Dal sito dell'AGI
www.agi.it
http://www.agi.it/in-primo-piano/notizie/201211051559-ipp-rt10184-cassazione_vessato_sul_lavoro_risarcibile_anche_senza_mobbing
"""""""""(AGI)
- Roma, 5 nov. - Un lavoratore ha diritto a un risarcimento danni per aver
subito comportamenti "vessatori e mortificanti", anche se non viene raggiunta la
prova che si tratti di vero e proprio mobbing. A sancirlo e' la Cassazione,
esaminando il caso di una donna, dipendente di una farmacia, la quale aveva
addirittura tentato il suicidio per la depressione conseguente alle "azioni
vessatorie" ai suoi danni da parte del datore di lavoro e di colleghi, che
l'avevano portata infine al pensionamento anticipato. "Nelle ipotesi in cui il
lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrita'
psico-fisica in conseguenza di una pluralita' di comportamenti del datore di
lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria - si legge
nella sentenza n.18927 della sezione lavoro della Suprema Corte - il giudice del
merito, pur nella accertata insussistenza di un intentopersecutorio idoneo ad
unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi dalla
configurabilita' del mobbing, e' tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti
denunciati, esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri, pur non
essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati
vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili alla
responsabilita' del datore di lavoro che possa essere chiamato a risponderne,
ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili". Sulla base di questo
principio di diritto, la Corte d'appello di Napoli, che aveva in un primo tempo
dato torto alla donna, dovra' riesaminare il caso. La dipendente si era rivolta
ai giudici denunciando "continui rimproveri", rapporti "difficili" con una
collega e una "precisa strategia persecutoria posta in essere dai titolari della
farmacia per indurla alle dimissioni".
Secondo gli 'ermellini', il suo
ricorso e' fondato: "Se anche le diverse condotte denunciate dal lavoratore non
si ricompongano in un unicum e non risultano, pertanto, complessivamente e
cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore
o a mortificare la sua dignita' - si spiega nella sentenza depositata oggi -
cio' non esclude che tali condotte o alcune di esse, ancorche' finalisticamente
non accomunate, possano risultare, se esaminate separatamente e distintamente
lesive dei fondamentali diritti del lavoratore, costituzionalmente
tutelati".""""""""".
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