurezza/info-1225589329.jsp
E A QUELLO DELL'ISS PER LA BANCA DATI COMPLETA:
http://www.iss.it/iasa/?lang=1&tipo=40

lunedì 24 dicembre 2012

INFORTUNATI: INAIL ALLARGA CURE RIMBORSABILI

Clicca qui sotto per scaricare la relativa Circolare INAIL:
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201262.htm

L'Inail allarga la sua rete di protezione, mettendo a suo carico anche le spese per farmaci di fascia C, finora non rimborsabili, sostenute da lavoratori infortunati o che hanno contratto malattie professionali. Si tratta di un ampio spettro di medicine, dai prodotti economici a medicinali cari, dagli antibiotici agli ansiolitici.

La Circolare prevede, infatti, che gli esborsi sostenuti per l'acquisto di numerosi trattamenti necessari al recupero dell'integrità' psico-fisica a seguito di infortuni o tecnopatie siano risarciti dall'Istituto. Rientrano cure e farmaci utilizzati in chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia, neurologia e psichiatria. Le spese devono essere certificare da parte dei medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli interessati dovranno fornire lo scontrino che ne confermi l'acquisto.

Il Sistema sanitario nazionale prevede forme di rimborso solo per i farmaci di prima fascia, i cosiddetti "salvavita" totalmente a carico dello Stato, e di seconda fascia, solo in parte ricadenti sulle tasche del cittadino. Mentre ora il risarcimento si estende a tanti farmaci prima esclusi ( pomate oftalmiche, antidolorifici, vaccino per l'osteomielite o a quelli per curare i disturbi di origine nervosa legati a traumi psichici post-infortunio).

giovedì 20 dicembre 2012

Inail, 155 mln a imprese, per salute e sicurezza sul lavoro. C'E' TEMPO FINO AL 14 MARZO 2013

L'Inail mette a disposizione oltre 155 milioni di euro alle imprese come sostegno per innalzare i livelli di salvaguardia della salute sul posto di lavoro. Si tratta di un contributo in conto capitale destinato a coprire fino al 50% l'investimento.

Clicca qui sotto:

BANDO 2012:
http://tinyurl.com/cg65gwc

COME SI PARTECIPA AL BANDO 2012:
http://tinyurl.com/chrlkek

mercoledì 12 dicembre 2012

VALUTAZIONE RISCHIO: DALL'1 GENNAIO L'AUTOCERTIFICAZIONE NON BASTA PIU'

Entro il 31 dicembre 2012 gli imprenditori (4 milioni circa) devono redigere il documento sulla valutazione del rischio in azienda. Lo impone il decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre con il quale vengono emanate le procedure standardizzate per effettuare la valutazione del rischio in azienda per le pmi. In passato le imprese potevano adempiere all`obbligo autocertificando l`effettuazione della valutazione del rischio, senza quindi essere costrette a produrre documentazione. Ora, invece, è richiesto il formato documentale ed è quindi necessario svolgere materialmente la redazione del documento. La scadenza per la validità della autocertificazione è fissata al 31 dicembre 2012. Come AGL rileviamo il fatto che le procedure siano state pubblicate a ridosso della scadenza senza prevedere un congruo periodo di tempo per consentire alle aziende di rispettare l`obbligo. Non si stanno mettendo in condizione quindi quegli imprenditori che si vorrebbero comportare correttamente di svolgere questo adempimento con la necessaria calma e con l'aiuto puntuale dei propri consulenti. Vedremo cosa accadrà poichè, ovviamente, le Associazioni di imprenditori hanno a gran voce richiesto una proroga ulteriore.
Resta la situazione disastrosa della sicurezza sul lavoro in Italia per la quale, a fronte di tanti adempimenti burocratici (ormai un vero e proprio business) resta irrisolta la questione fondamentale: la vigilanza e i controlli successivi. Ricordiamo quanto sostenuto dall'AGL in merito alla necessità che la vigilanza sul lavoro torni tutta allo Stato centrale, in quanto l'esperimento di coinvolgere le Regioni e le relative ASL ci sembra fallito.Il personale ispettivo (ordinario e tecnico) è carente e sarebbe ora di rafforzarlo con processi di mobilità volontaria all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto la sicurezza sul lavoro è una emergenza nazionale.Quello già esistente va messo in condizione di lavorare meglio, dal punto di vista degli orari, dei mezzi , della verifica delle effettive capacità organizzative di chi lo dovrebbe dirigere. Non guasterebbe poi individuare meccanismi incentivanti dal punto di vista economico, rapportati a quanto recuperato dalle sanzioni.
Così come una volta si criticava il fatto che molti operatori delle forze dell'ordine fosero costretti dietro le scrivanie, così occorre, a cominciare dalle amministrazioni centrali, che vengano sfoltiti uffici, organismi e strutture meramente burocratiche, inutili e dannose e che da subito tutti coloro che possiedono già la qualifica ispettiva ritornino a esercitare di fatto questa funzione e che stiano in strada e nelle aziende da controllare a fare il loro dovere. Meno chiacchiere, commissioni e convegni da parte della dirigenza, più operatività e risultati. Non lamentiamoci altrimenti se un giorno a qualcuno verrà in mente di utilizzare meglio i soldi del contribuente appaltanto anche la vigilanza sul lavoro ai privati (già gli istituti di vigilanza operano nei Tribunali, figuriamoci se l'opinione pubblica si scandalizzerebbe se sostituissero l'operato degli ispettori del lavoro...). Mai come in questo caso il futuro professionale degli operatori della vigilanza sul lavoro è in mano a loro stessi. Preoccupiamoci meno delle sparate polemiche ridicole dei politici di turno (lasciano il tempo che trovano perchè la gente è capace da sola di capire se avere norme severe sulla vigilanza è un lusso o meno) e vediamo di impegnarci tutti un pò di più, direttamente, senza delegare troppo, dal punto di vista sindacale e politico.

lunedì 10 dicembre 2012

VALUTAZIONE RISCHI, PROCEDURE STANDARDIZZATE. DECRETO INTERMINISTERIALE 30.11.2012

Il modello, approvato dalla Commissione consultiva, si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzato anche dalle imprese fino a 50 lavoratori.Clicca sul link:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20121207_DI_30nov2012.htm

domenica 18 novembre 2012

CASSAZIONE: Presenza di amianto e giustificato rifiuto di lavorare

(nella foto www.funpop.com: PHIL RUDD, batterista della band heavy-metal AC/DC)



Dal sito della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena
http://www.dplmodena.it/  :


"""Con sentenza n. 18921 del 5 novembre 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che che è legittimo il comportamento dei dipendenti che, in presenza di amianto nell’azienda, timbrano il cartellino ma si rifiutano di lavorare.

La Suprema Corte ha ritenuto che "il comportamento dei lavoratori che avevano marcato il cartellino di presenza, ma si erano poi rifiutati di lavorare nelle zone a rischio […] esprimesse una giustificata reazione all’altrui inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 del c.c., implicitamente valutando come irrilevante il fatto che, dopo, la timbratura dell’orologio marcatempo, i lavoratori medesimi si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti di produzione, ma neppure allontanandosi dall’officina"."""

lunedì 5 novembre 2012

Cassazione, Vessato sul lavoro? "Risarcibile anche senza mobbing"

Dal sito dell'AGI
www.agi.it

http://www.agi.it/in-primo-piano/notizie/201211051559-ipp-rt10184-cassazione_vessato_sul_lavoro_risarcibile_anche_senza_mobbing

"""""""""(AGI) - Roma, 5 nov. - Un lavoratore ha diritto a un risarcimento danni per aver subito comportamenti "vessatori e mortificanti", anche se non viene raggiunta la prova che si tratti di vero e proprio mobbing. A sancirlo e' la Cassazione, esaminando il caso di una donna, dipendente di una farmacia, la quale aveva addirittura tentato il suicidio per la depressione conseguente alle "azioni vessatorie" ai suoi danni da parte del datore di lavoro e di colleghi, che l'avevano portata infine al pensionamento anticipato. "Nelle ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrita' psico-fisica in conseguenza di una pluralita' di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria - si legge nella sentenza n.18927 della sezione lavoro della Suprema Corte - il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intentopersecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi dalla configurabilita' del mobbing, e' tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri, pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili alla responsabilita' del datore di lavoro che possa essere chiamato a risponderne, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili". Sulla base di questo principio di diritto, la Corte d'appello di Napoli, che aveva in un primo tempo dato torto alla donna, dovra' riesaminare il caso. La dipendente si era rivolta ai giudici denunciando "continui rimproveri", rapporti "difficili" con una collega e una "precisa strategia persecutoria posta in essere dai titolari della farmacia per indurla alle dimissioni".
Secondo gli 'ermellini', il suo ricorso e' fondato: "Se anche le diverse condotte denunciate dal lavoratore non si ricompongano in un unicum e non risultano, pertanto, complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o a mortificare la sua dignita' - si spiega nella sentenza depositata oggi - cio' non esclude che tali condotte o alcune di esse, ancorche' finalisticamente non accomunate, possano risultare, se esaminate separatamente e distintamente lesive dei fondamentali diritti del lavoratore, costituzionalmente tutelati".""""""""".

venerdì 26 ottobre 2012

RESPONSABILITA' DEL DATORE LAVORO PER LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE: SENTENZA CASSAZIONE

(nella immagine: una macchina sega ossi)

Con la Sentenza n. 41191 del 22/10/2012, la Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità del datore di lavoro nel fornire un’adeguata formazione, anche in materia di sicurezza, al lavoratore che utilizza un macchinario pericoloso.

Alcuni passaggi della sentenza:


"""""""""Cassazione Penale, 22 ottobre 2012, n. 41191 - Macchina sega ossi e mancanza di formazione specifica e di DPI
(...)
le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni; e che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile, tale da presentare i caratteri della eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo. (...)
valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Si è, infatti, chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sull'imprenditore risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica
(...)
non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore (...)
che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (...)""""""""".

STRANIERI:DOMANDA REGOLARIZZAZIONE,ASSISTENZA SANITARIA,CODICE FISCALE



Emanata la Circolare Ministero Interno 26.10.2012.
I lavoratori per i quali è stata presentata la domanda sono assimilabili a quelli che hanno già un permesso di soggiorno e vanno iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.In tal modo, come lavoratori, in caso di malattia potranno avere il certificato e la conseguente indennità pagata dall’Inps.Finchè non termina la procedura di regolarizzazione, il lavoratore straniero non può essere espulso.
Dal momento che generalmente i lavoratori stranieri coinvolti nella regolarizzazione non hanno ancora un codice fiscale e lo otterranno solo quando verranno convocati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, il ministero ritiene che vadano assistiti come "stranieri temporaneamente presenti", mentre per il rilascio della tessera sanitaria dovranno aspettare il codice fiscale.
I pochi che invece hanno già un codice fiscale, ad esempio perché in passato erano stati "regolari" in Italia o erano titolari di un permesso che non consentiva di lavorare potranno iscriversi direttamente al servizio sanitario nazionale.

mercoledì 24 ottobre 2012

VIGILI DEL FUOCO: LA VENDETTA DEL BRUNETTISMO

Fa un pò effetto vedere i Vigili del Fuoco che protestano contro la riforma delle pensioni indossando i pannoloni. Non può non ritornre alla mente l'attacco a suo tempo di Brunetta contro i poliziotti vecchi e "panzoni". Evidentemente, come tutti i fenomeni che hanno caratterizzato un'epoca, anche la visione del mondo made in Brunetta ha inciso sull'autostima di tante categorie di lavoratori legate alla necessità di esibire rassicurante prestanza. Cominciamo col dire che molti sessantaduenni (e oltre) danno dei numeri ai ventenni, quanto a prontezza e dinamismo. Nel nostro Paese manca una cultura della cura del proprio corpo, a differenza ad esempio degli USA. Sarebbe bene quindi che i Vigili del Fuoco non si buttassero troppo giù nè tanto meno cercassero la compassione dell'opinione pubblica. Non lo fa la coetanea (sessantacinquenne) Fornero, perchè dovrebbero farlo loro?
A parte pannoloni e cateteri, resta invece tutta sul tavolo la loro condizione lavorativa effettivamente, quella sì (e non per loro responsabilità) insopportabile e vergognosa.
Venendo al merito delle questioni,va innanzitutto precisato che l'attuale situazione è imputabile non solo e non tanto al Ministro Cancellieri ma soprattutto a diversi suoi predecessori. La sensazione è di un corpo gestito con colpevole leggerezza, per non dire incompetenza. Nessuno ha capito per esempio la massiccia iniezione di Prefetti (non certo dei tecnici del settore). Come cioè se si fosse voluto mettere in secondo piano la competenza a favore di un maggiore verticismo e disciplina di tipo poliziesco-militare. Mai come in questo caso poi sembra stridente il contrasto tra le esigenze di fronteggiare il Debito pubblico e quella di fornire un servizio irrinunciabile, la sicurezza, ai cittadini (in termini relativi la presenza dei Vigili del Fuoco, in Italia , è quantitativamente minore rispetto a Paesi con un nostro pari grado di sviluppo, per non parlare delle differenze interne tra territori) ma anche agli stessi Vigili (tutti ricordiamo la tragicomica vicenda dei guanti ignifughi avariati) . Non crediamo infatti che analogo risparmio vi sia stato nella gestione (e nella qualità degli armamenti) della scorta dei Ministri Fornero e Cancellieri.Anche da questi particolari si riscontra la serietà di una classe di governo.C'è chi parla di smantellamento silenzioso in corso (non fatichiamo a crederlo), anche qui il precariato morde (30 mila stabili e 60 mila precari), 5 anni di ritardo nel rinnovo dei contratti, il blocco del turn over, un parco mezzi sul cui stato è meglio sorvolare (si rischierebbe da avere gli incubi), una complessiva situazione critica dell'apparato della protezione civile (aggravata dalla recente condanna di 6 scienziati e dalle conseguenti dimissioni della commissione grandi rischi al completo) per cui speriamo che non accada nulla di veramente grave, nel frattempo...
Non sappiamo quale sia la reale volontà del governo di mettere le mani in questa situazione. Quello che è certo è che occorre muoversi, nell'interesse della collettività. Non vorremmo dover rimpiangere l'epoca del Dott. Bertolaso, tecnico di valore ma un pò sfortunato, capace di suscitare un mare di polemiche e di vicende giudiziarie. Tutt'al più, nel frattempo, potremmo migliorare la situazione di tanti Vigili del Fuoco facendo togliere loro quei brutti pannoloni e affidandoli alle cure della massaggiatrice di cui si avvaleva l'ex Capo della Protezione Civile. Meglio di niente, in attesa di tempi migliori!

venerdì 19 ottobre 2012

mercoledì 17 ottobre 2012

INAIL:25 MILIONI PER SITO WEB!

Dal sito www.fanpage.it

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“Duemila euro per un operaio morto sul lavoro e 25 milioni per il nuovo sito web”

La denuncia dell'Italia dei Valori in una interrogazione al ministro Fornero: l'INAIL spenderà circa 25 milioni di euro per il nuovo sito web. In tempi di spending review, una scelta estremamente discutibile.



In tempi di spending review e di manovre “lacrime e sangue”, non può non saltare agli occhi l'ennesimo “caso” sollevato da un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro Elsa Fornero a firma Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Messina, Rota e Paladini. In discussione l'avviso per un appalto pubblico per l'affidamento di servizi di sviluppo software, gestione dei siti web e di publishing redazionale, pubblicato sul sito dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In pratica l'INAIL darà in affido i servizi connessi al proprio sito web, attraverso un bando diviso in due lotti per una spesa che potrebbe arrivare fino a 25 milioni. Ne avevamo parlato qualche giorno fa nella nostra area tech, con un post in cui ripercorrevamo l'iter procedurale seguito dall'Inail.
In poche parole verranno presumibilmente spesi circa 20 milioni al netto dell'IVA per lo sviluppo, la manutenzione, il supporto applicativo e quello specialistico di “siti web”, per i cui servizi editoriali (per 48 mesi) sono previsti almeno altri 4,6 milioni di euro. Una cifra che definire “folle” è un eufemismo, proprio in relazione alla necessità di ottimizzare le spese e ridurre i costi di gestione della pubblica amministrazione. Gli stessi deputati dell'Italia dei Valori poi fanno notare il paradossale contrasto fra un simile volume di spesa e alcuni “vergognosi risarcimenti” alle vittime di infortuni sul lavoro (viene citato il caso di Matteo Armellini, l'operaio di 31, schiacciato dal crollo del palco che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Laura Pausini). Certo, resta la magra consolazione di “un'asta la ribasso”, ma davvero la vicenda meriterebbe indagini ben più approfondite. E, nonostante la risposta della Fornero (che ha parlato di rispetto delle procedure e di analisi approfondita), la sensazione è quella di essere di fronte ad un nuovo www.italia.it, uno dei casi più eclatanti di gestione allegra del denaro pubblico e di “abuso della pazienza dei cittadini”.

Ecco nel dettaglio, i punti salienti dell'interrogazione presentata dall'IDV:
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che: La base d'asta massima non superabile (asta al ribasso) per il lotto 1 è di 20.113.000 euro, al netto dell'iva; mentre la base d'asta massima per il lotto 2 è di 4.666.200 euro, al netto dell'iva; la durata dell'appalto per il lotto 1 è di «48 mesi dalla data di inizio attività, di cui gli ultimi 12 mesi ai soli fini della manutenzione correttiva in garanzia»; per il lotto 2 di «36 mesi dalla data di inizio attività»; l'apertura delle offerte, da bando, è avvenuta il 18 settembre 2012 presso gli uffici di Consip s.p.a., in Roma; la gara, infatti, è la prima indetta dalla Consip s.p.a. per la fornitura di servizi per l'Inail, «nell'ambito della convenzione firmata lo scorso 13 luglio, che disciplina il supporto di Consip per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto e si inserisce compiutamente nell'ambito delle più moderne ed efficienti strategie di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui ai recenti provvedimenti sulla spending review», come ha fatto sapere l'Inail attraverso un comunicato stampa del 2 agosto 2012, pubblicato sul sito dell'ente; secondo l'Inail l'iniziativa «produrrà un risparmio stimato di circa 4 milioni di euro per l'istituto, grazie all'introduzione di meccanismi innovativi per la gestione della fornitura»; i siti e le piattaforme multimediali per le amministrazioni pubbliche sono di fondamentale importanza, perché devono assicurare un'informazione aggiornata e un'interazione diretta dei cittadini con esse; non è giustificabile, tuttavia, che la realizzazione di siti e servizi collegati costi a un ente pubblico, come l'Inail, la spesa stratosferica massima di 25 milioni di euro; si tratta di un importo spropositato, che riporta immediatamente alla mente lo scandalo del portale web www.italia.it, voluto nel 2004 dal Governo Berlusconi per promuovere l'immagine turistica dell'Italia all'estero, a suo tempo ribattezzato il sito più caro del mondo e rivelatosi uno sperpero, senza precedenti, di milioni di euro di denaro pubblico;
il precedente citato ricorda come un'amministrazione pubblica possa gestire la realizzazione di un portale internet – per quanto ampio e complesso – senza alcuna cognizione di causa e senza alcun riferimento ai valori di mercato; nel caso dell'Inail si ignora quale sia stata e da chi sia stata fatta l'analisi tecnica e di fattibilità, che ha portato a fissare la base d'asta a 20 milioni di euro per la costruzione e migrazione del sito e a 5 milioni per la gestione dei contenuti; si ignora, altresì, quali fossero i costi della precedente piattaforma web dell'Inail e della sua gestione, se, come dichiara l'ente, la nuova gara consentirà di risparmiare addirittura 4 milioni di euro; la sensazione è che si tratti ancora una volta di sperpero di danaro pubblico, aggravato dal fatto che questo denaro viene sottratto alle casse dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Non sarebbe la prima volta, anzi è prassi, che le risorse delle casse previdenziali e assicurative vengono distratte per altri fini.
Aggiornamento – Grazie alla segnalazione dello stesso Antonio Di Pietro, siamo in grado di mostrarvi il video dell'intervento in Aula di Antonio Borghesi e della risposta del ministro Elsa Fornero (che in sostanza ricorda l'inadeguatezza del “profilo infrastrutturale e tecnologico del sito” e parla di “risparmi economici per circa 10 milioni” da un raffronto con la gestione precedente e di una fantomatica “attività redazionale e non giornalistica”). Ovvia la considerazione dell'onorevole Borghesi che, sottolineando come il bando sembra cucito addosso ad una determinata azienda, ricorda come “questa attività possa essere svolta con un decimo di quella cifra” . A voler essere generosi, ci sentiamo di aggiungere…"""""""""

IL VIDEO DELL'INTERROGAZIONE IN FONDO ALLA SEGUENTE PAGINA:
http://www.fanpage.it/duemila-euro-per-un-operaio-morto-sul-lavoro-e-25-milioni-per-il-nuovo-sito-web/
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ALP-AGL:
Invece di organizzare nella Pubblica Amministrazione scioperi generali che fanno perdere inutilmente soldi ai lavoratori, facendo guadagnare le PA stesse (con le trattenute per lo sciopero e con i risparmi degli istituti legati alla presenza di quel giorno) perchè i sindacati (che con l'attuale presa in giro del meccanismo della rappresentatività, da anni, si sono trasformati in sindacati-maggiordomo, buoni solo a fare richieste di incontro che, tra l'altro, i dirigenti neppure concedono più) non coordinano l'emersione, in ogni pubblica amministrazione o ente pubblico, di informazioni di questo tipo che aiuterebbero i cittadini a capire, anche al momento delle elezioni, che un altro modo di amministrare la cosa pubblica è possibile e sarebbe auspicabile, sostenendo gli sforzi di quei sindacati (tra cui il nostro) che non hanno paura di far emergere la verità poichè non sono collusi con nessuno e non guadagnano nulla da questa situazione? Avremmo vinto la nostra battaglia in poche settimane.Ma c'è chi non vuole vincere per voi,anche se magari lo avete fatto vincere alle elezioni RSU: quando si dice l'ingratitudine....

lunedì 24 settembre 2012

ANCHE NOI VOGLIAMO LA PROCURA NAZIONALE SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO, PER UN IMPEGNO STRAORDINARIO DELLO STATO (COSI' COME AVVENUTO PER LA MAFIA)

Dal sito dell'INAIL:

""""""""""Procura nazionale sugli infortuni sul lavoro: il governo boccia il progetto

processo Eternit18 settembre 2012. Malgrado le iniziali manifestazioni d'interesse, Palazzo Chigi alla fine dice no: "Una struttura del genere potrebbe innescare richieste a catena difficili da gestire". Il pm Guariniello: "Le leggi avanzate in Italia ci sono, ma è anche consolidata l'idea che si possano violare impunemente"
ROMA - Tramonta la possibilità della creazione di una maxi Procura nazionale sugli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro. Il progetto auspicato da Raffaele Guariniello, sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino - pur avendo riscosso l'iniziale interesse del governo - sembra adesso accantonato. "Creare una struttura del genere potrebbe innescare una serie di richieste a catena, troppo difficili da gestire", ha valutato il ministro della Salute, Renato Balduzzi, ieri al workshop di Casale Monferrato dedicato all'amianto.
Il pm: "In Italia leggi avanzate, ma spesso disattese". Anche lo stesso Guariniello - tra i partecipanti alla giornata di lavoro - si è detto scettico riguardo l'eventualità di un successo. "Sarebbe il momento di passare a una nuova organizzazione giudiziaria, altamente specializzata: una procura della Repubblica che abbia una competenza estesa a tutto il territorio nazionale, per le ipotesi di reato più significative - ha affermato - Purtroppo non vedo per ora segnali positivi in tal senso". Il magistrato - esprimendo l'auspicio che si proceda alla promozione di un registro nazionale sui tumori che "non sia solo di studio", ma che supporti l'avvio di indagini e processi - ha puntato il dito contro un problema 'storico' che l'Italia sconta sul fronte giudiziario: la presenza di leggi spesso molto avanzate "ma che rimangono ampiamente disattese". Una realtà che consolida l'idea sostanziale "che le regole ci siano, ma che si possano violare impunemente".
Siracusa fuori dal processo Eternit: "Norme applicate senza omogeneità". Infine, il pm ha denunciato le disomogeneità che, a suo dire, contraddistinguono le azioni penali delle varie procure italiane. "In alcune regioni siamo un esempio per l'Europa - ha sostenuto - In altre non ci siamo. Semplicemente assenti". Sarebbe questa, ha motivato Guariniello, l'origine dell'esclusione degli stabilimenti di Siracusa dal processo Eternit. E proprio tra poco si svolgerà il secondo atto del più grande procedimento europeo in materia di infortuni sul lavoro, culminato con la condanna in primo grado degli ex proprietari del colosso dell'asbesto, Stephan Schmidheiny e Louis de Cartier, a 16 anni di reclusione per disastro ambientale doloso e omissione volontaria delle cautele antinfortunistiche negli stabilimenti di Casale Monferrato e Cavagnolo.(...)"""""""""

AGL:
Ancora un passo falso del Governo dunque. Ma noi non ci arrendiamo e sosterremo (invitando tutti a farlo) gli interventi in tal senso del PM Guariniello.

venerdì 21 settembre 2012

AMIANTO QUESTIONE IRRISOLTA. E NESSUNO SE NE OCCUPA PIU'

LA MAPPA DELL'AMIANTO IN ITALIA



Incredibile a dirsi ma ancora in Italia quella dell'amianto è una questione irrisolta e, per di più, lontana dai riflettori. Il problema è tanto più grave nelle regioni (qui sopra ve ne forniamo la mappa) in cui stata è consistente in passato la presenza di aziende che ne facevano utilizzo. Tale rischio permane alto, in ragione della considerevole presenza e diffusione in quantità pericolose nei luoghi di lavoro e nelle lavorazioni, nelle abitazioni e nelle strutture pubbliche e private. Una realtà rimossa dalle istituzioni, spesso sconosciuta e sottovalutata dagli stessi cittadini non informati adeguatamente .La legge 257/92 , oltre a vietare l'uso dell'amianto e ad imporne lo smaltimento, delegava alle Regioni la definizione dei piani di bonifica e la loro realizzazione. In maniera scandalosa le previsioni di tutela previdenziale della legge sono state artatamente depotenziate ,privando i lavoratori esposti del beneficio dell'uscita anticipata dal mondo del lavoro. E' urgentissimo riprendere sul territorio l'opera di rimozione e smaltimento dell'amianto, vigilando in modo diffuso per verificare che ciò avvenga una volta per tutte. Occorre sensibilizzare, informare e prevenire il rischio amianto, verificare l'applicazione delle leggi con il monitoraggio della situazione attuale e soprattutto riproporre l'effettiva tutela dal punto di vista sanitario di coloro che in passato sono stati inconsapevolmente soggetti alle conseguenze devastanti dell'esposizione professionale, della manipolazione, dell'uso e dell'inalazione dell'amianto e di quanti lo sono tuttora.

mercoledì 19 settembre 2012

CGIL-CISL-UIL EMILIA ROMAGNA SI OPPONGONO A UN RIACCENTRAMENTO DELLA VIGILANZA SUL LAVORO IN CAPO ALLO STATO

Finalmente escono allo scoperto coloro che non vogliono in Italia una vigilanza sul lavoro seria e uniforme in tutte le regioni.
Il giorno 17 settembre la Commissione Parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha svolto un'audizione dei soggetti istituzionali e sociali dell'Emilia Romagna.Il sito nazionale della CGIL ha pubblicato il Documento che CGIL, CISL e UIL Emilia Romagna hanno consegnato alla Presidenza della Commissione.
Leggendo lo stesso, appare il seguente passaggio:
"Un completo riaccentramento in capo ad organi statali (DTL) delle competenze sulla vigilanza, ipotizzato da questa Commissione per far fronte alle inefficienze operative di taluni Regioni, altererebbe irrimediabilmente quel legame tra prevenzione e vigilanza incardinato nelle ASL."
Quindi si accetta l'attuale sistema che ha portato solo confusione di ruoli, si chiudono gli occhi sui paurosi squilibri tra regione e regione in materia, si dà il colpo di grazia definitivo al Ministero del Lavoro, opponendosi al recupero, da parte sua, di decisive competenze, in controtendenza alla spoliazione, pressochè conclusa, che lo sta interessando negli ultimi anni, con prevedibili esuberi.
E intanto sui luoghi di lavoro si continua a morire.

lunedì 27 agosto 2012

VICENDA DEI MAROCCHINI LICENZIATI A TORTONA (AL) CON UN CARTELLO.PONIAMOCI ALCUNI INTERROGATIVI.

Questa la notizia


E questo è il servizio del TG3




Ringraziamo tutti i partiti, i sindacati e le associazioni locali che si sono mobilitati per dare aiuto a queste persone.


Però, in un momento in cui il Ministro Fornero afferma che con le sue misure cambierà in maniera decisiva il mondo del lavoro, crediamo sia necessario porsi alcune domande. Perchè forse il vero cambiamento del lavoro in Italia parte dalle relative risposte.


  1. siamo ricchi di Associazioni datoriali di tutti gli orientamenti e tendenze. Anche in campo agricolo. La storia del lavoro nei campi è stata molto dura nel nostro Paese. Queste cose le abbiamo viste da anni. Eppure: quanto tempo è ancora necessario affinchè si porti un po' più di civiltà nel mondo agricolo italiano? Stanno lavorando su questo le Associazioni o fanno finta di non vedere per non perdere iscritti o potenziali iscritti?
  2. Visto che le Aziende della Grande Distribuzione amano essere protagoniste di convegni sulla Responsabilità Sociale, non hanno nulla da dire su questi episodi? Non dovrebbero essere loro, visto che non possono non sapere, a dissuadere questi loro fornitori dal comportarsi in questa maniera?
  3. Notare un passaggio importante. Non è che l'azienda abbia interrotto i rapporti dopo un verbale conclusivo dell'Ispettorato del Lavoro o di qualche altra Autorità di controllo. No: i lavoratori si sono rivolti alle Autorità, i datori l'hanno saputo (da chi?le indagini, in certi casi non dovrebbero essere segrete?) e hanno cacciato in quella maniera i lavoratori. E nessuna Autorità ha reagito (non dico per i lavoratori, ma almeno per tutelare la sua immagine e il suo prestigio) Sorgono spontanee delle domande:
    a) quali sono le condizioni operative degli Ispettorati del Lavoro sul territorio?Da quanto dura questa situazione? Cosa si è fatto in concreto da parte dell'Amministrazione e da parte di ogni Sindacato del lavoro pubblico?
    b) l'Italia è un Paese libero. Ma la legge esiste ed è più o meno fatta rispettare. Se rubi al supermercato la guardia giurata ti impedisce subito di farlo. Se rubi in un appartamento i Carabinieri ti pigliano, subito o arrivano a te con le indagini. Quindi grande attenzione alla tutela del patrimonio. Così come alla tutela delle donne e dei bambini. Perfino degli animali (c'è stato un inasprimento delle sanzioni anche in questa materia). Se metti la macchina in divieto di sosta arriva il vigile che ti fa la multa e se necessario chiama il carro attrezzi. Il tratto comune è questo: se ti comporti in una certa maniera l'Autorità interviene subito a fermare l'illecito e a porre fine al danno. Adesso anche allo Stadio. Nel mondo del lavoro, no. Il datore di lavoro può combinare qualsiasi cosa (schiavizzare le persone, affamarle, rovinare le famiglie licenziandole, consentire a un capo reparto di minacciare gli operai, procurare incidenti anche mortali,ecc.) ma il lavoratore, per avere giustizia, deve aspettare anni per averla, a spese sue, con la concreta possibilità, poiché oggi va di moda, che il lavoratore si veda dare torto perchè magari non ha potuto pagarsi il migliore avvocato. Nel mondo del lavoro (chissà chi l'ha deciso e ci piacerebbe sapere cosa ne pensano i sindacati “conflittuali”) non esistono attività di intelligence, sotto copertura (cioè in incognito), riprese con telecamere nascoste, riprese (a scopo dissuasivo, per esempio nei cantieri) con telecamere fisse (collegate alle forze dell'ordine o, basterebbe, con gli ispettorati del lavoro -signori, avete i Carabinieri nelle DPL, lasciateli lavorare, loro saprebbero cosa fare) . Ma soprattutto non esiste (è vietato da anni persino pensarlo) il pronto intervento. Ve l'immaginate una “squadra mobile” dell'Ispettorato del Lavoro?Solo in un caso questo avviene: quando c'è da andare a constatare il decesso di un operaio sul lavoro. Quando chi uccide o rovina un lavoratore avrà la stessa paura di essere colto sul fatto e punito che oggi ha chi ruba una mela al supermercato allora potremo dire di essere un Paese civile. Prima no: mettetela come volete ma in materia di lavoro siamo ancora un Paese di ipocriti, di illusi, di struzzi che mettono la testa sotto la sabbia. Ministro Fornero, ci dimostri che Lei non lo è.
  4. Ma il passaggio che a nostro parere è intollerabile è quello relativo alla notizia che l'attività sia passata a una cooperativa con lavoratori indiani. E l'impegno di chi prima aveva reagito sembra fermarsi lì, così come l'indagine del giornalista (e speriamo che non sia così per l'ispettorato del lavoro, per la Procura e per il Ministero dello Sviluppo Economico).
    a) ma scusate: forse che una cooperativa è autorizzata a pagare un lavoratore agricolo 4 euro l'ora?
    b) ma ri-scusate: forse i lavoratori indiani sono esseri umani di serie B o crumiri da punire, visto che per loro quelle condizioni sembrano accettabili da parte di chi non dice altro?
    c) e, ripetiamo, su questi sviluppi, le Associazioni datoriali (Agricole, della Grande Distribuzione) e le Centrali Cooperative non hanno nulla da dire? E il famoso tavolo della Prefettura è stato sparecchiato? E l'Osservatorio sulle Cooperative presso la DPL di Alessandria?E il Ministero dello Sviluppo Economico (autorità di vigilanza sulle cooperative)? Non sarebbe meglio prevenire piuttosto che muoversi dopo che ci scappi il morto o che delle persone continuino a soffrire una condizione di schiavitù? Ah, dimenticavamo: per la legge italiana il mondo del lavoro è come gli Stadi di calcio di una volta: tutti vedono, tutti sanno cosa succede ma non si interviene perchè non è opportuno. Sempre che qualcuno non rimanga accoltellato.




Sappiano però i lavoratori, italiani e stranieri, che questa situazione non migliorerà senza lottare non solo per sé ma per tutti. Quindi starà a loro, organizzandosi in maniera continuativa e incisiva, dando fiducia a veri sindacati, non a propagandisti politici di ogni colore, rischiando di persona, conquistarsi nuove leggi e, intanto, far applicare seriamente quelle che esistono già.

venerdì 24 agosto 2012

MINISTRO CLINI, SECONDO LEI LA VITA DEGLI OPERAI DELL'ILVA E DEI TARANTINI VALE MENO DI QUELLA DEI PORNOATTORI AMERICANI?

(fotomontaggio satirico intitolato "Orgia di potere" apparso sull'account Facebook della Lega Nord e circolante su Internet)


Emergenza sifilide in California, si ferma l'industria del porno: a rischio migliaia di attori del settore


In California la diffusione della sifilide sembra aver assunto proporzioni rilevanti e così c’è un settore che è entrato in crisi. Si tratta dell’industria del porno che è stata costretta a fermarsi per fare luce sui preoccupanti focolai di infezione rilevati nelle ultime settimane.

Oltre mille attori porno a rischio - Oltre mille attori porno che lavorano nell'area della San Fernando Valley e di Los Angeles, culla e capitale dell'industria pornografica americana, saranno sottoposti a controlli. E finché questi non saranno terminati e non sarà stato delineato un quadro chiaro della situazione sanitaria è stato deciso di bloccare ogni produzione.

Molte le persone del settore risultate positive - A chiedere lo stop è stato l'ente che si occupa dell'assistenza sanitaria dei porno-attori, la Adult Production Health and Safety Services, visto il numero crescente di casi di persone, molte del settore, risultate positive ai test per rilevare la sifilide.

22 agosto 2012

Redazione Tiscali

Ilva: Clini, "Blocco avrebbe effetti sociali drammatici"



19:35 20 AGO 2012
(AGI) - Rimini, 20 ago. - Difendere l'ambiente non vuol dire bloccare lo stabilimento dell'Ilva di Taranto anche perche' questo aprirebbe la strada a "fenomeni sociali che sarebbero drammatici". E' quanto ha affermato il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, intervenendo al Meeting di Comunione e Liberazione in corso a Rimini.
Il ministro ha sottolineato che "difendere l'ambiente vuol dire difenderlo facendo e non bloccando. Difendere bloccando vuol dire bloccare lo sviluppo del Paese e aprire la strada a fenomeni sociali che sarebbero drammatici". Stamane, Clini aveva confermato che le procedure per la concessione della nuova autorizzazione integrata ambientale (Aia) allo stabilimento Ilva di Taranto si chiuderanno entro il 30 settembre. "Va avanti il programma di lavoro, il 30 settembre finiamo - ha assicurato Clini - e a meta' dello stesso mese andremo a Taranto per verificare lo stato dell'arte".
Secondo Clini, "La strada indicata dal Tribunale del Riesame e' convergente con quella indicata dal Governo: lavoriamo nella stessa direzione, ora spetta all'Ilva investire". E riguardo alle presunte morti legate alle attivita' dell'acciaieria Ilva di Taranto, Clini ribadisce che il fenomeno si ferma "investendo nello sviluppo tecnologico e non lasciando il deserto". E lo stesso Clini ha fatto presente che in queste settimane lui personalmente e il governo stanno vivendo momenti di "angoscia". "Dobbiamo confrontarci - ha detto - con chi alza il cartello del numero dei morti. Lo sappiamo. Ma quella tragedia si ferma investendo nello sviluppo tecnologico e non lasciando il deserto".
Per il responsabile Ambiente del Partito Democratico, Stella Bianchi "Le motivazioni della decisione del riesame sull'Ilva indicano la possibilita che la necessaria azione di risanamento e bonifica dell'impianto industriale di Taranto possano svolgersi senza pregiudicare il funzionamento dell'impianto". "Il blocco dell'impianto avrebbe ricadute di estrema gravita sull'occupazione e sull'attivita dell'intera siderurgia italiana - prosegue l'esponente dei democratici - Siamo convinti che il diritto alla salute e all'integrita' ambientale debbano essere coniugate con la tutela del lavoro e dell'attivita' produttiva. Va quindi perseguita ogni strada che consenta di procedere in modo rapido, certo e misurabile alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla bonifica mantenendo per quanto possibile il funzionamento dell'impianto".
Per il presidente del Senatori dell'Italia dei Valori, FeliceBelisario, "I magistrati di Taranto sono stati ingiustamente attaccati dal Governo solo per aver fatto il proprio lavoro, ma fino ad oggi hanno dimostrato di essere gli unici ad avere a cuore la salute degli operai tarantini nel rispetto dei posti di lavoro. Mentre a Taranto sfilavano in passerella i ministri e le forze politiche della sgangherata maggioranza facevano a gara per incensare Il Governo e i padroni dell'Ilva,la magistratura tarantina ha retto lo scontro tenendo la schiena dritta".

lunedì 20 agosto 2012

RICORDIAMO ANCORA MATTEO ARMELLINI. FIRMIAMO LA PETIZIONE PER LA REVISIONE DEL TU 1124/1965

Già dal 25.7.2012 ci eravamo occupati, come Sindacato AGL, di questo caso:
http://agl-sicurezza-lavoro.blogspot.it/2012/07/vergogna-ma-se-volete-potete-iniziare.html

Ora abbiamo appreso di questa meritoria iniziativa, una petizione alla quale abbiamo immediatamente aderito personalmente e invitiamo tutti voi a farlo.
Eccone il testo:

PETIZIONE PER LA REVISIONE DEL T.U, 1124/1965



Petizione: Venga rivisto il testo unico 1124/1965 che regola il risarcimento per gli infortuni e le morti sul lavoro.

L'assegno di rimborso UNA TANTUM di spese funerarie, di euro 1936, 80 consegnato dall'Inail a Paola Armellini, la madre di Matteo, l'operaio morto il 5 Marzo 2012, schiacciato sotto il crollo del palco per il concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria, suona come un "pugno nello stomaco".
E' vero che la vita di una persona non ha prezzo, ma risarcire la famiglia con una cifra assurda è davvero una presa in giro, l'ennesima umiliazione!
L'Inail ci tiene a precisare che "non poteva dare di più" e che questi soldi non sono un risarcimento, ma "il contributo per le spese per il funerale".

La si può mettere come si pare, fatto sta che la vita di Matteo Armellini è stata valutata dall'Inail solo euro 1936,80!

L'articolo 85 del Testo unico 1124/1965 prevede che hanno diritto alla rendita a superstite, in caso di infortuni mortali, coniugi e figli e, se assenti, gli ascendenti viventi e a carico del defunto, che contribuiva quindi al loro mantenimento".

Visto che Matteo Armellini non aveva nè moglie, nè dei figli e che non contribuiva al mantenimento dei suoi genitori, la sua famiglia non ha diritto ad una rendita mensile.
In questi giorni ho letto di tanta indignazione a livello politico, peccato però, che come spesso, anzi, sarebbe meglio dire, come sempre accade in Italia, questa indignazione non si è tradotta in dei fatti concreti.
Nè il Governo Monti, nè la maggioranza che l'appoggia (Pdl, Pd,Udc), ha detto una sola parola, sul fatto che andrebbe profondamente modificato il testo unico 1124 del 30 giugno 1965, che regola l'indennizzo e il risarcimento per gli infortuni e le morti sul lavoro a cui l'Inail è tenuto.
Neanche il Ministro Fornero, che ha detto più volte che "la sicurezza sul lavoro sarà centrale nel lavoro del governo e nel suo impegno personale, ha detto nulla.
Inoltre, che il "tesoretto" Inail, derivante dagli avanzi di bilancio annuale, che è depositato presso un conto infruttifero del Ministero del Tesoro, che ammonta a ben 18,5 miliardi di euro, venga utilizzato dallo Stato Italiano per ripianare i debiti, lo trovo una cosa scandalosa, una vergogna!

Chiedo quindi al Governo Monti, che sia rivisto quanto prima il DPR 1124/1965 "Testo unico assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali":

e l'utilizzo del "tesoretto" Inail, i cui soldi dovrebbero essere usati per tutelare meglio gli infortunati sul lavoro, per aumentare le rendite "da fame" agli invalidi sul lavoro e per aumentare le rendite ai familiari delle vittime del lavoro.
Perchè la vita di un operaio, non venga più valutata solo euro 1936,80 euro.
Marco Bazzoni-Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-Firenze



N.B Chi vuole aderire alla petizione, invii un'email di adesione a: bazzoni_m@tin.it indicando nominativo, azienda, qualifica e città

martedì 31 luglio 2012

CONFERENZA STATO-REGIONI: LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE IN SALUTE E SICUREZZA


(approvato nella seduta del 26 luglio 2012)


Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e
integrazioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi,
approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito Conferenza Stato-Regioni, in data 21
dicembre 2011, in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i
compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti,
adottati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, anche noto come “testo unico” di
salute e sicurezza sul lavoro, di seguito d.lgs. n. 81/2008.
Allo scopo di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza prime indicazioni in ordine
ai contenuti degli accordi in parola, d’intesa con il coordinamento tecnico interregionale
assessorati sanità e con il coordinamento tecnico interregionale assessorati formazione,
si espone quanto segue.
Efficacia degli accordi
L’articolo 34, comma 2, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro prevede che il
datore di lavoro che intenda svolgere personalmente i compiti del servizio di
prevenzione e protezione, nei casi in cui ciò è consentito (individuati dall’allegato II del
d.lgs. n. 81/2008), debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e della articolazioni definiti mediante
accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il successivo comma 3 dell’articolo 34,
citato, dispone altresì che il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio
di prevenzione e protezione debba frequentare corsi di aggiornamento, anch’essi
individuati nell’accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui al comma 2 dell’articolo 34.
L’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 dispone invece che la durata, i contenuti
minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori sono
disciplinati con accordo in Conferenza Stato-Regioni.
Pertanto, in relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori, in base alle previsioni appena
riportate, gli accordi integrano le rispettive disposizioni di legge individuando le
caratteristiche essenziali e le modalità di svolgimento delle attività formative i cui

principi sono contenuti agli articoli 34 e 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul
lavoro.
L’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che i componenti dell’impresa familiare di
cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono imprese e
servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti,
abbiano la facoltà di sottoporsi a formazione. Ne deriva che le previsioni di cui
all’accordo
ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – dirette a
fornire ai soggetti di cui all’articolo 21 utile parametro di riferimento per la formazione
– non hanno nei confronti dei destinatari efficacia obbligatoria. Resta ferma, come
espressamente previsto dall’articolo 21, secondo comma, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008
(ove si legge che sono fatti salvi gli
“obblighi previsti da norme speciali”), la
obbligatorietà di altra formazione rispetto a quelle oggetto di regolamentazione da parte
dell’accordo
ex articolo 37 del “testo unico”, nei soli casi in cui essa sia imposta ai sensi
di altre disposizioni di legge, da considerarsi speciali rispetto alla previsione generale di
cui all’articolo 21, comma 2, citata, e che, si ripete, attribuisce ai soggetti in parola la
facoltà e non anche l’obbligo di sottoporsi a formazione. A titolo meramente
esemplificativo e senza che la indicazione che segue esaurisca il novero delle situazioni
alle quali la norma appena citata si riferisce, si ricorda che il decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, relativo alla regolamentazione dei lavori nei c.d.
“ambienti confinati”, prevede, all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’
”integrale e
vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi”
. Di
conseguenza, nel campo di applicazione del d.P.R. n. 177/2011 la formazione dei
lavoratori familiari e dei lavoratori autonomi che compiono opere e servizi è
obbligatoria e non facoltativa.
Analoghe conclusioni valgono nei riguardi della formazione dei dirigenti e dei preposti,
i quali – come previsto dall’articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 – devono
ricevere una formazione “adeguata e specifica” rispetto all’importante ruolo rivestito in
azienda (e delineato sin dalle “definizioni” contenute all’articolo 2 del “testo unico” di
salute e sicurezza sul lavoro), con obblighi di ampia portata, individuati,
rispettivamente, agli articoli 18 e 19 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
Rispetto ai dirigenti e ai preposti, come rimarcato alla “Premessa” dell’accordo
ex
articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la applicazione dei contenuti dell’accordo è facoltativa

costituendo, tuttavia, principio di prova in ordine al rispetto delle previsioni, citate, la
circostanza che la formazione dei dirigenti e dei preposti sia stata progettata e realizzata
in modo coerente rispetto alle previsioni dell’accordo
ex articolo 37 del d.lgs. n.
81/2008. Resta inteso che il datore di lavoro potrà ottemperare all’obbligo di garantire
una “adeguata e specifica” (in questi termini l’articolo 37, comma 7, del “testo unico”)
formazione dei dirigenti e dei preposti anche per mezzo di attività formativa progettata
e/o realizzata in modo difforme rispetto ai precetti di cui all’accordo
ex articolo 37 del
“testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro non potendosi, in tale ipotesi, avvalere
della presunzione (ovviamente semplice) del rispetto delle disposizioni di legge per
mezzo di corsi conformi a quelli descritti nell’accordo stesso.
Il terzo periodo della “Premessa” dell’accordo
ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008
puntualizza che la formazione in parola:
“è distinta da quella prevista dai Titoli
successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature
particolari”
. In tal modo si esprime un principio, di ordine generale, in forza del quale
la formazione regolamentata esaurisce l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro,
a meno che il medesimo non sia tenuto – in base a una normativa differente rispetto a
quella di cui all’articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – a corsi
regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali (sempre
rispetto a quelle di cui all’articolo 37, citato), contenute nei Titoli del d.lgs. n. 81/2008
successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e che oltre a prevedere una formazione
integrativa in merito a rischi specifici individuino in modo dettagliato percorsi formativi
con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che
richiedono corsi
ad hoc.
Sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre senza che
l’elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in
materia di formazione: la formazione individuata, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del
“testo unico”, in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all’accordo in
Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012 e la formazione di cui
all’articolo 136, comma 6, e allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori
ponteggi). Si reputa che sia espressamente da considerare come speciale, e quindi
oggetto di formazione “aggiuntiva” rispetto a quella di cui all’accordo
ex art. 37 del
“testo unico”, la formazione di cui all’articolo 258 del “testo unico”, in relazione ai
lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto.

Viceversa, non si ritiene che costituiscano norme speciali, nel senso appena indicato,
disposizioni quali, sempre solo a titolo esemplificativo, quelle di cui all’articolo 169,
comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di cui
all’articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali,
nelle quali si parli, come negli esempi citati, di “formazione adeguata” o si usino
formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le
caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la
formazione relativi ai rischi di specifico riferimento (negli esempi appena riportati, i
rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e quelli derivanti dall’uso di
attrezzature munite di videoterminali) va effettuata in applicazione delle disposizioni di
cui all’accordo
ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata “Formazione
specifica”.
Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali – per numero di ore, contenuti e
argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento – da essere equivalenti o superiori a
quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che
la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata
precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi)
coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini
di cui agli accordi citati. Quali esempi, si considerino le ipotesi della formazione
prevista dal decreto del Ministero della salute del 16 marzo 1998 (applicativo della c.d.
“direttiva Seveso”) e quella di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 16 ottobre 2009, relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri.
Resta inteso che la formazione in parola non comprende comunque l’addestramento, a
maggior ragione ove esso sia necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio
individuate nei Titoli diversi dal Titolo I del d.lgs. n. 81/2008, come accade, ad
esempio, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 77, comma 5, del “testo unico”
di salute e sicurezza sul lavoro in ordine ai Dispositivi di Protezione Individuale di terza
categoria, ai sensi del d.lgs. n. 475/1992.
In ogni caso, occorre rimarcare come restino ferme le previsioni di ordine generale di
cui all’articolo 37, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 81/2008 relative, rispettivamente, alla
individuazione dei momenti nei quali è sempre necessario che venga svolta l’attività di
formazione e alla necessità che essa venga ripetuta in caso di insorgenza di nuovi rischi.
I principi di tali disposizioni vengono, infatti, richiamati al punto 4 dell’accordo
ex

articolo 37, comma 2, del “testo unico” unitamente alla necessità che la formazione sia
comunque progettata e realizzata tenendo conto delle risultanze della valutazione dei
rischi, con la conseguenza che:
“il percorso formativo e i relativi argomenti possono
essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda,
aumentando di conseguenza il numero di ore necessario”
. Pertanto, in linea di massima
la formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell’articolazione, ai
dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo riguardo al “percorso” delineato
dall’accordo
ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo e,
tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato
tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla
legge (si pensi all’introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature).
L’accordo
ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro espone, al
punto 4, nella parte denominata “Condizioni particolari”, il principio per il quale:
“I
lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano
mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi,
possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso”
. In tal modo viene
esplicitato il principio generale in forza del quale la “classificazione” dei lavoratori, nei
soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di
rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai
soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio,
i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i
lavoratori che svolgano semplice attività d’ufficio saranno considerati come lavoratori
che svolgano una attività a rischio “basso” e non lavoratori (come gli operai addetti alle
attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di
formazione per il rischio “alto” o “medio”. Analogamente, ove la valutazione dei rischi
di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a
rischio “basso” evidenzi l’esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la
necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio
(quindi, di contenuto corrispondente al rischio “medio” o “alto”).
In relazione alla formazione dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione di
lavoro, l’accordo
ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella nota al punto 8 facendo
espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i
somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le
modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi

possono
“concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e
quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore”.
L’accordo
ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 dispone con molta chiarezza che: “il
corso oggetto del presente accordo non comprende la formazione necessaria per
svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”
, ai quali,
quindi, si applicano differenti previsioni (contenute, rispettivamente, agli articoli 37,
comma 9, 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4 del “testo unico” di salute
e sicurezza sul lavoro.
Quanto agli accordi in oggetto, si ritiene opportuno puntualizzare che essi si sono
perfezionati con l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni, avvenuta in data 21
dicembre 2011. Tanto premesso, in considerazione della circostanza che in diversi punti
degli accordi in questione si prevedono taluni termini avendo riguardo o alla
“pubblicazione” o alla “entrata in vigore” degli accordi medesimi, il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini si
debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell’11 gennaio 2012, data di
pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
Particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al
ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va,
tuttavia, chiarito al riguardo che il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro
promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione
che essi siano costituiti nell’ambito di
“associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”
(articolo 2,
comma 1, lettera
ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di
competenza (articolo 37, comma 12, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro).
Ne discende che il datore di lavoro che richieda – come prevede l’articolo 37, comma
12, del d.lgs. n. 81/2008 – la “collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione delle
attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria
opera a sostegno dell’impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel
caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico

mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all’organismo
paritetico.
Con riferimento all’accordo
ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, il quale individua i
Fondi interprofessionali di settore tra i soggetti legittimati
ope legis alla erogazione
della formazione, si precisa che nel caso in cui da statuto tali soggetti non si configurino
come erogatori diretti, questi, ai fini dell’erogazione dei corsi in questione, dovranno
avvalersi di soggetti formatori esterni alle proprie strutture secondo le previsioni
riportate in coda al punto 1 dell’accordo (“Individuazione dei soggetti formatori e
sistema di accreditamento”).
Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata
non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli
organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà
di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere
efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce loro, attraverso proprie
proposte al riguardo. Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente
in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano
costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale (in questo senso la definizione di “organismo paritetico” dettata
all’articolo 2, comma 1, lettera
ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria
attività di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività
del datore di lavoro (in questo senso l’articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale
previsione, si ritiene che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella
Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi
in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque
presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli
organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il
datore di lavoro che intendesse farlo, senza che – in tal caso – si applichi la previsione
di cui all’articolo 37, comma 12, del “testo unico”, potrà comunque rivolgersi ad un
livello superiore a quello regionale.
Relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l’organismo di
riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa.

Ai fini del possesso dei citati criteri di legge da parte dell’organismo paritetico, attese le
frequenti richieste di chiarimento pervenute, si ritiene di individuare quale criterio
presuntivo della c.d. “rappresentatività comparata” (sempre solo limitatamente alle
finalità di cui alla interpretazione dell’articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008)
applicabile quello di essere costituito nell’ambito di associazioni datoriali o sindacali
cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali – nazionali, territoriali o di settore –
firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo, va esclusa la
rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato
finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione. Tale criterio non pregiudica la
possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare le propria
rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali.
Restano ferme le eventuali specifiche disposizioni adottate dalle Regioni o dalle
Province autonome in ordine al riconoscimento della rappresentatività degli organismi
paritetici. Rimane, altresì, impregiudicata l’applicazione del disposto di cui all’articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e successive
modifiche e integrazioni.
Resta inteso che – in ossequio al principio della pariteticità – sia le associazioni datoriali
sia le associazioni sindacali nel cui ambito sia costituito l’organismo paritetico devono
essere in possesso sia del criterio presuntivo appena esposto che di quello territoriale di
cui sopra.
Al fine di evitare erronei affidamenti dei datori di lavoro nei riguardi di organismi
paritetici che, attraverso pubblicità o propri siti, affermino essere in possesso dei citati
requisiti di legge, si ritiene opportuno puntualizzare che il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi paritetici
né riconosce ai medesimi o alle organizzazioni datoriali o sindacali nel cui contesto i
medesimi organismi siano costituiti alcuna capacità di rappresentanza in base a
protocolli o “codici” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali, pertanto,
non rilevano ai fini della verifica dei requisiti appena richiamati. Allo stesso modo e per
le stesse ragioni non può essere attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei
requisiti di rappresentanza di cui alla legge, all’eventuale inoltro al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali di documentazione finalizzata al citato “accreditamento”.
Inoltre, si ricorda che l’accordo ex articolo 34 precisa che gli organismi paritetici sono
soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le “attività formative o di

aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta
emanazione”. Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere
attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno
partecipate, senza poter procedere all’utilizzo di strutture esterne se non accreditate ai
sensi dell’intesa del 20 marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. Inoltre, gli organismi paritetici non possono
procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti, la quale,
quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto delle disposizioni di legge e di
quelle di cui agli accordi del 21 dicembre.
Quanto alle modalità di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, la nota alla
“Premessa” dell’accordo
ex articolo 37, puntualizza che: “Ove la richiesta riceva
riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative
indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli
organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro
dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il
datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle
attività di formazione”
. Al riguardo, si puntualizza che la richiesta in parola può essere
avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano diversi) di organismi paritetici in possesso
dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo allo scopo (ad esempio,
anche con semplice comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni
sufficienti a poter permettere all’organismo paritetico di comprendere il tipo di
intervento formativo di riferimento e, quindi, mettendolo nelle condizioni di potere
supportare il datore di lavoro al riguardo).
Della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che,
tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con
l’organismo paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di
svolgimento presso l’organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli
organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione
dell’attività formativa.
Formazione in modalità
e-learning
L’allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione in modalità
elearning,
contenendo, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la
formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di
formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l’evoluzione delle
nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della
formazione hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di
formazione a distanza, indicata con il termine
e-learning, e della quale viene fornita la
seguente definizione:
“modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione
interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche,
seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una
piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra
loro”
.
L’allegato continua evidenziando come la formazione in parola non consista nella
“semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e
studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento”
quanto come si
tratti di un vero e proprio “
strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento
dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una
comunità virtuale”.
Inoltre, viene specificato che nell’attività e-learning “va garantito
che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con
l’uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata”
.
L’allegato I agli accordi, più nel dettaglio, pone una serie di condizioni necessarie
perché sia legittimo il ricorso all’
e-learning specificando che i tutor devono essere in
grado di
“garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici
degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico”
.
Ancora, altre condizioni riguardano:
-
sede e strumentazione: la formazione “può svolgersi presso la sede del soggetto
formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore
dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. E la
formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo
di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il
riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione”
;
- programma e materiale didattico: devono avere una evidenza formale;
-
tutor: si specifica che: “deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a
disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in
possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o
privati”
; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come la norma appena riportata non
configuri una costante presenza del
tutor quanto, piuttosto, la sua disponibilità a
intervenire, con modalità e tempi predefiniti;
- procedure di valutazione: si puntualizza che:
“devono essere previste prove di
autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere’
possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica”,
mentre viene statuito che comunque “la verifica di apprendimento finale va effettuata in
presenza”
. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti
dell’azione formativa.
- durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito
su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione
(ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La
durata della formazione deve essere validata dal
tutor e certificata dai sistemi di
tracciamento della piattaforma per l’
e-learning;
- materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli
obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in
sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività
formative. L’accesso ai contenuti successivi
“deve avvenire secondo un percorso
obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)”
.
In tal modo vengono, quindi, fissate regole sufficientemente precise dirette a
riconoscere la importanza e utilità di una modalità formativa sin qui generalmente vista
con “sospetto” (probabilmente in quanto spesso oggetto di abusi) e a favorire prodotti
di qualità distinguendoli da quelli inefficaci.
Tuttavia l’”apertura” a questa nuova tipologia di formazione è riferita dagli accordi a
parti limitate della formazione, quali:
- accordo
ex articolo 34: modulo normativo e gestionale (1 e 2), non anche, quindi,
quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e verifiche sul
mantenimento delle competenze acquisite

- accordo
ex articolo 37: formazione generale per i lavoratori (4 ore), tutta la formazione
dei dirigenti (16 ore), la parte individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti
e i corsi di aggiornamento (punto 9), ai quali si aggiungono progetti formativi
sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e preposti da Regioni e Province
autonome.
In ordine alla parte di formazione che si svolga via
e-learning, va evidenziato come le
modalità descritte dall’allegato non si riscontrino ove la formazione venga erogata per
mezzo della semplice trasmissione di lezioni “frontali” a distanza (le quali, d’altro
verso, non possono essere considerate lezioni “ordinarie”), ma richiedano la presenza
dei requisiti di interattività della formazione e presenza di soggetti (
tutor e/o docenti) in
possesso di determinate caratteristiche.
Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale
“in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del
completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente
consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il
tramite della videoconferenza
.
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
Con riferimento alla disciplina transitoria e al riconoscimento della formazione
pregressa, si rammenta che, in applicazione di quanto esposto nel paragrafo dedicato
all’efficacia degli accordi, tutti i riferimenti all’entrata in vigore e quelli alla
pubblicazione degli accordi vanno riferiti sempre all’11 gennaio 2012, data di
pubblicazione degli accordi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tanto premesso, gli accordi in commento recano una disciplina transitoria (punto 11
dell’accordo
ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 e punto 10 dell’accordo ex articolo 37
del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro) puntuale, allo scopo di prevenire dubbi
interpretativi legati alla sovrapposizione tra la normativa precedente e quella introdotta
tramite gli accordi in oggetto.
Più nel dettaglio, l’accordo
ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, al punto 11, prevede
espressamente che:
“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi
di formazione (…) i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei
mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e
documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo,

rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per
quanto riguarda durata e contenuti”
e il punto 10, secondo capoverso, dell’accordo ex
articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza analogamente specifica che:
“non
sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (…) i lavoratori, i dirigenti e i preposti
che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla
data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e
delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata,
contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.”
In tal modo si è voluto inserire, limitatamente ad una fase di prima applicazione degli
accordi, la possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le
nuove regole, le nuove modalità e le nuove durate, che sono ora legate alle classi di
rischio delle attività svolte, e di frequentare ancora, invece, corsi di formazione secondo
i vecchi criteri individuati per i datori di lavoro nel decreto ministeriale 16 gennaio 1997
e per i lavoratori nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni
eventualmente contenute nei contratti collettivi di lavoro. Tale esonero è stato
comunque subordinato alla condizione che la frequenza di tali corsi con le “vecchie”
regole sia svolta per i datori di lavoro entro e non oltre sei mesi dall’11 gennaio 2012
(punto 11, accordo
ex articolo 34 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ove
si fa riferimento alla data di “entrata in vigore” dell’accordo) e per i lavoratori, dirigenti
e preposti entro e non oltre dodici mesi dall’11 gennaio 2012 (punto 10, accordo
ex
articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008) nonché alla condizione per entrambi che i corsi stessi
siano stati già organizzati ed approvati
“formalmente e documentalmente” prima
dell’11 gennaio 2012. L’indicazione relativa alla necessità che i corsi siano stati va
intesa nel senso che deve esistere una documentazione (quali, ad esempio, una richiesta
di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un
programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale
di riunione periodica) che dimostri che, alla data dell’11 gennaio 2012, i corsi fossero
già stati progettati e pianificati, all’evidente fine di non penalizzare oltremodo coloro
che su tale progettazione e pianificazione abbiano investito risorse o che le abbiano
condivise con le parti sociali e/o le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza. Tale
documentazione non richiede la data certa, restando tuttavia onere di chi intenda
avvalersi, nei limitati limiti temporali appena specificati, della facoltà di svolgere corsi
secondo le “vecchie” regole, dimostrare con ogni mezzo idoneo che tali corsi erano, alla

data dell’11 gennaio 2012, in una fase molto avanzata di pianificazione e realizzazione,
alla quale debba seguire solo l’erogazione dei corsi. Al riguardo, appare opportuno
invitare gli organi di vigilanza a prestare particolare attenzione nella verifica dei
requisiti appena citati, al fine di dissuadere gli operatori da un utilizzo fraudolento delle
disposizioni appena illustrate.
La circostanza che la puntuale definizione e la specifica regolamentazione del ruolo e
delle attività dei dirigenti e dei preposti siano state introdotte solo dal “testo unico” di
salute e sicurezza sul lavoro è alla base della previsione di cui al primo capoverso del
punto 10 dell’accordo
ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, il quale, “al fine di consentire
la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo”
, dispone –
“unicamente in sede di prima applicazione”
(quindi, con previsione destinata ad
esaurire la propria efficacia una volta completato l’arco temporale individuato
dall’accordo) – che il datore di lavoro che non abbia già avviato a corsi di formazione
coerenti con il ruolo svolto in azienda i dirigenti o i preposti in forza alla propria
azienda possa procedere a tale avvio (sempre in relazione a corsi che siano coerenti con
i contenuti dell’accordo) in modo che i relativi corsi si concludano entro e non oltre 18
mesi dalla pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012). La previsione opera in
combinato disposto con quanto previsto dal successivo punto 11 e comporta che nel
caso in cui il lavoratore che abbia svolto e svolga funzioni di preposto alla data della
pubblicazione dell’accordo e che abbia, al contempo, svolto un corso da lavoratore
rispettoso delle previsioni previgenti non debba ripetere il corso da lavoratore ma debba
svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall’11 gennaio 2012, solo la formazione
peculiare e specifica relativa allo svolgimento di tali compiti di preposto. Al riguardo, si
evidenzia come il termine di riferimento per il completamento del percorso formativo
particolare e aggiuntivo da preposto sia quello appena richiamato (18 mesi) e non,
invece, quello di 12 mesi erroneamente indicato al punto 11, lettera a), ultimo periodo,
dell’accordo ex articolo 37 del “testo unico”.
Il dirigente che dimostri di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo
ex
articolo 37 del “testo unico”, una formazione con i contenuti previsti all’art. 3 del D.M.
16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP, anche se di durata
inferiore, non è tenuto a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 dell’accordo
in commento. Il termine per il completamento del percorso formativo per dirigenti è di
18 mesi, a meno che le modalità della formazione dei dirigenti non vengano individuate
da accordi aziendali, adottati previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per

la sicurezza, nel qual caso – per quanto disposto al punto 6, secondo periodo – il
termine entro il quale programmare e completare l’attività formativa è di 12 mesi a far
data dall’11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi del 21 dicembre 2011
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente e preposto non riguarda,
tuttavia, il personale di nuova assunzione (o quello, già in forza alla azienda, al quale
vengano attribuiti compiti di dirigente o preposto successivamente all’11 gennaio 2012
il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in materia di
formazione (proprio in ragione della approvazione degli accordi del 21 dicembre), dovrà
essere avviato a corsi da dirigente o preposto anteriormente o contestualmente
all’assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente o preposto. In tal caso occorre
avere completato il prescritto percorso formativo prima dell’inizio della attività richiesta
in azienda al dirigente o al preposto e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che
spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l’accordo prevede che il percorso
formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio della attività
lavorativa.
Gli accordi del 21 dicembre individuano solo per il futuro la disciplina della
formazione e non prevedono che i corsi così regolamentati debbano essere svolti dalle
aziende che abbiano già pienamente rispettato le previgenti disposizioni in materia. Al
fine di esplicitare questo concetto, il punto 11 dell’accordo
ex articolo 37 del “testo
unico” di salute e sicurezza sul lavoro disciplina il “riconoscimento della formazione
pregressa” puntualizzando che per lavoratori e preposti già formati alla data dell’11
gennaio 2012 non occorre ripetere la formazione.
Nel caso tale formazione sia stata svolta da più di 5 anni anteriormente alla
pubblicazione dell’accordo, l’aggiornamento andrà realizzato secondo le “nuove” regole
entro 12 mesi
, sempre dall’11 gennaio 2012.
Sia in relazione alla attività formativa pregressa svolta da lavoratori o preposti sia in
relazione a quella, sempre pregressa, svolta dal dirigente, il datore di lavoro deve,
comprovare – con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo
scopo – l’avvenuto svolgimento della attività formativa e la coerenza della medesima
rispetto alla normativa previgente agli accordi (la quale, quindi, potrà legittimamente far
riferimento a durata dei corsi diversa ed inferiore a quella degli accordi del 21 dicembre
2011). Anche in ordine alla verifica di tali elementi appare opportuno invitare gli organi

di vigilanza a prestare particolare attenzione, al fine di dissuadere gli operatori da un
utilizzo fraudolento delle disposizioni appena illustrate.
Il riconoscimento della formazione già svolta dal datore di lavoro in passato è oggetto
del punto 9 dell’accordo
ex articolo 34 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro
il quale specifica che:
“non sono tenuti a frequentare il corso di formazione (…) coloro
che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una
formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati
dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626”
. Inoltre, di seguito, si evidenzia che non devono frequentare i corsi di cui
all’accordo
“i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del
Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n.
81/08, che abbiano svolto i corsi ( Modulo A e B) secondo quanto previsto dall’accordo
sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (…). Tale esonero è ammesso
nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e
quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro. Lo svolgimento di attività formative
per classi di rischio più elevate è comprensivo dell’attività formativa per classi di
rischio più basse”
.
In ordine alla individuazione del settore di riferimento per i corsi di formazione, si
reputa opportuno sottolineare che il dato al quale occorre riferirsi sia quello contenuto
nella colonna a destra (relativa all’”Ateco 2007”) e identificato, per ciascun settore, con
la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali sono da intendersi come esemplificativi
rispetto alla lettera). Si precisa inoltre che, con riferimento alla tabella dell'Allegato II
agli accordi, per un mero errore materiale, si è omessa la trascrizione del codice 33 della
lettera C, relativo alla riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed
apparecchiature, ricompreso nella categoria di rischio alto.
Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il
datore di lavoro comprovi lo svolgimento di attività formative pregresse con qualsiasi
mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità (ovviamente,
comprensive anche delle prove dell’avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in
oggetto. In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza
che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel più breve tempo possibile, nel
rispetto delle modalità di cui all’accordo
ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, e quelli da
dirigente e preposto nel termine di 18 mesi, citato. Analoga conclusione si impone ove

il datore di lavoro non dimostri (in questo senso il punto 9 dell’accordo
ex articolo 34
del “testo unico”) di aver svolto corsi coerenti con le previgenti disposizioni.
Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai
datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla
formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al
dirigente.
Infine, va sottolineato che quanto al punto 4 dell’accordo
ex articolo 37 del d.lgs. n.
81/2008 in relazione alle “Condizioni particolari” corrisponde a esigenze di
esplicitazione di situazioni caratterizzate da talune peculiarità, senza che le relative
indicazioni escludano o limitino l’operatività dei principi generali relativi al
riconoscimento della formazione pregressa, quali appena riportati. In particolare, il
riferimento alla formazione in edilizia, di fonte contrattuale e durata di 16 ore, è volto a
specificare che la formazione in parola corrisponde ad un credito formativo permanente
per la parte generale dell’accordo (4 ore) e che la restante parte del corso potrà essere
riconosciuta come comprensiva della formazione “particolare” di cui all’accordo –
come accade sempre – ove il relativo percorso formativo sia di contenuto
corrispondente a quelli dell’accordo. Analogo principio viene, quindi, esposto ove i
corsi di riferimento siano corsi di formazione professionale presso strutture regionali o
provinciali. Al riguardo, l’ultimo capoverso del punto 4 dell’accordo
ex articolo 37 del
“testo unico” puntualizza, ancora una volta ripetendo un principio di ordine generale (e
sopra già rimarcato), che:
“Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di
assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”.
Quanto alle modalità per mezzo delle quali può essere svolta la formazione, la
“Premessa” all’accordo
ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 specifica che la formazione
in essa disciplinata può essere svolta sia in aula che nel luogo di lavoro. Di seguito, ai
punti 1 e 2, si puntualizza che i docenti devono poter dimostrare di essere in possesso di
una esperienza almeno triennale, maturata in relazione all’insegnamento e/o in relazione
allo svolgimento di attività professionale nella materia della salute e sicurezza sul
lavoro. In tal modo si consente – sempre in attesa della definizione dei requisiti dei
formatori da parte della Commissione consultiva
ex articolo 6 del “testo unico” di salute
e sicurezza sul lavoro – di operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere
per oltre un triennio attività di formazione nel settore sia a chi abbia lavorato per oltre
tre anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, svolgendo attività di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

In ragione della importanza delle innovazioni legislative introdotte nel periodo
successivo al 2008, si propone agli organi di vigilanza di considerare sicuramente
soddisfatto il requisito richiesto dall’accordo avendo riguardo allo svolgimento
continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel
quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012).
I corsi devono essere organizzati in modo che sia individuato un responsabile dei corsi,
che può essere anche il docente, e che non vi partecipino più di 35 persone, le quali
sono tenute a frequentare il 90% delle ore di formazione previste. I corsi di formazione
ex
articolo 37 devono essere strutturati in modo che venga individuato un soggetto
organizzatore del corso e che si tenga conto, nella declinazione dei contenuti, delle
differenze di genere, di età, di provenienza e lingua e della specifica tipologia
contrattuale utilizzata per la prestazione di lavoro. Resta fermo il principio, di cui
all’articolo 37, comma 13, del d.lgs. n. 81/2008, per il quale:
“Il contenuto della
formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro
di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso
formativo”
.
Aggiornamento della formazione
Entrambi gli accordi del 21 dicembre prevedono l’aggiornamento della formazione,
svolto in un arco temporale quinquennale, a partire dal momento in cui è stato
completato il percorso formativo di riferimento.
Al riguardo, l’accordo
ex articolo 37 del “testo unico” salvaguarda la necessità di
procedere a specifica formazione in caso di insorgenza di nuovi rischi da lavoro
disponendo, all’ultimo capoverso del punto 10, quanto segue:
“Nell’aggiornamento non
è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e
all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”
. La previsione appare una
semplice riproposizione del principio, invero pacifico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, in forza del quale ogni cambiamento – purché significativo – nella esposizione
al rischio dei lavoratori implica una rivisitazione della valutazione dei rischi e, di

conseguenza, delle misure di prevenzione, prima tra tutte la formazione, che da tale
valutazione necessariamente discendono.
Quanto ai datori di lavoro viene specificato (punto 7 del pertinente accordo) che
l’obbligo di aggiornamento riguarda anche chi abbia svolto i corsi di cui all’articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai
sensi dell’articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994. Unicamente per tale ultima categoria il
primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione
dell’accordo.
L’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per
mezzo di attività che siano distribuite nell’arco temporale di riferimento (il
quinquennio) in modo che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli
accordi (cfr. quanto si legge al punto 7 dell’accordo ex articolo 34, ove viene specificato
che: ”l’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di
riferimento”).
Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l’aggiornamento sia
svolto in diverse occasioni nell’arco del quinquennio, dei termini per l’adempimento, si
ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il
quinquennio successivo all’11 gennaio 2012. Quindi, la prossima scadenza da
considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà
sempre l’11 gennaio 2017.
Con riferimento ai soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine
iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può che essere, invece,
quello della data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo,
coerente con i contenuti degli accordi.
In ordine alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all’obbligo di
aggiornamento, si ritiene che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di
aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche per mezzo della
partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui
ai punti 7 (accordo
ex articolo 34) e 9 (accordo ex articolo 37) degli accordi e che
prevedano una verifica finale di apprendimento.
In relazione alla restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, essa dovrà
comunque essere svolta nel rispetto delle regole (quali, ad esempio, quelle relative al
numero massimo dei partecipanti) di cui agli accordi.

Quanto all’aggiornamento dei preposti, si puntualizza che le 6 ore di aggiornamento
quinquennale – che si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali
lavoratori – devono essere svolte avendo riguardo ai particolari compiti svolti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro. Sempre in ordine alla formazione del preposto, si
rammenta quanto al punto 8 dell’accordo
ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, ove si
ribadisce che la
“formazione particolare e aggiuntiva del preposto costituisce credito
formativo permanente salvo nei casi in cui sia determinata una modifica del suo
rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda”.
Se ne evince che
il credito formativo continua a sussistere fino a quando la posizione del preposto rimane
sostanzialmente analoga nell’ambito dell’organizzazione di riferimento, con la
conseguenza che il preposto deve solo aggiornare la propria formazione (nella misura
appena specificata), mentre tale credito viene meno ove la posizione del preposto sia
sostanzialmente mutata nell’ambito dell’organizzazione di riferimento, con la
conseguenza che il preposto deve, in tale seconda ipotesi, svolgere la formazione
particolare aggiuntiva (perché legata al ruolo svolto in azienda) come preposto.
Infine, in caso di nuova attività il punto 10 dell’accordo
ex articolo 34 del “testo unico”
prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere “in proprio” i compiti del servizio
di prevenzione e protezione sarà tenuto a completare il percorso formativo di cui
all’accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
I requisiti per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (di
seguito indicati come ASPP e RSPP) relativamente alla formazione sono disciplinati,
nello specifico, dai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008, mentre per
l’aggiornamento il riferimento è il comma 6 dello stesso articolo.
Relativamente all’obbligo di aggiornamento il comma 6 stabilisce che: “
I responsabili e
gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma
2”.
(accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni)
.
L'accordo del 26 gennaio 2006, relativamente all’aggiornamento, oltre a stabilirne la
periodicità (quinquennale) precisa che:”
… i corsi di aggiornamento, che potranno

essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far
riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare
riguardo:
a) al settore produttivo di riferimento;
b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione
".
L’accordo regolamenta anche la durata di detti corsi di aggiornamento fissata, per
quanto riguarda i RSPP, in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40
ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 mentre, per quanto riguarda gli
ASPP l’aggiornamento prevede una durata di 28 ore per tutti i macrosettori di attività
Ateco.
Relativamente alla data di decorrenza del quinquennio è intervenuto anche un
successivo accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006.
In tale accordo, al punto 2.6, viene precisata la decorrenza per ASPP e RSPP che
avevano usufruito dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del
riconoscimento di crediti professionali pregressi (Tabella A
4 e Tabella A5 allegate
all’Accordo del 26 gennaio 006) come di seguito:
Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla
base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento
legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.
Ciò premesso, si rileva che molti ASSP e RSPP non sono riusciti a completare
l’aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che rappresenta, di fatto, la prima scadenza,
in ordine cronologico, dell’obbligo di aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti
nell’accordo del 26 gennaio 2006.
Tale situazione si potrà comunque manifestare anche in futuro ogni qualvolta un ASPP
o RSPP non dovesse riuscire a completare l’aggiornamento nei 5 anni previsti e si
ritiene pertanto necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a
disciplinare i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento, da
ritenersi valide in attesa della revisione dell’accordo del 26 gennaio 2006, così come
previsto al punto 2.7 dello stesso.
Relativamente alla formazione, l’accordo specifica che sia il Modulo A che il Modulo C
costituiscono credito formativo permanente.

Relativamente al modulo B, sia nell’accordo che nelle successive linee interpretative, è
specificato che:
“Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque
anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l’obbligo di aggiornamento”.
Pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento
nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il
requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter
esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il
monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del
credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di
recuperare la propria “operatività”.
Decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5
dell’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008
In attesa della prevista revisione dell'accordo del 26 gennaio 2006, al fine di non creare
disparità di trattamento per situazioni analoghe, si ritiene doveroso analizzare anche i
casi in cui il mancato raggiungimento del totale delle ore di aggiornamento riguardi i
soggetti esonerati, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, dalla
frequenza ai corsi di formazione previsti al comma 2, primo periodo, del medesimo
articolo.
In considerazione del fatto che anche tali soggetti, in caso di effettivo esercizio della
funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e
che anche per essi, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la
perdita della propria "operatività", recuperabile solo con il completamento
dell'aggiornamento, si ritiene che – in analogia a quanto previsto nell’accordo sancito in
Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 – per gli esonerati dalla frequenza del
modulo B, l’obbligo di aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell’esonero ex
articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore dello
stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15
maggio 2013.
Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nel sopra citato
articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio
2008, si precisa che in tale caso costituisce riferimento, per l’individuazione della
decorrenza del quinquennio entro cui terminare l’aggiornamento, la data di
conseguimento della laurea.