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mercoledì 1 aprile 2026

Il Dott. Hisham Atef SALEM è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Confederale Regionale SICUREZZA SUL LAVORO dell'AGL (Alleanza Generale del Lavoro) Lombardia

Il Dott. Hisham Atef SALEM è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Confederale Regionale SICUREZZA SUL LAVORO dell'AGL (Alleanza Generale del Lavoro) Lombardia. Cell. 3332934986, e-mail salemhishamatef@hotmail.it; siti web: https://agl-sicurezza-lavoro.blogspot.com/; https://agl-lombardia.blogspot.com/;

Il sindacato svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza sul lavoro,

agendo attraverso la contrattazione collettiva, la formazione dei lavoratori e la nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). I sindacati monitorano l'osservanza delle norme, promuovono misure di prevenzione e intervengono per tutelare la salute fisica e psicologica, riducendo i rischi di incidenti e malattie professionali.


 

domenica 26 giugno 2022

IL 17 GIUGNO 2022 SI E' SVOLTO, A MILANO, IL CONGRESSO NAZIONALE DELL'AGL. ROBERTO FASCIANI CONFERMATO SEGRETARIO GENERALE PER I PROSSIMI QUATTRO ANNI. ELETTO IL NUOVO COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE DELL'AGL.

Il Segretario Generale ha, nella sua relazione, approvata all'unanimità dal Congresso, illustrato il ruolo del lavoro alla luce degli eventi storici occorsi quali la pandemia ed il conflitto che sta sconvolgendo l’Ucraina. Il tessuto produttivo nazionale è chiaramente scosso per non dire declinante ed il lavoro deve trovare all’interno di questo contesto un nuovo ruolo ed un nuovo significato, anche con riferimento all’Europa. Infortuni sul lavoro, precarizzazione, quarta rivoluzione industriale, globalizzazione sono questioni fondamentali. Il sindacato dovrà fare pesare le istanze sociali, ma ancora una volta ribadisce il Segretario Generale, occorre avere una prospettiva europea. I sindacati tradizionali e organizzati non sono in grado di ovviare a molti problemi del mondo del lavoro. La situazione politica non aiuta, in particolare per la perenne litigiosità dei partiti e lo stato di continua campagna elettorale in cui versa la politica nazionale. Il Governo Draghi aveva un mandato limitato, siamo in una fase di passaggio. Le forze sociali devono proporsi costruttivamente. Ma la continua dinamica politica non consente di risolvere i problemi perché non esistono forze stabili di riferimento. Sono state attuate misure valide quali il reddito di cittadinanza ma tale misura non ha risposto alle esigenze di lavoro e produttive. La situazione economica si sta aggravando con l’inflazione, il caro vita, la scarsità energetica. Come sindacato l’AGL, deve essere conflittuale ma anche capace di utilizzare a beneficio dei lavoratori le situazioni favorevoli dal punto di vista contrattuale. Non esistono in Italia politiche del lavoro ed industriali ed il mondo dell’imprenditoria è in crisi. Alcune questioni nazionali sono ancora irrisolte: la crisi del mezzogiorno, ad esempio. L’Italia deve operare una svolta in questioni essenziali: l’ambiente, le fonti dell’energia, l’investimento su formazione ed istruzione, sul lavoro femminile. Occorre maggiore impegno nel sindacato, ma l’organizzazione si è mossa bene in particolare attraverso il patronato ed il centro di assistenza fiscale. Stiamo lavorando bene rispetto alle forze ed alle dimensioni dell’organizzazione. A Milano e in diverse zone del Paese il sindacato inizia ad essere conosciuto. L’obiettivo però è diffondere capillarmente l’organizzazione su tutto il territorio nazionale. Importante è tenere presente che numerosi soggetti si sono rivolti all’organizzazione ed hanno trovato ascolto e competenza.

mercoledì 29 aprile 2020

Avv. Andrea Ferrario: COVID19 E RESPONSABILITA' DATORIALE

                               Avv. Andrea Ferrario

studio legale avvocato Andrea Ferrario
via Emilio Morosini n. 24 - 20135 Milano 
tel 02 5454378  fax 025460549
Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
www.giuslavoristi.it



La “portata pervasiva” dell'obbligo di protezione dei lavoratori alla prova del Covid-19

24 Aprile 2020 | Andrea FerrarioResponsabilità del datore di lavoro
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SOMMARIO |

Premessa | La disciplina di riferimento | L'emergenza epidemiologica e i nuovi possibili scenari | La prospettiva datoriale | La posizione del lavoratore | Conclusioni |



Premessa
La recente emergenza sanitaria legata alla diffusione pandemica del c.d. coronavirus sollecita, oltre al resto, un ampio spettro di spunti problematici e operativi riguardanti il tema della sicurezza dei lavoratori e dei connessi - stringenti - obblighi di prevenzione del rischio biologico generalizzato incombenti sul datore di lavoro. Più in particolare, i nodi critici e di discussione fin qui emersi con maggiore ricorrenza attengono alle specifiche strategie formali e pratiche da adottarsi a cura della figura datoriale. Ciò sia in relazione al rafforzamento delle condotte prevenzionistiche e al loro coordinamento con quelle già in atto, sia con riguardo all'adozione di nuovi presidi di sicurezza e metodologie di lavoro commisurati all'emergenza, con particolare riferimento allo strumento già da tempo espressamente disciplinato nel nostro ordinamento (artt. 18-23, l. 22 maggio 2017, n. 81) del c.d. smartworking (su tale ultimo punto, cfr., in particolare, L. Pazienza, “Il lavoro agile, c.d. smartworking, nel periodo di emergenza da coronavirus: forme di tutela del lavoratore dipendente”, in questa Rivista, 25 marzo 2020). L'insidiosità dell'urgenza epidemiologica e la eventualità che essa possa dilatarsi nel tempo, schiudono tuttavia anche ulteriori interrogativi e piani di analisi.
La sussistenza di un grave rischio biologico incombente in modo diffuso e pressoché indifferenziato su qualunque organizzazione di lavoro, renderà invero opportuno un attento scrutinio circa l'impatto di questa nuova tipologia di rischio sul vigente sistema della colpa datoriale e sul correlato sistema risarcitorio e di tutela del lavoratore. In questa ottica l'attuale latitudine, già molto ampia, degli obblighi datoriali di prevenzione e sicurezza e, per contro, la necessità che un eventuale danno a carico del lavoratore non venga comunque lasciato là dove è caduto, imporranno forse soluzioni nuove o comunque ispirate a grande prudenza e equilibrio. Con il duplice obiettivo di non amplificare in misura insostenibile i doveri datoriali di protezione, la cui portata è stata plasticamente definita “pervasiva” (Cass. civ., sez. Lav., 25 novembre 2019, n. 30679) e di assicurare nel contempo, e se del caso ampliare, l'effettività degli strumenti di tutela a beneficio del lavoratore.
La disciplina di riferimento
La norma base in tema di sicurezza sul lavoro è, come noto, la previsione di cui all'articolo 2087 c.c.. La disposizione, che riflette fondamentali principi costituzionali tra i quali, in particolare, il diritto alla salute (art. 32) e  la necessità che l'iniziativa economica privata preservi la sicurezza, la libertà e la dignità della persona umana (art. 41), con speciale riguardo alla condizione del lavoro femminile e dei minori (art. 37), ha una portata semantica e precettiva molto ampia. Essa esprime in primo luogo un enunciato generale, che si articola poi in concreto nell'ambito della complessa disciplina speciale antinfortunistica, di cui rappresenta uno dei principali capisaldi il d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro). L'art. 2087 c.c. svolge però, al tempo stesso, una fondamentale funzione di chiusura del sistema di sicurezza e prevenzione, imponendo all'imprenditore il rispetto, non soltanto delle misure espressamente imposte dal sistema positivo, ma anche di quelle dettate dalle buone prassi, dall'esperienza e dalla tecnica nonché dalla comune prudenza (v., ex multis, Cass. civ., 4 giugno 2019, n. 15167). E, ancora più in generale, di quelle che si rendono “necessarie” in vista dei rischi potenziali o in atto nell'ambito dello specifico contesto lavorativo. Con l'esplosione dell'emergenza  epidemiologica a questa disciplina si è quindi aggiunta una nutrita serie di provvedimenti legislativi di vario rango finalizzati al suo contrasto, contenenti anche svariate disposizioni prevenzionistiche, completate poi da accordi collettivi tra le Parti Sociali. Questi ultimi, pur dotati di diversa valenza e con l'efficacia propria del relativo strumento, hanno ulteriormente corredato il dispositivo con specifico riferimento alla sicurezza degli ambienti lavorativi. Profilo questo peraltro già ampiamente disciplinato anche da disposti normativi precedenti, benché in una prospettiva differente (si veda, ad esempio, in tema di dispositivi di protezione individuale, l'art. 18, comma1, lett. d del citato d.lgs. 81/2008). Di particolare rilievo, tra i provvedimenti dell'esecutivo, i successivi DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, i D.L. n. 9 del 23 febbraio 2020, n. 18 del 17 febbraio 2020, n. 18 del 17 marzo 2020, oltre ad ulteriori misure contingenti o di dettaglio emanate sia dallo stesso governo centrale che dalle amministrazioni locali. In ambito confederale merita invece una specifica menzione il Protocollo del 14 marzo 2020 condiviso tra organizzazioni datoriali e sindacali e inteso a regolare in concreto le “misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.  Tale ultimo documento, la cui cogenza è stata correttamente revocata in dubbio (cfr. sul punto, P. Pascucci, “Sistema di prevenzioni aziendale, emergenza coronavirus ed effettività”, in Giustizia Civile.com, 17 marzo 2020) appare peraltro di grande rilievo pratico, rappresentando una sorta di ampio e assai dettagliato decalogo operativo che, unitamente ad altri strumenti analoghi “generalisti” elaborati nel corso dell'emergenza  (tra i tanti, il “Decalogo”del 24 febbraio 2020, curato dall'ISS e dal Ministero della Salute) potrà forse utilmente affiancare le disposizioni legislative e regolamentari, come autorevole - ancorché non direttamente impegnativo - parametro esterno per l'individuazione di un livello minimo e standardizzato di sicurezza dell'ambiente di lavoro.
L'emergenza epidemiologica e i nuovi possibili scenari
Come si accennava dianzi, il dilagare dell'epidemia e la eventualità che essa si converta, dopo la fase di picco, in un rischio biologico generico con un trend ridimensionato ma anche più duraturo, pone talune prime questioni incidenti sul  quadro complessivo dei doveri e della responsabilità dei datori di lavoro. Ma solleva anche taluni e in parte inediti interrogativi circa il possibile impatto concreto che la stessa emergenza avrà sul sistema di garanzie a tutela dei lavoratori. Entrambe le tematiche non possono all'evidenza, almeno in questa prima fase, che essere abbozzate  in un'ottica necessariamente ipotetica o teorica, di prima lettura. Alla messa a punto di una più efficace e rigorosa valutazione di impatto del fenomeno manca infatti per ora l'imprescindibile complemento di quelle verifiche “sul campo” alle quali assisteremo nei mesi a venire e che, con ogni probabilità, daranno corpo al futuro dibattito scientifico e tecnico.  Pur in vista di questa doverosa premessa  metodologica, veniamo dunque al primo dei temi di riflessione  in evidenza, afferente cioè alla posizione datoriale.
La prospettiva datoriale
Sotto questo primo profilo è ragionevole attendersi che l'emergenza epidemiologica e le sue verosimili sequele amplieranno in modo tutt'altro che trascurabile il sistema dei doveri di sicurezza incombenti sui datori di lavoro a tutela dei propri dipendenti. In questa prospettiva vanno intanto annoverati gli obblighi meramente formali (a tale riguardo sembra opportuno ricordare incidentalmente che non sembra ad oggi definitivamente risolta la questione in ordine alla sussistenza di un obbligo di aggiornamento del DVR ex art. 29, comma 3,d.lgs.n. 81/2008, cfr. sul tema A. Rossi, Al lavoro in sicurezza ai tempi del Covid-19, ne ilgiuslavorista.it, 23 marzo 2020) ai quali si aggiungono quelli operativi di comportamento attivo, adattamento e compliance con i vari obblighi prevenzionistici posti dalla disciplina emergenziale e non. Ma a prescindere dall'assolvimento di questi obblighi e in considerazione della natura alquanto subdola e pervasiva di questo particolare rischio biologico, bisogna soprattutto chiedersi in presenza di quali condizioni il dovere datoriale di prevenzione possa dirsi davvero - in questo mobile e del tutto inedito scenario - compiutamente assolto e ragionevolmente pretensibile e fino che punto e con quali implicazioni possa esser individuata una posizione di effettiva responsabilità datoriale. Come si accennava in premessa, anche talune recenti decisioni di legittimità hanno declinato l'obbligo di prevenzione e sicurezza datoriale in termini di particolare rigore ed ampiezza. Secondo la recente pronuncia della Suprema Corte, (Cass. civ., n. 30679/2019 cit.), l'assetto della colpa andrebbe collocato “all'interno di un quadro di fondo secondo cui chi organizza e pone in essere un'attività rischiosa, è tenuto a predisporre quanto necessario per evitare pregiudizi a terzi”.  Da qui, tenuto anche conto che l'organizzazione lavorativa è espressione di un “interesse proprio del datore di lavoro”,  la necessità che i presidi di sicurezza risalgano alla “responsabilità primaria datoriale” e che dunque l'obbligo datoriale di protezione rivesta in questo ambito una “portata pervasiva”.
Gli estensori del dictum dianzi menzionato e un'ancora più recente decisione di legittimità (Casss. civ., sez. lav., sent. 11 febbraio 2020, n. 3282) nel riconoscere all'art. 2087 c.c. una fondamentale funzione “dinamica” rispetto alla tutela della sicurezza, escludono nel contempo a chiare lettere che tutto ciò valga ad annunciare un superamento del dogma della responsabilità per colpa (e ancor meno, si potrebbe aggiungere, che ciò equivalga ad un'adesione alle note teoriche anglosassoni sul c.d. rischio di impresa). Ciò nondimeno, la eccezionalità e la non ancora compiuta conoscenza scientifica del nuovo rischio epidemiologico impongono forse una riflessione sulla effettiva sostenibilità, quanto meno rispetto alle specifiche sfide poste da una tale emergenza, di un modello di responsabilità datoriale colposa, ma “pervasiva” o “dinamica” che dir si voglia. E che rischia tuttavia, soprattutto in realtà organizzative medio-piccole, di produrre effetti assai gravosi e forse indesiderabili. Una delle principali criticità, di cui si darà conto anche nella diversa prospettiva del lavoratore, discende ad avviso di chi scrive dalla estrema difficoltà, già sul piano eziologico, di ricollegare con accettabile grado di certezza l'eventuale contrazione della patologia ad un'effettiva occasione di lavoro. Secondo i primi approdi della ricerca scientifica, l'agente patogeno Covid-19 è caratterizzato da un accentuato grado di infettività e dunque potrebbe risultare difficoltoso in concreto ricondurne la effettiva insorgenza ad una precisa fonte di contagio. La questione epidemiologica e eziopatogenetica verrà evidentemente dissodata in futuro negli ambiti clinici e medico-legali pertinenti. Resta però il fatto che - che come vedremo anche più avanti - la riconduzione della patologia ad uno specifico vettore infettivo e dunque ad una possibile “occasione di lavoro”, se forse più agevole in presenza di un rischio specifico, come ad esempio in relazione ad una professione sanitaria, potrebbe diventare assai più aleatoria in presenza di un assetto lavorativo connotato da rischio generico. Vale a dire di un rischio assimilabile a quello proprio di una qualsiasi altra interazione sociale in contesto familiare, ludico, associativo, relazionale etc. A questa prima considerazione si potrebbe aggiungere un ulteriore spunto problematico, in questo caso connesso più da vicino al tema della latitudine dei doveri prevenzionistici propri del datore di lavoro. La particolare insidiosità che sembra connotare questa affezione virale potrebbe non essere sufficientemente contrastata financo dalla più diligente adozione dello specifico pacchetto di misure “nominate” imposte dai protocolli dianzi citati, lasciando residuare possibili aree di rischio e di responsabilità oggi ancora non esaurientemente mappate. Si inserisce altresì in questa stessa prospettiva la oggettiva difficoltà di monitoraggio costante delle condotte degli operatori (sul punto cfr. Cass. civ., n. 3282/2020 cit.) e dunque il punto della valenza che potrebbe assumere in questo contesto (si pensi  banalmente all'obbligo di distanziamento o di lavaggio delle mani) il principio di autoresponsabilità del lavoratore e dell'incidenza dell'istituto del concorso di colpa di cui all'art. 1227 c.c.. Ricordiamo infine, per completare il quadro anche attraverso il prisma processuale, il particolare assetto del riparto degli oneri probatori in tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. Costituisce ormai ius receptum il principio secondo il quale, mentre spetta al lavoratore provare la nocività dell'ambiente di lavoro e la ascrivibilità a questa e ad un particolare fattore di rischio del danno alla salute, incombe invece sul datore l'onere di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di prevenzione avendo adottato “… non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore  … ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio” (Cass. civ., 6 novembre 2019, n. 28516). Ed è proprio in relazione a tali “altre misure”, non determinate, che in un contesto così sfuggente potrebbe risultare particolarmente gravoso il carico probatorio dell'imprenditore. Questi messo a confronto con una tipologia di rischio inusuale, quanto impalpabile e generalizzata, che rischia di convertire  il relativo onere processuale in una vera e propria probatio diabolica.  
La posizione del lavoratore
Come in una sorta di immaginario gioco di specchi, le principali criticità dianzi riassunte potrebbero ritorcersi anche in danno del lavoratore, evidenziando in particolare il rischio – parallelo – di possibili vuoti di tutela. Occorre a tale riguardo premettere che, assai opportunamente, il Legislatore ha voluto chiarire (art. 42, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. decreto “Cura Italia”), in riferimento sia al lavoro privato che pubblico, che l'infezione da Covid-19 di cui sia accertata la riconducibilità ad “occasione di lavoro” deve intendersi equiparata ad un normale infortunio sul lavoro e dunque essere sussumibile nella medesima disciplina. In questa prima prospettiva la copertura assicurativa antinfortunistica e la relativa garanzia indennitaria sembrerebbero assoggettate ad un regime tendenzialmente meno rigoroso rispetto a quello civilistico generale. Un recente documento di INAIL (nota 17 marzo 2020, n. 3675) con particolare riguardo, peraltro, agli operatori sanitari chiarisce come la tutela assicurativa si estenda anche alle ipotesi “… in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica”, discendendone che “… ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga”. Ma questo apparente favor, potrebbe però essere – appunto – solo tendenziale e correlato all'esposizione del rischio tipico, specifico proprio degli operatori sanitari. Ciò può dunque dirsi anche in relazione alle altre tipologie di addetti, esposti ad un rischio generalizzato e dunque di assai più complessa individuazione, in un'ottica anche solo probabilistica? Il quesito appare tanto più stringente se, dal campo del meccanismo assicurativo, ci spostiamo nell'ambito della colpa civile, il cui attuale statuto – con particolare riguardo alla sua proiezione processuale – abbiamo dianzi tratteggiato nei suoi momenti essenziali. Così come per il datore, potrebbe infatti risultare in concreto quanto mai arduo anche per il lavoratore assolvere alla parte di onere probatorio posta a proprio carico. L'universalità del relativo rischio biologico, potenzialmente disseminato in ogni ambito di interazione sociale, potrebbe rendere assai difficile ricollegare causalmente l'eventuale evento avverso ad una specifica fonte di rischio, così dimostrando la effettiva nocività dell'ambiente lavorativo. Come evidenziato nel documento INAIL testé citato l'identificazione della fonte di contagio potrebbe in sostanza risultare in un numero verosimilmente ampio di casi un'operazione alquanto “problematica” se non addirittura impossibile. Ciò che escluderebbe il lavoratore infortunato (e i propri superstiti) da quella più ampia tutela garantita, in particolare, dallo strumento risarcitorio civile. Vero è che, come ampiamente riconosciuto, un'inadeguata struttura di prevenzione del rischio o la carenza di idonei comportamenti attivi del datore di lavoro potrebbe legittimare il lavoratore ad avvalersi dello strumento di autotutela di cui all'art. 1460 c.c. e dunque rifiutare la propria prestazione lavorativa. E ciò soprattutto in realtà aziendali rispetto alle quali, per dimensioni, capacità economica ed organizzativa, non sia in concreto esigibile un livello di sicurezza di altissimo standard.
Ma è parimenti difficile negare che la straordinaria diffusività e le caratteristiche epidemiologiche di questa affezione renderanno alquanto complesso ogni procedimento di rigorosa ricostruzione causale. Mettendo - anche da questo lato della barricata - a dura prova l'efficienza del noto principio del “più probabile che non”, soprattutto in una prima fase di comprensione e mappatura scientifica del fenomeno e delle relative leggi di copertura.  
Conclusioni
Come accennato dianzi le peculiari caratteristiche di questa emergenza epidemiologica, senza precedenti per diffusione e insidiosità, potranno verosimilmente mettere in tensione anche i termini ad oggi noti della responsabilità datoriale, allargando in modo importante e in larga parte inedito la già ampia sfera di operatività degli obblighi di sicurezza e prevenzione incombenti sull'imprenditore. Allo stesso tempo le presumibili difficoltà di ricostruzione causale del supposto evento infortunistico renderanno meno facilmente attingibile e talora forse impossibile per il lavoratore la prova di una effettiva nocività dell'ambiente di lavoro. Sarà dunque imprescindibile, almeno in una fase iniziale e di assestamento, individuare soluzioni di grande equilibrio e oculatezza. Non potendosi, da un lato, esigere dal datore di lavoro la predisposizione di un ambiente “a rischio zero”, né pretendersi, in questo momento storico attraversato da una pandemia di dimensioni universali “l'adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo” (Cass. civ., n. 3282/2020 cit.). Ma non potendosi neppure, per altro verso, indebolire i meccanismi acquisiti di tutela del lavoratore sacrificandoli agli interessi economici e della produzione. L'eventuale danno, dunque, non potrà  - come si diceva - essere lasciato in alcun caso là dove è caduto.
Avv. Andrea Ferrario
studio legale avvocato Andrea Ferrario
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tel 02 5454378  fax 025460549
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mercoledì 21 settembre 2016

ROBERTO FASCIANI DIRETTORE DI EUROPE CHINESE NEWS

                                a destra, la Presidente di MILAN HUAXIA GROUP, Angela Zhou

Roberto Fasciani è il nuovo Direttore di EUROPE CHINESE NEWS.

“EUROPE CHINESE NEWS” secondo il Sole 24 Ore (21. 3.2012), è “la più importante testata in ideogrammi scritta e stampata in Italia”. Fondata nel 2004, distribuita in Italia e in Europa, la pubblicazione ha anche una versione online in cinese sul sito http://www.ozhrb.eu e in inglese sul sito http://www.ihuarenbao.com/en/ . La Presidente della Società editrice è Angela Zhou, imprenditrice ben conosciuta, anche fondatrice e Presidente di MILAN HUAXIA GROUP, società a capo del gruppo HUAXIA, una delle più importanti imprese cinesi in Italia. Il suo gruppo ha interessi in molti settori fra cui: media on e offline, media center, e-commerce globale, organizzazione di eventi, studi di consulenza, import ed export di beni di lusso e di prodotti alimentari, hotel, enoteche, ristoranti cinesi e occidentali, food & beverage, catering e ospitalità, agenzie di viaggi, società di consulenza per investimenti , promotore di mostre, studi legali, società di assicurazione, centri culturali e altri modelli multi-business. MILAN HUAXIA GROUP è una delle aziende di proprietà di imprenditori cinesi più influenti in Italia e una tra le più importanti società cinesi a livello internazionale.

lunedì 3 febbraio 2014

AGL - SERVIZI PER MALATTIE PROFESSIONALI

AGL
Alleanza Generale del Lavoro

Via Privata Duccio di Boninsegna 21, 20145 Milano, presso A.N.V.G. Associazione Nazionale Volontari di Guerra-Federazione di Milano


per appuntamento: tel. 3886296743

Assistenza al lavoratore che voglia farsi riconoscere la malattia professionale:

  1. accertamento che la malattia sia connessa alla attività lavorativa
  2. indirizzamento a medico legale a condizioni agevolate
  3. avviamento della domanda per ottenere l'indennizzo o il risarcimento
  4. azioni per impedire che il datore di lavoro faccia di tutto per nascondere la malattia professionale
  5. qualora le decisioni dell'INAIL fossero insufficienti o inadeguate, preparazione ricorsi amministrativi e indirizzamento a legali per ricorsi a condizioni agevolate
  6. monitoraggio dell'evoluzione della malattia professionale e, se necessario, assistenza per chiedere una revisione per aggravamento delle condizioni di salute
  7. sostenere, tramite avvocati convenzionati, la causa davanti al Tribunale qualora la salute non consenta di continuare a svolgere la mansione
  8. richiesta al datore di lavoro del risarcimento di quanto non indennizzato dall'INAIL

mercoledì 4 dicembre 2013

7 LAVORATORI CINESI MORTI: I MAGISTRATI: “4 INDAGATI CINESI,PER ORA, MA LE INDAGINI POTREBBERO ALLARGARSI AD ALTRI SOGGETTI...”. SPERIAMO!

                                                            (foto da www.ansa.it)

GIOVANNINI (Ministro del Lavoro): "MAI PIU' SIMILI EPISODI" -"Simili episodi non possono e non debbono ripetersi". Lo ha detto oggi il ministro del Lavoro Enrico Giovannini, rifererendo alla Camera sulla strage di Prato . Purtroppo è un'ulteriore dimostrazione delle conseguenze di condotte volte a negare tutele legali ai lavoratori". "Non si può abbassare la guardia nell'opera di prevenzione e controllo sulla normativa di settore". A Prato, ha aggiunto il ministro, che è "un importante distretto tessile", risulta difficile "l'operazione di controllo e prevenzione". Giovannini ha poi spiegato che c'è una "programmazione a cadenza settimanale di interventi mirati e coordinati con gruppo interforze". Resta comunque una "condizione di insostenibile e illegale sfruttamento". 
29 NOVEMBRE 2013: ECCO QUANTO AVEVA APPENA RESO NOTO IL MINISTERO DEL LAVORO (NON SI CAPISCE BENE RELATIVAMENTE A QUALE PIANETA) :
“Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Stampa
Lavoro, irregolari metà delle aziende ispezionate, in aumento lavoro nero, finte collaborazioni e partite IVA

Lavoro irregolare sotto la lente degli ispettori. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica i risultati del l'attività di vigilanza sulla mancata applicazione delle norme previdenziali e della prevenzione e sicurezza del lavoro.
Nel periodo gennaio-settembre 2013 sono state ispezionate 101.912 aziende, in lieve aumento (0,1%) rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente; in 56.003 aziende, pari al 55% di quelle controllate, sono stare riscontrate delle irregolarità. La costanza del numero delle aziende ispezionate scaturisce da una specifica strategia del Ministero, mirata a concentrare le verifiche verso obiettivi significativi in relazione a fenomeni irregolari di rilevanza sociale: lavoro nero, tutela dei minori, sfruttamento extracomunitari clandestini, elusione contributiva e sicurezza sul lavoro.
Le ispezioni hanno consentito di verificare 202.379 posizioni lavorative (in diminuzione del 29,3% rispetto a gennaio-settembre 2012) con l'individuazione di 91.109 lavoratori irregolari, di cui 32.548 totalmente in nero (pari al 36% dei lavoratori irregolari, con un aumento di 5 punti percentuali rispetto allo scorso anno). In 439 casi è stata riscontrata una violazione penale per impiego di lavoratori minori, mentre è stato individuato l'impiego di 816 lavoratori extracomunitari clandestini, circa il 2,5% dei lavoratori in nero, in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2012.
Il lavoro irregolare è diffuso in tutti i settori di attività economica, tuttavia la quota del lavoro nero si annida maggiormente in agricoltura (58% degli irregolari) e nell'edilizia (43%).
Tutti gli altri fenomeni, quali ad esempio appalti illeciti, l'uso non corretto del contratto di somministrazione (7.548 numero di lavoratori coinvolti) e le violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro (10.082 lavoratori) subiscono una decisa riduzione.
Violazioni rispetto alle norme di prevenzione e sicurezza del lavoro sono state riscontrate in 24.316 aziende, pari al 25,8% delle aziende ispezionate, con una diminuzione di 5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2012.
Infine, nonostante gli irrigidimenti previsti dalla legge 92 del 2012, si riscontra un aumento del le "riqualificazioni" dei rapporti di lavoro, che avvengono nel caso in cui l'ispettore giudica diversamente un rapporto di lavoro, sia dipendente sia autonomo, come nel caso delle collaborazioni a progetto non genuine e delle false partite Iva. Le riqualificazioni nel periodo gennaio-settembre 2013 sono complessivamente 14.520, corrispondenti a circa il 26% dei lavoratori irregolari, con un aumento di 6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Dal punto di vista finanziario, le sanzioni per le irregolarità riscontrate ammontano complessivamente a 78,1 milioni di euro, con una diminuzione di circa 13 milioni di euro (-14,2%) rispetto all'anno precedente.
Si allega la tabella dei dati
Roma 29 novembre 2013”

Domanda: visto che sono scattate le indagini, gradiremmo sapere nome e cognome di chi sapeva e non ha adempiuto ai suoi doveri di ufficio. E di chi, dall'alto, o non ha controllato se determinate attività ispettive venivano svolte con la dovuta incisività o si è adoperato, dati i rilevanti interessi economici italiani alla presenza di queste realtà apparentemente solo cinesi, affinchè veri controlli non venissero fatti.
E poi: in Italia gira la voce che quando viene denunciato qualcosa che non va nei luoghi di lavoro è vero che le ispezioni vengono disposte ma molte volte avvisando, da parte di funzionari e dirigenti pubblici infedeli, i datori di lavoro interessati con congruo anticipo in modo che possano salvarsi.
Domandiamo alle Forze dell'Ordine e alla Magistratura: sono mai state fatte indagini e intercettazioni sulla reale consistenza di questo fenomeno? E se si trattasse di una pratica corrente, in quali reali condizioni di sicurezza opererebbero milioni di lavoratori italiani e stranieri?
Se questi sono i risultati dell'attività di vigilanza non sarebbe meglio che le relative funzioni venissero tolte a chi non le sa esercitare da decenni e, nell'ambito di una spending review, fossero affidate a soggetti più seri, ad esempio alle Forze dell'Ordine, direttamente? Chiudendo rami della Pubblica Amministrazione che da anni dimostrano di non servire a nulla (ovviamente salvaguardando il posto di lavoro solo per coloro che fino ad oggi vi hanno lavorato seriamente)?
E infine non sappiamo se chi di dovere in Italia riuscirà a perseguire gli eventuali responsabili nostri connazionali di questa sciagura ma se ciò avvenisse ci piacerebbe che venissero, per scontare la pena, affidati , per una volta, alle Autorità Cinesi......

AGL


martedì 3 dicembre 2013

COOPERATIVE: IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETA LA FINE DELL'UNCI E DEL FONDO MUTUALISTICO PROMOCOOP

pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.275 del 23 nov.2013

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  Visto l'articolo 45, comma 1, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577; 
  Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
18 luglio 1975, pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta 

 Ufficiale
della Repubblica italiana n. 211 dell'8 agosto  1975,  con  il  quale
l'Unione  nazionale  cooperative   italiane   (U.N.C.I.)   e'   stata
riconosciuta   quale   associazione   nazionale   di   rappresentanza
assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli  4  e  5  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947,  e  ne  e'  stato  altresi'
approvato il relativo statuto; 
  Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  con  i  quali  si
attribuiscono al Ministero delle attivita' produttive le funzioni  ed
i compiti gia'  di  competenza  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in materia di cooperazione; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed  in  particolare
l'articolo 1,  comma  12,  il  quale  dispone  che  la  denominazione
«Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni  effetto  e
ovunque  presente,  la  denominazione  «Ministero   delle   attivita'
produttive»  in  relazione  alle  funzioni  gia'  conferite  a   tale
Dicastero; 
  Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
procedimenti di riconoscimento di persone  giuridiche  private  e  di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 
  Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ed
in particolare il comma 7, in  forza  del  quale  il  Ministro  delle
attivita'   produttive   puo'   revocare   il   riconoscimento   alle
Associazioni  nazionali  che  non  sono   in   grado   di   assolvere
efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Vista la relazione del Direttore  Generale  per  le  piccole  medie
imprese e gli enti cooperativi, allegata alla nota prot. n. 121080 in
data 17 luglio 2013, con la quale  sono  state  segnalate  perduranti
problematiche   ed   inefficienze   nell'attivita'    di    vigilanza
dell'U.N.C.I. nei confronti delle cooperative  associate,  stante  il
persistere di una conflittualita' interna circa il soggetto  titolato
all'effettiva  rappresentanza  dell'associazione,  manifestata  dalla
nomina di rappresentanti legali eletti in adunanze separate,  indette
di  volta  in  volta  da  organi  oggetto   di   contestazione,   con
deliberazioni impugnate in sede giurisdizionale che hanno determinato
pronunce difformi e non definitive, rese in sede cautelare; 
  Vista la relazione dei Sindaci dell'U.N.C.I. i quali  nel  mese  di
dicembre 2010 avevano segnalato un perdurante  stato  di  immobilita'
dell'attivita' amministrativa dell'Associazione di rappresentanza,  a
seguito del conflitto insorto in seno ai relativi  organi  statutari,
il  quale  non  consentiva  un  andamento  ordinato  della   gestione
amministrativa e associativa, con  conseguente  mancata  approvazione
del bilancio consuntivo 2009 e del bilancio preventivo  2010  nonche'
delle quote associative per l'anno 2010, atti indispensabili  per  il
corretto svolgimento della vita associativa; 
  Viste  le  risultanze  dell'attivita'  di  vigilanza   svolta   dal
Ministero nei confronti  dell'Associazione  nell'anno  2011,  che  ha
confermato  irregolarita'  gestionali   consistenti   nella   mancata
approvazione di bilanci, nelle intervenute  modifiche  statutarie  in
contrasto con le indicazioni ministeriali, nelle  ricorrenti  carenze
nella redazione dei  verbali  di  revisione  da  parte  dei  revisori
incaricati dall'U.N.C.I.; 
  Viste  le  diffide  rivolte  all'U.N.C.I.  a   disporre   specifici
correttivi   nell'organizzazione   dell'attivita'   revisionale,   da
attuarsi  mediante  programmazione  e  realizzazione   di   attivita'
formativa e di aggiornamento dei revisori, in esito alle  quali  sono
pervenute   risposte   contrastanti   dai   diversi   soggetti    che
rivendicavano, contemporaneamente ed in conflitto  tra  di  loro,  la
titolarita'    della    qualita'     di     legale     rappresentante
dell'Associazione; 
  Preso atto della corrispondenza intercorsa  con  la  Prefettura  di
Roma  -  Ufficio  territoriale  del  Governo,  la  quale  attesta  il
perpetuarsi  della  situazione  di  forte  conflitto,   dovuto   alle
contrapposte richieste di iscrizione,  quale  rappresentante  legale,
nel registro  prefettizio  delle  persone  giuridiche,  da  parte  di
soggetti diversi, legittimati a seguito di successive  pronunce,  non
definitive e non univoche, rese dal  Tribunale  Civile  di  Roma.  In
particolare,  nel  solo  ultimo  anno  risulta  che  sulla  base   di
successive  assemblee  congressuali  e  di   distinti   provvedimenti
giudiziali la Prefettura di Roma  ha  proceduto  ad  iscrivere  quale
presidente legale rappresentante prima il Cav. Pasquale Amico, poi il
Sig. Cosimo Mignogna, successivamente il Cav. Pasquale  Amico  e,  da
ultimo, in data 29 settembre 2013, il Sig. Cosimo Mignogna; 
  Vista la nota del  Sindacato  FE.S.I.C.A.,  pervenuta  in  data  13
settembre 2012, con la quale si segnala  al  Ministero  l'assenza  di
certezze circa l'effettiva titolarita'  della  rappresentanza  legale
dell'U.N.C.I., ribadita con successiva nota  dello  stesso  Sindacato
del  15  marzo  2013,  con  la  quale  si  rinnova  la  richiesta  di
chiarimenti sul soggetto titolato a rappresentare  l'Associazione  in
giudizio,  nel  procedimento  di  opposizione  al  licenziamento   di
dipendenti in servizio presso la sede nazionale di U.N.C.I.; 
  Tenuto conto delle segnalazioni e richieste di chiarimenti  rivolte
al Ministero, provenienti da enti di natura pubblica e privata presso
i  quali  l'U.N.C.I.  ha  designato  propri   rappresentanti,   circa
l'effettivita'    della    carica    di     rappresentante     legale
dell'Associazione  medesima,  stanti  le  contrastanti   affermazioni
provenienti da soggetti che assumono di essere titolati; 
  Preso atto delle numerose pronunce  rese  dal  Tribunale  di  Roma,
dalle  quali  emerge  un  insanabile  conflitto  e  la  non   univoca
individuazione  del  rappresentante  legale   dell'U.N.C.I.   ed   in
particolare: 
  - ordinanza 27  aprile  2012,  la  quale  rinvia  alla  inevitabile
convocazione  dell'assemblea   degli   associati   l'adozione   delle
decisioni necessarie per risolvere le  problematiche  verificatesi  e
ripristinare un regolare sistema amministrativo; 
  - ordinanza  collegiale  19  giugno  2012  la  quale  riconosce  la
validita' della costituzione in giudizio dell'UNCI nella persona  del
rappresentante legale p.t. Pasquale Amico; 
  - ordinanza 27 luglio 2012,  giudice  dott.ssa  Buonocore,  con  la
quale e' stato ingiunto al prof. Paolo Galligioni di "immettere Amico
Pasquale,  quale  neo   nominato   presidente   dell'U.N.C.I.   nella
disponibilita' della documentazione e dei beni  di  pertinenza  della
predetta associazione e di consentire allo stesso il  libero  accesso
alla sede dell'Ente, per l'espletamento delle funzioni di pertinenza;
astenersi dal compimento di atti ed attivita' riservate, per legge  o
per statuto, al Presidente dell'U.N.C.I. o ad  altro  diverso  organo
dell'Associazione;  astenersi  dalla  spendita  della   qualita'   di
presidente dell'U.N.C.I. nei rapporti con gli associati ed i terzi"; 
  - ordinanza 16 novembre 2012, giudice dott. Scerrato, con la  quale
e'  stata  rigettata  l'istanza   di   sospensione   della   delibera
congressuale del 24  marzo  2012  che  ha  eletto  il  Cav.  Amico  a
Presidente  dell'U.N.C.I.,  confermata   con   successiva   ordinanza
collegiale del 6 febbraio 2013; 
  - ordinanza del 10 gennaio 2013, giudice dott.ssa Dell'Orfano,  che
ha dichiarato la piena regolarita' di tutti gli  atti  prodromici  al
congresso del 24 marzo 2012, riguardante l'elezione del Cav. Pasquale
Amico quale presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.; 
  - sentenza n. 16217 dell'11 giugno  2013,  depositata  in  data  22
luglio 2013, con la quale il Tribunale di Roma - III Sezione  Civile,
ha accertato che lo statuto dell'U.N.C.I. da applicare e' quello  del
2000, dichiarando  altresi'  nulla  la  deliberazione  del  Consiglio
Generale U.N.C.I. del  23  giugno  2010  con  cui  venne  fissata  la
convocazione del Congresso nazionale straordinario  dell'Associazione
ed approvato il relativo  regolamento  congressuale.  Sulla  base  di
detto provvedimento giudiziale e del congresso straordinario  del  15
luglio 2013, la Prefettura di Roma ha  provveduto  ad  iscrivere  nel
registro delle persone giuridiche il  signor  Mignogna  Cosimo  quale
presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.; 
  - ordinanza del Tribunale Civile  di  Roma,  Sezione  III,  giudice
dott.ssa Libri, del 29 luglio 2013 con  la  quale  e'  stata  in  via
preliminare rilevata l'infondatezza della  eccezione  di  difetto  di
legittimazione passiva dell'U.N.C.I., rappresentata dal  Cav.  Amico,
sul presupposto della spettanza a costui della carica  di  presidente
dell'U.N.C.I., a seguito dell'elezione del 24 marzo 2012; 
  Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca di cui
alla nota prot. n. 145274 in data 6 settembre 2013; 
  Valutate  le  argomentazioni   formulate   mediante   deposito   di
documentazione prodotta nel corso  della  accordata  audizione  delle
parti controinteressate svoltasi in data 18 settembre 2013; 
  Vista la successiva nota prot. n. 161545 in data 3 ottobre 2013 con
la quale l'Amministrazione ha comunicato la  sospensione  per  trenta
giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 del termine finale del procedimento di revoca; 
  Preso atto altresi' che, successivamente alla comunicazione  del  3
ottobre  2013,  inerente  la  sospensione  del  termine  finale   del
procedimento di revoca, in data  18  ottobre  2013  veniva  richiesto
all'U.N.C.I.  un  aggiornamento  di  notizie  circa  l'attivita'   di
vigilanza svolta; 
  Preso  atto  che  nel  corso  del  procedimento  di  verifica   dei
presupposti per la revoca,  il  Cav.  Amico  ha  ribadito  l'avvenuta
assegnazione di 3.403 incarichi di  revisione  cooperativa  nell'anno
2013, con la conclusione di solo 296 di essi, ed il Sig. Mignogna  ha
dichiarato di aver autonomamente disposto  l'effettuazione  di  circa
1.500  revisioni  cooperative  dietro   segnalazione   degli   uffici
regionali dell'Associazione, restando dunque  acclarata  l'incertezza
sulla  individuazione  della  carica  di  presidente  e  di  soggetto
legittimato all'attribuzione degli incarichi di revisione; 
  Ritenuto che la  predetta  incertezza  sulla  individuazione  della
carica di presidente e di soggetto legittimato all'attribuzione degli
incarichi di revisione incide sul corretto svolgimento dell'attivita'
revisionale con possibili ripercussioni sugli esiti della stessa; 
  Valutate le dichiarazioni e le osservazioni che le due parti  hanno
reso negli incontri  tenuti  presso  la  Direzione  generale  per  le
piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, attraverso  le  quali
e' stata ribadita  da  un  lato  l'impossibilita'  di  una  soluzione
stragiudiziale del perdurante conflitto, dall'altra la riproposizione
dello sdoppiamento delle strutture sociali ed  amministrative,  fatti
questi che rappresentano un evidente ostacolo alla corretta e  serena
gestione del rapporto associativo e revisionale  con  le  cooperative
aderenti; 
  Considerato che tale perdurante incertezza nella titolarita'  della
"governance"  associativa  ostacola  l'efficace   svolgimento   della
attivita' revisionale nei confronti degli enti cooperativi  associati
e le relazioni con i soggetti istituzionali che  hanno  rapporti  con
l'U.N.C.I.; 
  Preso atto che a causa della  conflittualita'  interna  sono  state
fissate due distinte sedi sociali, ubicate  in  luoghi  diversi,  con
conseguente indeterminatezza ai fini delle comunicazioni, notifiche e
rapporti istituzionali; 
  Considerato che la revoca del  riconoscimento  costituisce  l'unico
provvedimento previsto dalla legge come  adottabile  da  parte  della
Amministrazione,  in  presenza   di   presupposti   incidenti   sullo
svolgimento corretto ed efficiente della  attivita'  revisionale  nei
confronti delle societa' cooperative aderenti; 
  Ritenuto che sussistono i presupposti di fatto  e  di  diritto  per
l'adozione,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   7,   del   decreto
legislativo 2 agosto 2002 n. 220, del  provvedimento  di  revoca  del
riconoscimento dell'associazione U.N.C.I.,  atteso  che  la  medesima
Associazione  non  risulta  essere  piu'  in   grado   di   assolvere
efficacemente alle  funzioni  di  vigilanza  sugli  enti  cooperativi
associati, ad essa demandate; 
  Considerato che  il  suddetto  riconoscimento  e'  intervenuto  con
decreto ministeriale 18 luglio 1975, adottato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli  4  e  5  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,  rilevando  dunque
sia ai fini della legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di
vigilanza sia ai fini dell'acquisto della personalita' giuridica; 
  Considerate le sopravvenute modifiche  normative  (articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,  n.  361,
recante  norme   per   la   semplificazione   dei   procedimenti   di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione  delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello  statuto  e  articolo  3  del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220) le quali circoscrivono  il
riconoscimento da parte di questo Ministero alla sola  legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza; 
  Considerato che il presente provvedimento di revoca incide su di un
riconoscimento, avvenuto in epoca antecedente alle suddette modifiche
normative, che  ha  rivestito  la  duplice  inscindibile  valenza  di
legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  e  di
acquisto della personalita' giuridica, e dunque deve valere per  ogni
effetto conseguente allo stesso riconoscimento; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992,  n.  59,
il quale prevede che le  associazioni  nazionali  di  rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai  sensi
dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del  Capo  provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,  e
quelle riconosciute in base a leggi  emanate  da  regioni  a  statuto
speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, i quali  possono  essere  gestiti  senza
scopo di lucro da societa'  per  azioni  o  da  associazioni  e  sono
alimentati ed incrementati ai sensi dei commi  4  e  5  del  medesimo
articolo 11; 
  Considerato che l'U.N.C.I.  ha  costituito  un  fondo  mutualistico
gestito da Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione -
Promocoop S.p.A.; 
  Ritenuto di dover disporre circa gli  aspetti  conseguenziali  alla
revoca del riconoscimento dell'U.N.C.I.; 

                               Decreta 

                               Art. 1 

  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7,  del  decreto  legislativo  2
agosto 2002, n. 220, e' revocato ad ogni  effetto  il  riconoscimento
dell'Unione  nazionale   cooperative   italiane   (U.N.C.I.),   quale
associazione nazionale  di  rappresentanza  e  tutela  del  movimento
cooperativo, di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale 18 luglio 1975, adottato ai sensi degli articoli 4
e 5 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577. 

                               Art. 2 

  1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto,  l'U.N.C.I.
non  e'  piu'  legittimato  a  ricevere  alcun  versamento   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato n. 1577 del  1947,  a  titolo  di  contributo  per  l'attivita'
revisionale da parte delle cooperative  e  degli  enti  mutualistici,
quali individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.
220 del 2002. 
  2.  A  far  data  dalla  suddetta  pubblicazione,  all'associazione
U.N.C.I. e' fatto  divieto  di  accettare  versamenti  relativi  alle
fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilita'  configurabili
alla stregua della normativa vigente. 
  3.  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  criteri   e
modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti  pendenti  e  per   la
individuazione delle risorse  residue,  acquisite  per  le  attivita'
revisionali, da versare al Bilancio entrata dello Stato, Capo  XVIII,
Capitolo 3592. 

Art. 3 

  1. A far data dalla pubblicazione del presente  decreto,  cessa  la
legittimazione della societa' Fondo per la promozione e  lo  sviluppo
della  cooperazione  -  Promocoop  S.p.A.,  che  gestisce  il   fondo
mutualistico costituito dall'U.N.C.I. ai sensi dell'articolo 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad accettare versamenti  e  devoluzioni
di cui al medesimo  articolo  11,  commi  4  e  5,  rivenienti  dalle
societa' cooperative e dagli enti mutualistici quali  individuati  ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002. 
  2. A far data dalla suddetta pubblicazione, alla societa' Fondo per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Promocoop S.p.A.  e'
fatto divieto di accettare versamenti  e  devoluzioni  relativi  alle
fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilita'  configurabili
alla stregua della normativa vigente. 
  3.  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  criteri   e
modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti  pendenti  e  per   la
individuazione delle risorse residue, acquisite per le  finalita'  di
cui al citato articolo 11,  da  versare  al  Bilancio  entrata  dello
Stato, Capo XVIII, Capitolo 3592. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Avverso il presente provvedimento  e'  ammesso,  entro  60  giorni,
ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio ovvero,  entro  120  giorni,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1199 del 1971. 
    Roma, 22 novembre 2013 

                                                Il Ministro: Zanonato

giovedì 12 settembre 2013

ILVA: ORA BASTA. ESPROPRIARE L'AZIENDA E I RIVA. LO STATO SI ASSUMA LE SUE RESPONSABILITA'. LETTA DIA DIMOSTRAZIONE DI SERVIRE A QUALCOSA.


“””””””””Economia
12/09/2013

Caos Ilva, l’annuncio del gruppo Riva
“1500 esuberi dopo i sequestri del Gip”

LAPRESSE
Il commissario dell’Ilva Enrico Bondi

Sospese tutte le attività in tutti
gli stabilimenti italiani del gruppo
Ira dei sindacati: «Inaccettabile,
ennesima beffa per i lavoratori»
taranto
Il gruppo Riva ha annunciato che da domani metterà in libertà circa 1.500 addetti che operano nelle 13 società riconducibili alla famiglia e oggetto del sequestro di beni e conti correnti per 916 milioni di euro operato dalla Guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta tarantina per disastro ambientale. Lo rende noto la Uilm nazionale.

La messa in libertà riguarderebbe vari siti produttivi che il gruppo Riva possiede in tutta Italia. Nel capoluogo ionico l’unica società interessata sarebbe “Taranto Energia”, che conta 114 dipendenti. L’azienda ha già convocato per domani i sindacati di categoria, pare prospettando problemi per il pagamento degli stipendi.

Riva Acciaio conferma in una nota la cessazione da oggi di tutte le attività dell’azienda, esterne al perimetro gestionale dell’Ilva, e relative a sette stabilimenti in cui sono impiegati circa 1.400 persone. La decisione viene motivata con il sequestro preventivo penale del Gip di Taranto. Riva Acciaio spiega nel dettaglio che da oggi cesseranno tutte le attività dell’azienda, tra cui quelle produttive degli stabilimenti di Verona, Caronno Pertusella (Varese), Lesegno (Cuneo), Malegno, Sellero, Cerveno (Brescia) e Annone Brianza (Lecco) e di servizi e trasporti (Riva Energia e Muzzana Trasporti). «Tali attività non rientrano nel perimetro gestionale dell’Ilva - afferma l’azienda - e non hanno quindi alcun legame con le vicende giudiziarie che hanno interessato lo stabilimento Ilva di Taranto».

«La decisione - afferma la società -, comunicata al custode dei beni cautelari, Mario Tagarelli, e illustrata alle rappresentanze sindacali dei diversi stabilimenti coinvolti, si è resa purtroppo necessaria poiché il provvedimento di sequestro preventivo penale del Gip di Taranto, datato 22 maggio e 17 luglio 2013 e comunicato il 9 settembre, in base al quale vengono sottratti a Riva Acciaio i cespiti aziendali, tra cui gli stabilimenti produttivi, e vengono sequestrati i saldi attivi di conto corrente e si attua di conseguenza il blocco delle attività bancarie, impedendo il normale ciclo di pagamenti aziendali, fa sì che non esistano più le condizioni operative ed economiche per la prosecuzione della normale attività».

«Riva Acciaio impugnerà naturalmente nelle sedi competenti il provvedimento di sequestro, già attuato nei confronti della controllante Riva Forni Elettrici e inopinatamente esteso al patrimonio dell’azienda - conclude l’azienda -, in lesione della sua autonomia giuridica, ma nel frattempo deve procedere alla sospensione delle attività e alla messa in sicurezza degli impianti cui seguirà, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, la sospensione delle prestazioni lavorative del personale (circa 1.400 unità), a esclusione degli addetti alla messa in sicurezza, conservazione e guardiani degli stabilimenti e dei beni aziendali».

Durissima la replica dei sindacati dopo l’annuncio dell’azienda: «Siamo di fronte a un ennesimo epilogo inaccettabile - tuona la Fim-Cisl - Diffidiamo l’azienda ad avviare la messa libertà dei lavoratori e la invitiamo a ricorrere immediatamente all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Invitiamo altresì la procura in tempi rapidi, a scorporare dal provvedimento di confisca tutto ciò che impedisce la normale prosecuzione dell’attività produttiva e lavorativa. Non accetteremo questa ennesima beffa ai danni dei lavoratori che non hanno nessuna responsabilità».  “””””””””



COMMENTO ALM-AGL:
Come era prevedibile , questa vicenda dell'ILVA si sta trasformando in una farsa per il popolo italiano e in una tragedia per i lavoratori dell'ILVA e dell'indotto.
Non è accettabile che Stato e Governo lascino soli Magistratura e Guardia di Finanza e non si schierino con decisione in questa guerra tra la famiglia Riva (ma non erano stati messi tutti in galera?) e quella parte delle istituzioni che sta facendo il proprio dovere.
Che sta facendo il super commissario? E i suoi collaboratori? Come mai tutta questa “timidezza” da parte loro nel mettere mano alla situazione? Perchè ancora i dirigenti dell'ILVA hanno così tanta mano libera?Perchè Letta, Alfano, Zanonato, Giovannini, Vendola sono così evanescenti? A suo tempo denunciammo i finanziamenti dei Riva ai vertici dei massimi schieramenti politici. Ne chiedemmo la restituzione, mai avvenuta. Dobbiamo pensare male? Erano solo la punta di un iceberg? Forse i Riva sono così tutelati dalla politica perchè si teme che rivelino cose sconvenienti?
Se lo strumento commissariale si sta rivelando inconsistente, si abbia il coraggio si andare oltre. SUBITO! Si espropri l'ILVA, venga incamerata dallo Stato, metta a capo di essa dei veri imprenditori e non dei pirati, si chieda la collaborazione internazionale (il recente G20 non aveva decretato la fine dei paradisi fiscali?) per recuperare anche all'estero i beni dei Riva e metterli al servizio della collettività. E, per favore, i sindacati “rappresentativi”, che si sono rivelati marionette, in questa vicenda, la finiscano di interporsi tra l'ira dei lavoratori e la famiglia Riva. Perchè tante attenzione a quei “Signori” da parte loro? Anche in questo caso dobbiamo pensare male?
In altri momenti abbiamo espresso il nostro parere sul futuro dell'industria siderurgica italiana e su quelle che avrebbero già dovuto essere vere scelte strategiche, altro che il campare alla giornata in questo tragicomico ping pong.
Ma qui , in questo specifico caso, è diverso. Va assicurata la sopravvivenza di questi lavoratori, va risanato l'ambiente, va recuperata la potenzialità produttiva, va respinto il ricatto criminale. E poi ne sta andando di mezzo la dignità nazionale, messa in discussione da un manipolo di imbroglioni. Spesso si parla a vanvera di ruolo regolatore dello Stato nell'economia. Se questo Governo e questa Maggioranza ritengono di essere così utili al Paese ce lo dimostrino in questa occasione, espropriando l'ILVA e i Riva, affidando questa azienda ad altri imprenditori che abbiano a cuore l'interesse nazionale (per carità, lasciamo perdere le nazionalizzazioni, non per pregiudizio ma per evitare che rientrino dalla finestra personaggi impresentabili legati a doppia fila con certa politica).IMMEDIATAMENTE!

ALM Alleanza Lavoratori Metalmeccanici aderente all'AGL

giovedì 3 gennaio 2013

NEL 2012 1.180 MORTI SUL LAVORO: INTERVENTO DI MARCO BAZZONI

                                                         (nella foto: Marco Bazzoni)

Fonte: Blog di Beppe Grillo, www.beppegrillo.it

"Il 2012 si è concluso e anche quest'anno ci sono stati tantissimi morti sul lavoro e non mi stancherò mai di dirlo, ancora chiamati impropriamente ed in modo ipocrita "morti bianche". 1180 lavoratori non hanno fatto più ritorno a casa nel 2012, perchè uccisi dall'insicurezza sul lavoro. Un tema, quello delle stragi sul lavoro, troppo spesso dimenticato, ignorato e di cui non si è detto una sola parola in campagna elettorale. Non c'è stato un governo che ha fatto qualcosa di concreto per fermare queste stragi. L'unica cosa che sono stati in grado di fare è quella di stravolgere il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08), voluto dal Governo Prodi, che è stato modificato in senso fortemente negativo dal Governo Berlusconi, con il Decreto Legislativo 106/09, che ha dimezzato le sanzioni ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, in alcuni casi ha sostituito l'arresto con l'ammenda, ha introdotto la salvamanger, che deresponsabilizza i datori di lavoro in caso di delega e subdelega, ha prorogato di 90 giorni l'obbligo della redazione della valutazione dei rischi (DVR) per le nuove imprese, ecc. E questa è solo una parte del problema, perchè andrebbe ricordato che in questi anni non è stato fatto nulla per aumentare i controlli per la sicurezza sul lavoro nelle aziende. Come fanno 1850 tecnici della prevenzione delle Asl a controllare 4-5 milioni di aziende sparse in tutta Italia? C'è un problema evidente di scarsità di controlli per la sicurezza sul lavoro, ma non c'è stato un Governo che abbia fatto qualcosa per aumentarli. E' dal 2006 che vado dicendo che la sicurezza sul lavoro andrebbe insegnata fin dalle scuole elementari, come si fa in Francia: è così difficile fare un decreto legge, per farla insegnare nelle scuole? Quando si è voluto, sono stati fatti decreti legge per qualsiasi cosa, poi quando si chiedono per cose importanti nessuno ti sta ad ascoltare. Non dimentichiamolo mai: gli studenti di oggi, saranno i lavoratori e gli imprenditori di domani.
Inoltre, manca la certezza della pena per i responsabili delle morti sul lavoro. Normalmente i processi per le morti sul lavoro si risolvono o con pene talmente basse, che i datori di lavoro non lo vedono neanche con il binocolo il carcere o peggio ancora con la beffa della prescrizione. Quando tutto ciò accade, per i familiari è come se il loro caro fosse morto una seconda volta. Un paese civile come si definisce lo Stato Italiano non si può permettere tutti questi omicidi sul lavoro (un termine forte lo so, ma sicuramente più realistico della presa in giro "morti bianche"). E' così difficile da capire? Ed intanto, mentre i lavoratori continuano a morire sui luoghi di lavoro, nessuno fa nulla per fermare questo triste bollettino di guerra.

Marco Bazzoni, Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Firenze"

mercoledì 26 dicembre 2012

LICENZIAMENTO MEDICO ASL PER ANSIA: SENTENZA CASSAZIONE

Cassazione: va reintegrato il medico della Asl licenziato per un disturbo da ansia se non si dimostra la sua totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23330 del 18 dicembre 2012, ha accolto il ricorso di un medico radiologo licenziato dalla Asl presso cui prestava servizio per inidoneità al lavoro perché affetto da una sintomatologia ansiosa ...
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12892.asp

RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE: COME ANALIZZARLO, CASO PER CASO, PER BONIFICARE

In Italia i siti contaminati sono rappresentati per la stragrande maggioranza da impianti industriali, in attività o dismessi, discariche e punti vendita carburanti. Quindi, in questi casi, i lavoratori e/o i residenti sono potenzialmente a rischio per esposizione (inalazione, ingestione e/o contatto dermico) ad agenti chimici pericolosi presenti nel suolo insaturo o nelle acque di falda su cui insistono tali attività.
La Banca Dati "ISS-INAIL" per l’Analisi di Rischio sanitario ambientale è stata elaborata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
L'importanza e l'utilità di questa banca dati consiste nel rendere uniformi a livello nazionale i valori dei parametri caratteristici di tali sostanze, necessari per l'applicazione della procedura di analisi di rischio. Questo strumento ha, quindi, permesso di superare il problema legato alla mancata uniformità delle banche dati implementate nei software comunemente utilizzati a livello nazionale, che spesso contengono valori dei parametri chimico-fisici e tossicologici molto diversi tra di loro. Inoltre, la sua precedente versione conteneva delle incongruenze relative alla classificazione di cancerogenicità delle sostanze che, con la presente edizione, si ritengono superate.
VAI AL SITO INAIL PER L'ARTICOLO:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Prodotti/News/2012/Ricerca_e_tecnologie_della_sicurezza/info-1225589329.jsp
E A QUELLO DELL'ISS PER LA BANCA DATI COMPLETA:
http://www.iss.it/iasa/?lang=1&tipo=40

lunedì 24 dicembre 2012

INFORTUNATI: INAIL ALLARGA CURE RIMBORSABILI

Clicca qui sotto per scaricare la relativa Circolare INAIL:
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201262.htm

L'Inail allarga la sua rete di protezione, mettendo a suo carico anche le spese per farmaci di fascia C, finora non rimborsabili, sostenute da lavoratori infortunati o che hanno contratto malattie professionali. Si tratta di un ampio spettro di medicine, dai prodotti economici a medicinali cari, dagli antibiotici agli ansiolitici.

La Circolare prevede, infatti, che gli esborsi sostenuti per l'acquisto di numerosi trattamenti necessari al recupero dell'integrità' psico-fisica a seguito di infortuni o tecnopatie siano risarciti dall'Istituto. Rientrano cure e farmaci utilizzati in chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia, neurologia e psichiatria. Le spese devono essere certificare da parte dei medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli interessati dovranno fornire lo scontrino che ne confermi l'acquisto.

Il Sistema sanitario nazionale prevede forme di rimborso solo per i farmaci di prima fascia, i cosiddetti "salvavita" totalmente a carico dello Stato, e di seconda fascia, solo in parte ricadenti sulle tasche del cittadino. Mentre ora il risarcimento si estende a tanti farmaci prima esclusi ( pomate oftalmiche, antidolorifici, vaccino per l'osteomielite o a quelli per curare i disturbi di origine nervosa legati a traumi psichici post-infortunio).

giovedì 20 dicembre 2012

Inail, 155 mln a imprese, per salute e sicurezza sul lavoro. C'E' TEMPO FINO AL 14 MARZO 2013

L'Inail mette a disposizione oltre 155 milioni di euro alle imprese come sostegno per innalzare i livelli di salvaguardia della salute sul posto di lavoro. Si tratta di un contributo in conto capitale destinato a coprire fino al 50% l'investimento.

Clicca qui sotto:

BANDO 2012:
http://tinyurl.com/cg65gwc

COME SI PARTECIPA AL BANDO 2012:
http://tinyurl.com/chrlkek

mercoledì 12 dicembre 2012

VALUTAZIONE RISCHIO: DALL'1 GENNAIO L'AUTOCERTIFICAZIONE NON BASTA PIU'

Entro il 31 dicembre 2012 gli imprenditori (4 milioni circa) devono redigere il documento sulla valutazione del rischio in azienda. Lo impone il decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre con il quale vengono emanate le procedure standardizzate per effettuare la valutazione del rischio in azienda per le pmi. In passato le imprese potevano adempiere all`obbligo autocertificando l`effettuazione della valutazione del rischio, senza quindi essere costrette a produrre documentazione. Ora, invece, è richiesto il formato documentale ed è quindi necessario svolgere materialmente la redazione del documento. La scadenza per la validità della autocertificazione è fissata al 31 dicembre 2012. Come AGL rileviamo il fatto che le procedure siano state pubblicate a ridosso della scadenza senza prevedere un congruo periodo di tempo per consentire alle aziende di rispettare l`obbligo. Non si stanno mettendo in condizione quindi quegli imprenditori che si vorrebbero comportare correttamente di svolgere questo adempimento con la necessaria calma e con l'aiuto puntuale dei propri consulenti. Vedremo cosa accadrà poichè, ovviamente, le Associazioni di imprenditori hanno a gran voce richiesto una proroga ulteriore.
Resta la situazione disastrosa della sicurezza sul lavoro in Italia per la quale, a fronte di tanti adempimenti burocratici (ormai un vero e proprio business) resta irrisolta la questione fondamentale: la vigilanza e i controlli successivi. Ricordiamo quanto sostenuto dall'AGL in merito alla necessità che la vigilanza sul lavoro torni tutta allo Stato centrale, in quanto l'esperimento di coinvolgere le Regioni e le relative ASL ci sembra fallito.Il personale ispettivo (ordinario e tecnico) è carente e sarebbe ora di rafforzarlo con processi di mobilità volontaria all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto la sicurezza sul lavoro è una emergenza nazionale.Quello già esistente va messo in condizione di lavorare meglio, dal punto di vista degli orari, dei mezzi , della verifica delle effettive capacità organizzative di chi lo dovrebbe dirigere. Non guasterebbe poi individuare meccanismi incentivanti dal punto di vista economico, rapportati a quanto recuperato dalle sanzioni.
Così come una volta si criticava il fatto che molti operatori delle forze dell'ordine fosero costretti dietro le scrivanie, così occorre, a cominciare dalle amministrazioni centrali, che vengano sfoltiti uffici, organismi e strutture meramente burocratiche, inutili e dannose e che da subito tutti coloro che possiedono già la qualifica ispettiva ritornino a esercitare di fatto questa funzione e che stiano in strada e nelle aziende da controllare a fare il loro dovere. Meno chiacchiere, commissioni e convegni da parte della dirigenza, più operatività e risultati. Non lamentiamoci altrimenti se un giorno a qualcuno verrà in mente di utilizzare meglio i soldi del contribuente appaltanto anche la vigilanza sul lavoro ai privati (già gli istituti di vigilanza operano nei Tribunali, figuriamoci se l'opinione pubblica si scandalizzerebbe se sostituissero l'operato degli ispettori del lavoro...). Mai come in questo caso il futuro professionale degli operatori della vigilanza sul lavoro è in mano a loro stessi. Preoccupiamoci meno delle sparate polemiche ridicole dei politici di turno (lasciano il tempo che trovano perchè la gente è capace da sola di capire se avere norme severe sulla vigilanza è un lusso o meno) e vediamo di impegnarci tutti un pò di più, direttamente, senza delegare troppo, dal punto di vista sindacale e politico.

lunedì 10 dicembre 2012

VALUTAZIONE RISCHI, PROCEDURE STANDARDIZZATE. DECRETO INTERMINISTERIALE 30.11.2012

Il modello, approvato dalla Commissione consultiva, si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzato anche dalle imprese fino a 50 lavoratori.Clicca sul link:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20121207_DI_30nov2012.htm

domenica 18 novembre 2012

CASSAZIONE: Presenza di amianto e giustificato rifiuto di lavorare

(nella foto www.funpop.com: PHIL RUDD, batterista della band heavy-metal AC/DC)



Dal sito della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena
http://www.dplmodena.it/  :


"""Con sentenza n. 18921 del 5 novembre 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che che è legittimo il comportamento dei dipendenti che, in presenza di amianto nell’azienda, timbrano il cartellino ma si rifiutano di lavorare.

La Suprema Corte ha ritenuto che "il comportamento dei lavoratori che avevano marcato il cartellino di presenza, ma si erano poi rifiutati di lavorare nelle zone a rischio […] esprimesse una giustificata reazione all’altrui inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 del c.c., implicitamente valutando come irrilevante il fatto che, dopo, la timbratura dell’orologio marcatempo, i lavoratori medesimi si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti di produzione, ma neppure allontanandosi dall’officina"."""

lunedì 5 novembre 2012

Cassazione, Vessato sul lavoro? "Risarcibile anche senza mobbing"

Dal sito dell'AGI
www.agi.it

http://www.agi.it/in-primo-piano/notizie/201211051559-ipp-rt10184-cassazione_vessato_sul_lavoro_risarcibile_anche_senza_mobbing

"""""""""(AGI) - Roma, 5 nov. - Un lavoratore ha diritto a un risarcimento danni per aver subito comportamenti "vessatori e mortificanti", anche se non viene raggiunta la prova che si tratti di vero e proprio mobbing. A sancirlo e' la Cassazione, esaminando il caso di una donna, dipendente di una farmacia, la quale aveva addirittura tentato il suicidio per la depressione conseguente alle "azioni vessatorie" ai suoi danni da parte del datore di lavoro e di colleghi, che l'avevano portata infine al pensionamento anticipato. "Nelle ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrita' psico-fisica in conseguenza di una pluralita' di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria - si legge nella sentenza n.18927 della sezione lavoro della Suprema Corte - il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intentopersecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi dalla configurabilita' del mobbing, e' tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri, pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili alla responsabilita' del datore di lavoro che possa essere chiamato a risponderne, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili". Sulla base di questo principio di diritto, la Corte d'appello di Napoli, che aveva in un primo tempo dato torto alla donna, dovra' riesaminare il caso. La dipendente si era rivolta ai giudici denunciando "continui rimproveri", rapporti "difficili" con una collega e una "precisa strategia persecutoria posta in essere dai titolari della farmacia per indurla alle dimissioni".
Secondo gli 'ermellini', il suo ricorso e' fondato: "Se anche le diverse condotte denunciate dal lavoratore non si ricompongano in un unicum e non risultano, pertanto, complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o a mortificare la sua dignita' - si spiega nella sentenza depositata oggi - cio' non esclude che tali condotte o alcune di esse, ancorche' finalisticamente non accomunate, possano risultare, se esaminate separatamente e distintamente lesive dei fondamentali diritti del lavoratore, costituzionalmente tutelati".""""""""".

venerdì 26 ottobre 2012

RESPONSABILITA' DEL DATORE LAVORO PER LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE: SENTENZA CASSAZIONE

(nella immagine: una macchina sega ossi)

Con la Sentenza n. 41191 del 22/10/2012, la Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità del datore di lavoro nel fornire un’adeguata formazione, anche in materia di sicurezza, al lavoratore che utilizza un macchinario pericoloso.

Alcuni passaggi della sentenza:


"""""""""Cassazione Penale, 22 ottobre 2012, n. 41191 - Macchina sega ossi e mancanza di formazione specifica e di DPI
(...)
le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni; e che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile, tale da presentare i caratteri della eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo. (...)
valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Si è, infatti, chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sull'imprenditore risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica
(...)
non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore (...)
che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (...)""""""""".